Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29844/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows lawyer's appeal against omission of statutory 12.5% general expenses reimbursement in judgment device.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29844/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the lower court's refusal to enforce a lawyer's claim for general litigation expenses, ruling that the statutory 12.5% reimbursement applies automatically to the prevailing party. Although the first-instance judgment ordered the payment of litigation costs without explicitly mentioning this specific reimbursement component, the Court held that such an omission does not preclude its automatic application. Consequently, the Court quashed the lower sentence and remanded the case to determine the specific amount of the general expenses.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 14 D.M. 127/2004; The statutory 12.5% reimbursement for general litigation expenses applies automatically to the prevailing party in civil proceedings, even if the judgment device omits an explicit mention of this specific component.

Parole chiave

Generato dall'IA
lawyer collaboration general litigation expenses statutory reimbursement omission in judgment executory title remand to lower court civil procedure rimborso di prestazioni assicurative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 14 del D.M. 8 aprile 2004, n. 127
Invero, l'art. 14 del d.m. 8 aprile 2004, n. 127, nella specie ratione temporis applicabile, dispone che all’avvocato è “dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente”.
Art. 474 c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
In ciò rimane assorbita anche la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dal ricorrente.
Art. 389 c.p.c.
art. 86 c.p
CRESCENZIO 38, presso lo studio dell’avvocato RUGGERI EMANUELE, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RICIOPPO FIORILDE, difesa personalmente ex art. 86 c.p.c.
art. 702-ter c.p
Il Tribunale di Monza con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c.
art. 2909 c.c
art. 474 c.p
art. 702-bis c.p
La controricorrente replica che nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
art. 96 c.p
In ciò rimane assorbita anche la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 17046 del 2015
(tra le tante, Cass. n. 17046 del 2015).
Cass. n. 24081 del 2010
da Cass. n. 24081 del 2010; n.
Cass. n. 17212 del 2015
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32536/2020 R.G. proposto da: BOLOGNESI RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA V. CRESCENZIO 38, presso lo studio dell’avvocato RUGGERI EMANUELE, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RICIOPPO FIORILDE, difesa personalmente ex art. 86 c.p.c. -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 7149/2020 depositata il 13/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Riccardo Bolognesi ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 7149/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata il 13 maggio 2020. Resiste con controricorso Florilde Ricioppo.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Le parti hanno depositato memorie.

3. Il Tribunale di Monza con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 14 novembre 2015, in parziale accoglimento della domanda proposta dall’avvocato Florilde Ricioppo nei confronti dell’avvocato Riccardo Bolognesi (“accertato il rapporto di mandato tra le parti”), condannò quest’ultimo al pagamento in favore dell’attrice “della somma di € 26.029,00 oltre IVA e CPA, con gli interessi legali dal 6.11.2012 e al pagamento delle spese di causa”, quale “saldo delle prestazioni professionali oggetto di giudizio”. Tali prestazioni erano state rese nell’ambito di un rapporto di collaborazione professionale intercorso fra i due avvocati e consistevano in attività di domiciliazione e assistenza in quasi cento contenziosi da parte dell’avvocato Ricioppo in favore dell’avvocato Bolognesi.

La domanda dell’avvocato Ricioppo aveva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 41.191,06, di cui € 31.682,00 per compensi determinati alla stregua delle tariffe di cui al D.M. 127/2004. Non è controverso tra le parti l’avvenuto pagamento da parte del Bolognesi della somma di “€ 26.029,00 oltre IVA e CPA, con gli interessi legali dal 6.11.2012” e delle spese di causa liquidate nell’ordinanza del 14 novembre 2015. L’avvocato Florilde Ricioppo ha tuttavia intimato precetto per il pagamento delle spese generali al 12.5% ex D.M. n. 127 del 2004 da calcolare sull’importo del compenso liquidato nell’ordinanza del 14 novembre 2015 e l’avvocato Riccardo Bolognesi si è opposto a tale precetto.

L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di pace di Roma e il Tribunale ha poi respinto l’appello del Bolognesi. Il giudice di appello ha rilevato che l’ordinanza del Tribunale di Monza, nel riconoscere il credito professionale dall’avvocato Ricioppo nei confronti dell’avvocato Bolognesi per la somma di € 26.029,00 non aveva fatto “alcun riferimento alle spese generali”. Tuttavia, ad avviso del Tribunale di Roma, troverebbe applicazione il principio secondo cui ove nel dispositivo di una sentenza sia contenuta la condanna alle spese senza la previsione espressa del cd. rimborso forfettario a titolo di spese generali, il vincitore sarebbe legittimato non di meno ad azionare il titolo in sede esecutiva, purché la somma dovuta per tale voce di tariffa possa calcolarsi agevolmente e perciò presenti i necessari requisiti di liquidità e di certezza che devono caratterizzare il credito oggetto di un titolo esecutivo.

