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Ordinanza — n. 29820/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding appeal inadmissibility and late filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29820/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a failure to meet specific procedural requirements. The appellants argued that the Court of Appeal erred in dismissing their appeal for lack of specificity, but the Court found the cassation petition merely repeated the generic grounds of the original appeal without new arguments. Consequently, the Court ruled that the appeal was inadmissible because it did not sufficiently refute the specific reasons for the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation challenging a lower court's decision on inadmissibility must specifically refute the reasons given for that decision within the cassation petition itself, rather than merely referencing the original appeal.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specificity cassation procedure procedural defect late filing appeal motivazione scritta revoca dell'opposizione memoria illeggibile

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, n.
Art. 366 c.p.c.
5 di 6 Nel caso in esame il ricorso non riproduce in alcun modo il contenuto dell’atto di appello e risulta quindi non rispettoso del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.
Art. 372 c.p.c.
Tale deposito deve ritenersi tardivo ed inammissibile, dal momento che detto documento non concerne l’ammissibilità del ricorso – potendosi quindi giovare del disposto di cui all’art. 372 c.p.c.
D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 35, comma 6
149, il cui art. 35, comma 6, stabilisce l’applicabilità –tra le altre – della modifica testè richiamata anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nel caso in esame.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n.
art. 342 c.p
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte capitolina avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilità del gravame, pur essendo quest’ultimo caratterizzato da adeguata specificità ai sensi dell’art. 342 c.p.c.
art. 369 c.p
4 di 6 Atto di appello che – come da certificazione di cancelleria appositamente acquisita ed ora in atti –non risultava depositato entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c.
art. 372 c.p
Tale deposito deve ritenersi tardivo ed inammissibile, dal momento che detto documento non concerne l’ammissibilità del ricorso – potendosi quindi giovare del disposto di cui all’art. 372 c.p.c.
art. 366 c.p
5 di 6 Nel caso in esame il ricorso non riproduce in alcun modo il contenuto dell’atto di appello e risulta quindi non rispettoso del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021
Sez. 5, Ordinanza n. 22880 del 29/09/2017
Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012
Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012
Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012; Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 27368 del 01/12/2020
Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29693/2022R.G. proposto da: FLAVIO SCIACCA, PIETRO SCIACCA, ELISA SCIACCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA E. FAA' DI BRUNO, 79, presso lo studio dell’avvocato SAULLI FEDERICA rappresentati e difesi dall'avvocato MALECCHI FABIO –ricorrente – contro GIOVANNA SCIACCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 78, presso lo studio dell’avvocato MARCOTULLIO MARCO che lo rappresenta e difende –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 5117/2022 depositata il 25/07/2022. Oggetto: Divisione R.G.N. 29693/2022 Ud. 25/09/2023CC Sez. S2 -R.G. 29693/2022 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 2 di 6 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del gio rno 25/09/2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 luglio 2022, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellata GIOVANNA SCIACCA, ha respinto l’appello proposto da FLAVIO, PIETRO ed ELISA SCIACCA avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18460/2015, pubblicata in data 17 settembre 2009. Quest’ultima, infatti, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da GIOVANNA SCIACCA aveva accertato l’autenticità delle sottoscrizioni apposte ad una scrittura del 15 gennaio 2004 avente ad oggetto il trasferimento alla medesima GIOVANNA SCIACCA delle quote di rispettiva proprietà di FLAVIO, PIETRO ed ELISA SCIACCA su un immobile in Lido di Ostia.

2. La Corte capitolina ha ritenuto di dichiarare l’inammissibilità dell’appello per mancato rispetto dell’art. 342 c.p.c., essendosi parte appellante “limitata, con generiche asserzioni, a riprodurre le stesse deduzioni svolte nel giudizio di primo grado senza una confutazione specifica dell’iter logico-giuridico seguito dal tribunale e senza fornire argomentazioni idonee a contrastare e con specificità calibrata, i plurimi passaggi in cui si articola la solida motivazione del giudice di prime cure”. La Corte d’appello ha ritenuto altrettanto inammissibili le doglianze riferite alla mancata ammissione delle prove orali articolate dagli appellanti nel giudizio di primo grado, rilevando che il gravame non aveva adeguatamente dimostrato né l’erroneità della decisione di rigetto del giudice di prime cure né la decisività di dette prove. Sez. S2 -R.G. 29693/2022 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 3 di 6 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorrono ora FLAVIO, PIETRO ed ELISA SCIACCA. Resiste con controricorso GIOVANNA SCIACCA.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. 5.La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a duemotivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c. I ricorrenti deducono il carattere “laconico” della motivazione della Corte capitolina, la quale si sarebbe genericamente richiamata ad un indirizzo interpretativo di questa Corte ormai superato, peraltro sintetizzando in modo non adeguato i motivi di gravame. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è testualmente rubricato “violazione e/o falsa applicazione di diritto e in particolare dell’art. 116, in relazione all’art. 360, n. 4c.p.c.”. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte capitolina avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilità del gravame, pur essendo quest’ultimo caratterizzato da adeguata specificità ai sensi dell’art. 342 c.p.c.

2. Preliminarmente questa Corte deve rilevare che i ricorrenti solo in data 13 settembre 2023 hanno effettuato un deposito telematico complementare contenente una serie di atti, tra i quali –per quel che qui rileva –l’atto di appello oggetto della decisione impugnata. Sez. S2 -R.G. 29693/2022 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 4 di 6 Atto di appello che – come da certificazione di cancelleria appositamente acquisita ed ora in atti –non risultava depositato entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c. Tale deposito deve ritenersi tardivo ed inammissibile, dal momento che detto documento non concerne l’ammissibilità del ricorso – potendosi quindi giovare del disposto di cui all’art. 372 c.p.c.

– ma la sua stessa fondatezza (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 96 85 del 26/05/2020e Cass. Sez. L, Sentenza n. 10967 del 09/05/2013). Si deve, del resto, osservare che, anche a voler ipotizzare l’applicazione dell’art. 372 c.p.c., la produzione sarebbe comunque tardiva, in quanto avvenuta dopo la scadenza del termine di quindici giorni stabilito dallo stesso art. 372 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il cui art. 35, comma 6, stabilisce l’applicabilità –tra le altre – della modifica testè richiamata anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nel caso in esame.

3. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili. Opera, invero, il principio, più volte enunciato da questa Corte, per cui ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, mentre non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Sez. 1 - , Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021;

Sez. 5 -, Ordinanza n. 22880 del 29/09/2017). Sez. S2 -R.G. 29693/2022 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 5 di 6 Nel caso in esame il ricorso non riproduce in alcun modo il contenuto dell’atto di appello e risulta quindi non rispettoso del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. Conclusione, questa, che è ulteriormente corroborata dalla già evidenziata mancata produzione tempestiva dell’atto di appello, la quale vale a precludere in radice ogni astratta ipotesi di esame diretto dell’atto medesimo, peraltro preclusa dall’inammissibile formulazione del motivo (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012; Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020).

4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna dei ricorrent i alla rifusione in favore d ella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrentia rifondere alla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Sez. S2 -R.G. 29693/2022 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 6 di 6 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a