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Ordinanza — n. 29597/2023 — snciv Generato dall'IA

Court quashes appellate award of attorney fees below statutory minimums due to lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29597/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court quashed the appellate judgment regarding attorney fees awarded to the condominium, finding the amounts unreasonably low and unsupported by specific reasoning. The appellants argued that the fees were approximately four times lower than the statutory minimums established by D.M. 55/2014, while the lower court had failed to justify any deviation from these parameters. The court ruled that while discretion exists within the statutory range, a specific motivation is mandatory when reducing fees below the minimums, leading to the case being decided on the merits with fees restored to the correct minimum levels.

Regesto Legislator

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Art. 384 co. 2 cod. proc. civ.; Art. 10 D.M. 55/2014: When a judge reduces attorney fees below the statutory minimums, specific and detailed motivation is mandatory to justify the deviation, as the exercise of discretion within the range is not subject to control of legality.

Parole chiave

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attorney fees statutory minimums lack of motivation control of legality discretionary power fees reduction procedural law legittimazione attiva dell'erede

Disposizioni normative citate

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Art. 384 co. 2 cod. proc. civ.
2.2.Per le ragioni esposte la pronuncia impugnata deve essere cassata e, n on essendo necessari ulteriori acc ertamen ti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384 co.
D.M. 55/2014
4 co.1 D.M. 55/2014, che impone di tenere conto delle caratteristiche e del pregio dell’attività prestata e dei valori medi delle tabellee sia stata inferiore ai minimi inderogabili, nonché determinata in violazione anche del divieto di liquidare somme simboliche e non consone al decoro della professione.
art. 86 cod. proc. civ
LLAFNC71C15C351Q, in qualità di eredi di Vittorio Aiello, la prima in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.
art. 91 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.
art. 2233 c.c
55/2014, del disposto di cui all’art. 2233 c.c., dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2 21-8-2023 n. 24882
Cass. Sez. 2 5-5-2022 n. 14198
24882, Cass. Sez. 2 5-5-2022 n. 14198 Rv.
Cass. Sez. 3 7 - 1 - 2021 n. 89
14198, Cass. Sez. 3 7 - 1 - 2021 n. 89 Rv.
Cass. Sez.6-2 14-5-2018 n.11601
660050-02, Cass. Sez.6-2 14-5-2018 n.11601 Rv.
Cass. Sez. 6-L 31-1-2017 n. 2386
648532 - 01 , Cass. Sez. 6-L 31-1-2017 n. 2386 Rv.
Cass. Sez.6 - 2 31 - 7 - 2018 n. 20183
Inoltre, è in ogni caso precluso al giudice di liquidare , al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. Sez.6 - 2 31 - 7 - 2018 n. 20183, Cass.
Cass. Sez. 6 - 3 1 5 - 12 - 2017 n. 30286
20183, Cass. Sez. 6 - 3 1 5 - 12 - 2017 n. 30286 Rv.
Cass. Sez. 6-2 22-12-2015 n. 25804
647179-01, Cass. Sez. 6-2 22-12-2015 n. 25804 Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.25765/2018 R.G. proposto da: AIELLO avv. PAOLA, c.f. LLAPMR69H64C351G, LEONE MARIALBA, c.f. LNEMLB45B18F205A, AIELLO FRANCESCO, c.f. LLAFNC71C15C351Q, in qualità di eredi di Vittorio Aiello, la prima in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. e gli altri rappresentati e difesi dall’avv. Paola Aiello, elettivamente domiciliati in Roma presso l’avv. Sebastiano Verga, nel suo studio in via Palestro n. 78 ricorrenti contro CONDOMINIO DI VIA A. DIAZ N.42, Sc. A, Catania, in persona dell’amministratore pro tempore intimato avverso la sentenza n. 243/2018 della Corte d’appello di Catania udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4-10- 2023 dal consigliere Linalisa Cavallino FATTI DI CAUSA 1.La sentenza n. 3281/2013 del Tribunale di Catania , pronunciando su tre cause riunite proposte da Vittorio Aiello aventi a OGGETTO: condominio- impugnazione di delibera assembleare -valore della causa R.G.25765/2018 C.C. 4-10-2023 oggetto l’impugnazione di delibere dell’assemblea del Condominio di via Diaz n. 42 scala A di Catania del 13 maggio2019, 20 aprile 2010 e 26 luglio 2010, dichiarò la nullità delle delibere, limitatamente ai punti all’ordine del giorno 2) e 4) per la primadelibera, ai punti 1) e 3) per la seconda delibera e ai punti 2) e 4) per la terza delibera. 2.Propose appello il Condominio di via Diaz e, dichiarata l’interruzione del processo per la morte dell’appellato Vittorio Aiello, si costituirono gli eredi Paola Aiello, Francesco Aielloe Marialba Leone .

Con sentenza n. 1381 depositata il 29-1-2019 la Corte d’appello di Catania ha dichiarato l’inammissibilità per tardività dell’appello propostoavverso i capi della sentenza che avevano pronunciato sul le delibere 20 aprile 2010 e 26 luglio 2010. Ha parzialmente accolto l’appello del Condominio e per l’effetto ha rigettato l’opposizione alla delibera assembleare 13 maggio 2019 in relazione al punto 4) all’ordine del giorno e ha confermato per il resto la sentenza impugnata, anche in ordine al riparto delle spese di lite di primo grado.

La sentenza ha dichiarato che la sentenza di primo grado aveva accolto l’impugnazione della delibera 13 maggio 2019 per il punto 4) all’ordine del giorno proposta dall’attore Vittorio Aiello in qualità di chiamato all’eredità della madre in relazione al ‘terrazzo lato B’, ma il termine per accettare l’eredità erapoi scaduto senza che l’eredità fosse stata accettata neppure dagli eredi di Vittorio Aiello, per cui il bene ‘terrazzo lato B’ non era mai entrato nel loro patrimonio e gli appellati erano carenti di legittimazione all’impugnazione di quella delibera.

La sentenza ha dichiarato che la sopravvenienza delle ragioni che avevano condotto alla parziale riforma della sentenza impugnata imponevano la conferma del capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, con il rigetto dell’ultimo motivo di appello relativo a tali spese. Ha dichiarato, tenuto conto del parziale accoglimento dell’impugnazione, di compensare per un terzo le spese del grado, ponendo a carico dell’appellante Condominio i residui due terzi, liquidati in Euro 330,00 complessivamente, di cui Euro 90,00 per la fase di studio, Euro 90,00 per la fase introduttiva ed Euro 150,00 per la fase decisoria, oltre accessori. 3.Con ricorso per cassazione - ritualmente notificato il 30 - 7 - 2018 dall’ufficiale giudiziario con consegna al difensore domiciliatario avv.

Giuseppe Di Gregorio e tempestivamente depositato il 19 - 9 - 2018 - Paola Aiello, Francesco Aiello e Marialba Leone hanno proposto tempestiva impugnazione avverso la sentenza, non notificata, sulla base di unico motivo. Condominio Via Diaz n. 42 sc.A Catania è rimasto intimato. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e a ll’esito della camera di consiglio del 4 - 10 - 2023 la Corteha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del combinato disposto degli artt. 9 del D.L. 24.1.2012 n.1, convertito in L. 24.3.2012 n. 27, 13, comma 6, della l. n. 247/2012 e 4 e 5 del D.M. del Ministero della Giustizia n. 55/2014, nonché della tabella 12 di detto D.M. n. 55/2014, del disposto di cui all’art. 2233 c.c., dell’art. 4 della L. n. 794/1942 e dell’art. 60 del R.D.L. n. 1578/1933 nella liquidazione delle spese legali in misura esigua, riducendo i valori di cui allo scaglione tabella 12 di cui fare applicazione e comunque per l’immotivata violazione dei minimi al di sotto del 50% (in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.)”; lamentano che le spese relativ e al grado di appello riconosciute a loro favore siano state quantificate senza rispettare il valore della causa.In primo luogo sostengono che il valore della causa anche ai fini delle spese di lite fosse indeterminabile e perciò non inferiore a Euro 26.000,00, facendo riferimento al primo motivo di appello, con il quale il Condominio aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva di Vittorio Aiello quanto alla titolarità della ‘terrazza B’ e al la relativa delibera di cui al punto 4 dell’ordine del giorno; aggiungono che il Condominio con il suo motivo di appello aveva censurato la sentenza di primo grado laddove aveva dichiarato illegittima la delibera di cui al punto 2 dell’ordine del giorno, relativa alla ripartizione della somma di Euro 5.767,67 relativa al l’unità immobiliare della condomina Ursino tra tutti i condomini ad esclusione della proprietà Ursino; sostengono che al fine della determinazione del valore si debba fare riferimento all’intera spesa e perciò si debba considerare l’importo di Euro 5.767,67.