Essendo dalla motivazione del Tribunale di Monza ricavabile che i compensi riconosciuti in dispositivo come dovuti all’avvocato Ricioppo fossero solo inerenti ai diritti per l’attività di domiciliazione, la pretesa esecutiva per le spese generali nella misura del 12,5% troverebbe fondamento implicito nella condanna statuita dal giudice della cognizione.

4. Il primo motivo del ricorso di Riccardo Bolognesi denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., osservando come la stessa sentenza impugnata esponga che l’avvocato Ricioppo aveva richiesto al Tribunale di Monza il pagamento dei propri crediti professionali “senza recare alcun esplicito riferimento alle spese generali”, Mancando la domanda, il Tribunale di Monza non aveva perciò liquidato ex officio le spese generali, né le stesse possono intendersi “implicitamente riconosciute dal giudicato esterno inter partes”. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c., ripercorre gli stessi argomenti del primo motivo e evidenzia cheil diritto del difensore al rimborso delle spese generali, ove il riconoscimento del compenso per la prestazione professionale sia chiesto in via ordinaria in un autonomo giudizio, è subordinato alla proposizione di una specifica domanda, qui mancante.

5. La controricorrente replica che nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. era invece contenuta esplicita domanda volta al conseguimento delle spese forfettarie e che comunque il rimborso delle spese generali spetta all'avvocato per legge, senza che ne occorra espressa menzione in sentenza.

6. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei sensi di seguito precisati. 6.1. E’ stata accertata dal Tribunale di Monza con efficacia di giudicato l’esistenza di un rapporto di mandato tra l’avvocato Florilde Ricioppo e l’avvocato Riccardo Bolognesi e quest’ultimo è stato condannato, a titolo di corrispettivo per la collaborazione prestatagli in numerosi giudizi, al pagamento in favore dell’attrice “della somma di € 26.029,00 oltre IVA e CPA, con gli interessi legali dal 6.11.2012 e al pagamento delle spese di causa”, quali diritti spettanti per l’attività di domiciliazione prestata, somme che sono dovute dal cliente all’avvocato esclusivamente domiciliatario.

Il dispositivo dell’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 14 novembre 2015 del Tribunale di Monza non conteneva alcuna espressa previsione relativa al cosiddetto rimborso forfettario a titolo di spese generali e pertanto l’avvocato Ricioppo non poteva azionare in sede esecutiva il titolo comprensivo della somma determinabile per tale voce di tariffa, ma avrebbe dovuto proporre appello per l’omessa pronuncia sull’espressa domanda ad essa inerente. 6.2. Invero, l'art. 14 del d.m. 8 aprile 2004, n. 127, nella specie ratione temporis applicabile, dispone che all’avvocato è “dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente”.

Il cosiddetto rimborso forfetario, in quanto, cioè, costituisce una componente delle spese giudiziali regolate secondo soccombenza, la cui misura è predeterminata dalla legge, spetta automaticamente alla parte vittoriosa, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendosi, quest'ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento delle spese di lite, sicché neppure occorre che ne sia fatta espressa menzione nel dispositivo della sentenza.perché possa ritenersi sussistente in relazione ad esso il titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. (tra le tante, Cass. n. 17046 del 2015).

Ove, invece, il riconoscimento del rimborso forfettario delle spese generali sia invocato da un avvocato nei confronti di altro avvocato, come nella specie, a titolo di compenso per il rapporto di collaborazione professionale consistente nell’offerta di prestazioni di domiciliazione, lo stesso postula la proposizione di apposita domanda e, in caso di omessa pronuncia, la formulazione di gravame sul punto, in applicazione dei principi previsti dagli artt. 99 e 112 c.p.c. (arg. da Cass. n. 24081 del 2010; n. 17212 del 2015).

7. Il ricorso deve dunque essere accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. In ciò rimane assorbita anche la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dal ricorrente. Pure le domande di restituzione spiegate dal ricorrente devono essere rivolte al giudice di rinvio (art.389 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma in perso