Cassation court dismisses appeal due to lack of proof of service on multiple respondents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Pasquale Sarella's appeal against the Lecce Court of Appeal's rejection of his claim regarding inheritance acceptance. The lower court had ruled that Sarella tacitly accepted his father's estate by initially supporting a partition suit before contesting his status as heir. However, the Cassation court found the appeal inadmissible because proof of service on several respondents, including the Sarella family members and Yokohama SRL, was missing from the file. Consequently, the court ordered the case to be remitted to a new hearing date to allow the appellant to either produce proof of receipt or re-notify the documents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, comma 2; Art. 380 bis.1 c.p.c.: When notification of a cassation appeal is incomplete due to missing proof of service on certain parties, the court must remit the case to a new hearing date to allow the appellant to produce proof of receipt or re-notify the documents.
Parole chiave
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ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20235/2018R.G. proposto da: PASQUALE SAQUELLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato SANTORO EMANUELE, rappresentato e difeso dall'avvocato FANIZZI ROSA –ricorrente – contro FEDERICO SAQUELLA, RITA SPALLUTO, ANTONIO SAQUELLA, DANIELE SAQUELLA, ANNAMARIA SAQUELLA, GAETANO SAQUELLA, FEDERICA SAQUELLA, CIAVARELLA Oggetto: Accettazione tacita eredità R.G.N. 20235/2018 Ud. 25/09/2023CC Sez. S2 -R.G. 20235/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 2 di 4 PNEUMATICI S.R.L., EUROPA 2000 IN LIQUIDAZIONE, YOKOHAMA SRL, AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE –intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO LECCE n. 462/2018 depositata il 30/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25/09/2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi; PREMESSO IN FATTO 1. Con sentenza del 30 aprile 2018, la Corte d’appello di Lecce – nella regolare costituzione della CIAVARELLA PNEUMATICI SRL e nella contumacia degli appellati FEDERICO, DANIELE, ANNAMARIA, ANTONIO, GAETANO, FEDERICA SAQUELLA, RITA SPALLUTO, YOKOHAMA SPA, EUROPA 2000 SPA -ha respinto il gravame proposto da PASQUALE SAQUELLA avverso la sentenza n. 2904/2014 con la quale il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando nel procedimento di divisione endoesecutiva ex art. 599 c.p.c., aveva accertato il diritto della creditrice procedente CIAVARELLA PNEUMATICI SRL a domandare lo scioglimento della comunione esistente sugli immobili oggetto del pignoramento promosso dalla creditrice medesima.
La CIAVARELLA PNEUMATICI SRL, infatti, aveva promosso nel 2008 procedura esecutiva in danno di PASQUALE SAQUELLA, procedendo al pignoramento della quota pro indiviso di 1/18 su una serie di immobili in Lecce e Squinzano. Instaurato il giudizio di divisione, PASQUALE SAQUELLA si era costituito per contestare di essere titolare della suddetta quota, non avendo mai accettato l’eredità del padre Gaetano, di cui i suddetti beni facevano parte. Sez. S2 -R.G. 20235/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 3 di 4 2. Nel respingere il gravame, la Corte territoriale ha rilevato come la decisione di prime cure si basasse su un duplice ordine di considerazioni, e cioè, da un lato, che l’appellante risultava essere nel possesso dei beni ereditari, come suffragato da una serie di elementi, quali la denuncia di successione e visure catastali, e, dall’altro lato, che, nel costituirsi in primo grado nel giudizio di scioglimento della comunione, PASQUALE SAQUELLA aveva inizialmente aderito alla domanda di divisione - assumendo in tal modo un contegno processuale che si era venuto a tradurre nell’accettazione tacita dell’eredità medesima - e solo successivamente era venuto a contestare la propria veste di erede.
3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce PASQUALE SAQUELLAha proposto ricorso, affidato a quattro motivi. Le altre parti sono rimaste intimate.
4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
5. La ricorrente ha depositato memoria. OSSERVA 1. Dall’esame degli atti emerge che, mentre il ricorso risulta essere stato regolarmente notificato a CIAVARELLA PNEUMATICI S.R.L., EUROPA 2000 IN LIQUIDAZIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (quest’ultima, peraltro, non menzionata come parte nella sentenza impugnata), risultano non disponibili gli esiti della notificazione nei confronti di YOKOHAMA S.R.L., FEDERICO SAQUELLA, RITA SPALLUTO, ANTONIO SAQUELLA, DANIELE SAQUELLA, ANNAMARIA SAQUELLA, GAETANO SAQUELLA, FEDERICA SAQUELLA, essendo allegati solo gli atti della spedizione dei plichi della Sez. S2 -R.G. 20235/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 4 di 4 notificazione a mezzo posta, ma non anche gli avvisi di ricevimento che dei plichi medesimi dovrebbero attestare la consegna.
2. Si rende, a questo punto, necessario –non emergendo l’evidente inammissibilità o infondatezza del ricorso – rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorsomedesimo, assegnando alla parte ricorrente un termine entro il quale procedere o alla produzione delle cartoline recanti gli avvisi di ricevimento della notifica del ricorso oppure alla rinnovazione della notifica stessa. P. Q. M. La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo ed assegna alla parte ricorrente termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, entro il quale produrre l e c artolin e recant i l’avviso di ricevimento del ricorso già notificatoa YOKOHAMA S.R.L., FEDERICO SAQUELLA, RITA SPALLUTO, ANTONIO SAQUELLA, DANIELE SAQUELLA, ANNAMARIA SAQUELLA, GAETANO SAQUELLA, FEDERICA SAQUELLA, oppure procedere a