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Ordinanza Interlocutoria — n. 29731/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to First Presidency regarding exclusive administrative jurisdiction over public utility declarations.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29731/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the appeal to the First Presidency under Article 374 of the Civil Procedure Code due to a jurisdictional question. The Municipality argued that the ordinary court lacked authority because the dispute involved a public utility declaration and a servitude established in 2002, which should fall under administrative jurisdiction. The court found the distinction between ordinary and administrative jurisdiction critical and necessary for resolving the case. Consequently, the appeal was sent back to the First Presidency to determine the correct forum.

Regesto Legislator

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Art. 34 d.lgs. 80/1998; Art. 374 c.p.c.: The court established that when a dispute involves the interpretation of jurisdictional rules separating ordinary and administrative courts based on public utility declarations, the matter must be remitted to the First Presidency for a ruling on jurisdiction.

Parole chiave

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public utility declaration jurisdictional remand ordinary court authority administrative jurisdiction civil procedure code servitude establishment First Presidency

Disposizioni normative citate

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Art. 34 d.lgs. n. 80/1998
Per quel che rileva ai fini del presente provvedimento va rilevato che con il secondo motivo il ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, in forza dell’art. 34, d.
l. n. 205/2000
80/1998, come riformulato dalla l. n. 205/2000.
Art. 374 cod. proc. civ.
Visto quanto sopra reputa il Collegio doversi rimettere il ricorso alla Prima Presidenza ai sensi dell’art. 374 cod. proc. civ., sussistendo questione attinente alla giurisdizione.
art. 374 cod. proc. civ
Visto quanto sopra reputa il Collegio doversi rimettere il ricorso alla Prima Presidenza ai sensi dell’art. 374 cod. proc. civ., sussistendo questione attinente alla giurisdizione.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 2281/2004 della Corte costituzionale
205/2000, per effetto della sentenza n. 2281/2004 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato incostituzionali, per eccesso di delega, le nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva;
Sentenza n. 2214/2021 della Corte d'Appello di Roma

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Testo completo

in persona del suo Sindaco e legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO OLLARI, ed elettivamente domiciliata presso GIUSEPPE PLACIDI in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, giusta procura in atti; –ricorrente– contro ADA LAMBRUSCHI (CF LMBDAA36T51D685N), elettivamente domiciliata in PARMA VIA COLLEGIO DEI NOBILI 5, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO ANELLI che la rappresenta e difende giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 2214/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

Osserva Accogliendo la domanda proposta da Ada Lambruschi il Tribunale condannò il Comune di Noceto a rimuovere a propria cura e spese la fognatura realizzata nel sottosuolo del terreno di proprietà della ricorrente e la Corte d’appello di Bologna rigettò l’impugnazione proposta dal Comune. Il Comune di Noceto ricorre avverso la decisione di secondo grado sulla base di due motivi. Ada Lambruschi resiste con controricorso. Per quel che rileva ai fini del presente provvedimento va rilevato che con il secondo motivo il ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, in forza dell’art. 34, d. lgs. n. 80/1998, come riformulato dalla l. n. 205/2000.

Questo, in sintesi, il ragionamento del ricorrente: - la sentenza non aveva tenuto conto che sussisteva la dichiarazione di pubblica utilità, al fine di apprendere e modificare il terreno privato;

1) la Corte di Bologna non aveva applicato i criteri distintivi elaborati dalle Sezioni unite, spettando al giudice ordinario le controversie iniziate prima del 10/7/1998, sulla base del riparto diritto soggettivo/interesse legittimo;

2) inoltre, se iniziate nel periodo dal 10/7/1998 al 10/8/2000, data di entrata in vigore della l. n. 205/2000, per effetto della sentenza n. 2281/2004 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato incostituzionali, per eccesso di delega, le nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva;

3) spettavano, invece al giudice amministrativo le controversie risarcitorie per l’occupazione appropriativa instaurate a partire dal 10/8/2000, perché ricomprese nella giurisdizione esclusiva;

4) la medesima giurisdizione del giudice amministrativo trovava fondamento nell’art. 53 del d.P.R. n. 327/2001, se la dichiarazione di pubblica utilità fosse intervenuta dal 10/7/2003, data di entrata in vigore del T.U. in materia di espropriazione; - nel caso in esame, soggiunge la ricorrente, si ricadeva nell’ipotesi sub 3), cioè di dichiarazione di pubblica utilità, con la realizzazione di servitù di fatto nel 2002, con contenzioso iniziato dopo l’agosto del 2000; - quanto al “petitum sostanziale”, reputato discretivo della giurisdizione, rileva la ricorrente, che nel caso di specie, era stato chiesto al giudice la condanna alla rimozione dell’opera realizzata e la restituzione del bene, né poteva assumere rilievo la natura petitoria della domanda, stante che la norma non distingueva affatto tra diritti ed interessi legittimi, né prevedeva un uso mediato del potere amministrativo, ma radicava la giurisdizione del G.A. per “atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia” .

Visto quanto sopra reputa il Collegio doversi rimettere il ricorso alla Prima Presidenza ai sensi dell’art. 374 cod. proc. civ., sussistendo questione attinente alla giurisdizione.

P.Q.M.

rimette il ricorso alla Prima Presidenza. Così deciso nell’adunanza camerale del 13.10. 2023. Il Presidente (Mau