Cassation court allows appeal against appellate court's order for full cost payment to partial winner.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal filed by Flavia Novaria against the Turin Court of Appeal's decision. The appellate court had ordered Novaria to pay the full costs of the first instance because his claim was only partially accepted, despite the opposing party losing most of their claims. The court ruled that partial acceptance of a single claim does not create reciprocal liability for costs, meaning the winner cannot be condemned to pay the loser's expenses but may only have costs compensated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, 92 c.p.c.; Partial acceptance of a single claim does not create reciprocal liability for costs, allowing only compensation rather than condemnation of the winning party to pay the losing party's expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10499/2022R.G. proposto da: FLAVIO NOVARIA, elettivamente domiciliato in Torino via Cialdini 36, presso lo studio dell’avvocato MANZOLI STEFANO che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro ANDREA BERUATTO, CARLO BERUATTO, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE e con domicilio telematico , rappresentat i e difes i dall'avvocato PASTORE DANILO –controricorrenti – Oggetto: Contratto d’opera R.G.N. 10499/2022 Ud. 26/09/2023CC Sez. S2 -R.G. 10499/2022 – CC 26/09/2023 - Pagina nr. 2 di 5 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO TORINO n. 184/2022 depositata il 17/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/09/2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 febbraio 2022, la Corte d’appello di Torino, decidendo in sede di rinvio a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 15457 del 21 luglio 2020, ha: − condannato FLAVIO NOVARIA a corrispondere a CARLO e ANDREA BERUATTO la somma di € 7.180,52 a titolo di restituzione di somme corrisposte a seguito della concessione della provvisoria esecutività ad un decreto ingiuntivo poi revocato; − compensato le spese del giudizio di primo grado nella misura del 30%, condannando FLAVIO NOVARIA al pagamento in favore di CARLO e ANDREA BERUATTO del restante 70% di dette spese; − condannato FLAVIO NOVARIA alla corresponsione in favore di CARLO e ANDREA BERUATTO dell’integralità delle spese sia del grado di appello sia del giudizio di Cassazione sia del giudizio di rinvio.
2. A tale esito si è giunti in virtù di un percorso processuale che ha visto: − FLAVIO NOVARIA chiedere ed ottenere nei confronti di CARLO e ANDREA BERUATTO l’emissione di un decreto ingiuntivo per l’importo di € 7.230,18 a titolo di compensi professionali per l’espletamento di attività professionale; Sez. S2 -R.G. 10499/2022 – CC 26/09/2023 - Pagina nr. 3 di 5 − il Tr ibunale di Ivrea, all’esito dell’opposizione proposta da CARLO e ANDREA BERUATTO, revocare il suddetto decreto, condannando gli opponenti al pagamento della sola somma di € 1.340,18 oltre accessori, nonché al pagamento del 70% delle spese del giudizio, previa compensazione del 30% delle medesime;
− la Corte d’appello di Torino respingere sia l’appello principale di CARLO e ANDREA BERUATTO sia l’appello incidentale di FLAVIO NOVARIA, compensando integralmente le spese del grado; − questa Corte, con la già citata ordinanza n. 15457/2020, cassare la decisione della Corte torinese- nella parte in cui la stessa aveva disatteso il motivo di appello principale concernente l’omessa condanna di FLAVIO NOVARIA alla restituzione delle somme percepite in eccesso a seguito della concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo poi revocato –rimettendo al giudice di rinvio la liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
3. Per quel che ancora rileva nella presente sede, la Corte territoriale ha ritenuto di compensare le spese del giudizio di primo grado nella misura del 30%, gravando FLAVIO NOVARIA del restante 70% di dette spese in quanto, sebbene CARLO e ANDREA BERUATTO fossero rimasti soccombenti sulla quasi totalità delle domande formulate nel giudizio innanzi al Tribunale di Ivrea, doveva ritenersi comunque prevalente la soccombenza dello stesso FLAVIO NOVARIA, dal momento che la sua iniziale domanda era stata accolta solo nella misura del 20%.
4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino ricorre FLAVIO NOVARIA. Sez. S2 -R.G. 10499/2022 – CC 26/09/2023 - Pagina nr. 4 di 5 Resistono con controricorso CARLO e ANDREA BERUATTO.
5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. 6.Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di ricorsosi deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Il ricorrente deduce la erroneità della statuizione della Corte territoriale in ordine alle spese del giudizio di prime cure, rilevando che la propria domanda, seppure in misura ridotta, era stata comunque accolta, mentre era stata disattesa una parte significativa delle domande formulate da CARLO e ANDREA BERUATTO. Ladecisione della Corte torinese, quindi, avrebbe violato il disposto di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., essendo pervenuta alla condanna alla rifusione delle spese a carico della parte vittoriosa, sia pure parzialmente, al di fuori dell’ipotesi contemplata all’art. 92 c.p.c.
2. Il motivo è fondato. Questa Corte ha recentemente chiarito che in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza - configura bile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi - e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti Sez.
S2 -R.G. 10499/2022 – CC 26/09/2023 - Pagina nr. 5 di 5 previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (Cass. Sez. U - Sentenza n. 32061 del 31/10/2022). La decisione della Corte d’appello di Torinosi pone in contrasto con tale principio, avendo motivato la condanna dell’odierno ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado unicamente sulla scorta dell’accoglimento in misura ridotta della domanda da esso formulata.
3. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, la quale, nel conformarsi al principio qui richiamato, provvederà anche alla liquidazione del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazio