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Decreto — n. 29681/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 29681/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal was declared withdrawn and the proceedings extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court noted that no request for judgment was submitted by the appellant after the proposal was communicated, triggering the automatic withdrawal mechanism under the Civil Procedure Code. Consequently, the court declared the case extinguished and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day period extinction of proceedings litigation costs award Civil Procedure Code estinzione del debito pagamento a contanti del saldo opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 23472/2021R.G., relativo al ricorso proposto da: FRONTE FIORELLA, difesacome in atti; contro CETOLA SILVIA, difesacome in atti ( controricorrent e ) ; CETOLA LUCA ED ALTRI (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma,