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Decreto — n. 29705/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29705/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29705/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 1944/2021R.G., relativo al ricorso proposto da: CONDOMINIO VIA BONALDO STRINGHER N. 10 IN ROMA, difesocome in atti; contro CONDOMINIO VIA BONALDO STRINGHER N. 8 SINISTRO + 1, difesicome in atti(controricorrenti e ricorrent i incidental i ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale, né la parte ricorrente incidentale abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese processuali possano essere compensate, in ragione della reciproca soccombenza;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p; Decreto — n. 29705/2023 — snciv · Corte di Cassazione: CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 1944/2021R.G., relativo al ricorso proposto da: CONDOMINIO VIA BONALDO STRINGHER N. 10 IN ROMA, difesocome in atti; contro CONDOMINIO VIA BONALDO STRINGHER N. 8 SINISTRO + 1, difesicome in atti(controricorrenti e ricorrent i incidental i ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale, né la parte ricorrente incidentale abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese processuali possano essere compensate, in ragione della reciproca soccombenza;

Parole chiave

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diritto al risarcimento danni danneggiamento d'impianti elettrici danni da incendio spese di ristrutturazione infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori indennità di utilizzazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
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Testo completo

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 1944/2021R.G., relativo al ricorso proposto da: CONDOMINIO VIA BONALDO STRINGHER N. 10 IN ROMA, difesocome in atti; contro CONDOMINIO VIA BONALDO STRINGHER N. 8 SINISTRO + 1, difesicome in atti(controricorrenti e ricorrent i incidental i ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale, né la parte ricorrente incidentale abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese processuali possano essere compensate, in ragione della reciproca soccombenza;

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; spese compensate. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 23/10