Quindi, richiamando il principio secondo il quale il cumulo con domanda di valore indeterminabile rende indeterminabile l’intera controversia, sostengono che la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere la causa di valore indeterminabile, o comunque di valore pari a Euro 5.767,67. Lamentano che la liquidazione eseguita dalla Corte d’appello non sia stata rispettosa dell’art. 4 co.1 D.M. 55/2014, che impone di tenere conto delle caratteristiche e del pregio dell’attività prestata e dei valori medi delle tabellee sia stata inferiore ai minimi inderogabili, nonché determinata in violazione anche del divieto di liquidare somme simboliche e non consone al decoro della professione. 2.Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

Al fine di determinare il valore della causa avente a oggetto impugnativa di delibera assembleare deve farsi applicazione de l principio enunciatoda Cass. Sez. 2 21 - 3 - 2022 n. 9068 Rv. 664317 – 01(nello stesso senso Cass. Sez. 2 4- 9- 2023 n. 25721) , secondo cui nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore secondo lo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito.

E’ superato il precedente orientamento, che faceva riferimento al valore dell’importo in contestazione, osservandosi, come si legge in Cass. 9068/2018,che la domanda di impugnazione del singolo non può intendersi limitata all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio, ma si estende alla validità dell'intera deliberazione. Come pure si legge in Cass. 9068/2018, la soluzione è coerente co n il disposto dell’art. 1137 co.1 cod. civ., per cui le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini, essendo inconcepibile che la delibera annullata giudizialmente venga rimossa per l'impugnante e rimanga invece vincolante per gli altri comproprietari; la soluzione è in linea anch e con il consolidato orientamento secondoil quale, in tema di competenza per valore, l’art. 12 co. 1 cod. proc. civ - per il quale il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione-subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (Cass.

Sez. 6 -2 6 febbraio 2018 n. 2850 Rv. 647977 - 01 ). Ciò comporta anche che, al fine di determinare il valore della causa di impugnazione di delibera assembleare, non rilevi il dato dell’eccezione del difetto di legittimazione attiva, sollevata dal Condominio per censurare la sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnativa alla delibera 13-5-2019 con riguardo al punto 4) all’ordine del giorno, ma rileviesclusivamente il valore dell’oggetto di quella delibera. Il valore della delibera di cui al punto 4) all’ordine del giorno non è in alcun modo allegato dai ricorrenti,in violazione dell’art. 366 co.1 n. 6 cod. proc. civ.; quindisotto questo profilo il motivo difetta di specificità,non consente di recepire la tesi dei ricorrenti in ordine al valore indeterminato dalla causa e non consente neppure di considerare il valore di questa delibera al fine del cumulo didomande.

Da quanto esposto consegue chedebba essere accolta la tesi dei ricorrenti secondo la quale il valore della causain grado di appello fosse pari a Euro 5.767,67,corrispondente al valore della delibera di cui al punto 2) all’ordine del giorno, pure devoluta alla cognizione del giudice di secondo gradoin forza dei motivi di appello proposti dal Condominio e rigettati dalla Corte d’appello. 2.1.Posto perciò che i compensi avrebbero dovuto essere determinati dalla Corte d’appello applicando lo scaglione da Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00, siprocede a esaminare la censura relativa alla violazione dei minimi tariffari e alla violazione del divieto di liquidare somme non consone al decoro della professione,in quanto il motivo di ricorso è formulatosul punto in modo ammissibile .

I ricorrentispecifica no, per le tre voci riconosciute dalla sentenza impugnata (senza censura con riguardo al mancato riconoscimento di altre voci), non solo quale sarebbe stato l’importo medio, ma anche quale sarebbe stato il minimo derivante dall’applicazione delle massime percentuali di riduzione previste dall’art. 4 D.M. 55/2014; effettivamente la liquidazione, pur considerata la riduzione ai due terzi operata dalla sentenza in ragione della compensazione per la quota di un terzo,è stata eseguita dalla Corte d’appello in misura assai inferiore aiminimi tariffari per lo scaglione da Euro 5.20 1 ,0 0 a Euro 26.000,00 senza alcuna motivazione.

Come spec ificamente ed esattamente alleganoi ricorrenti (pag. 18 ricorso) , l’importo minimo tabellare, già ridotto ai due terzi stante la parziale compensazione disposta, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014,è pari a Euro 360,00 per la fase di studio, Euro 292,00 per la fase introduttiva ed Euro 607,00 per la fase decisionale; al contrario, la sentenza impugnata ha rispettivamente riconosciuto per tali fasi Eur o 90,00, Euro 90,00 ed Euro 150,00 e perciò importi circa quattro volte inferiori ai minimi , senza alcuna motivazione, così incorrendo nei vizi lamentati dai ricorrenti.

Lagiurisprudenza di legittimità ha affermato reiteratamente, con riguardo al periodo di vigore del D.M. 55/2014, che l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto a controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre motivazioneapposita e specifica è doverosa quando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario che siano controllabilile ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass.

Sez. 2 21-8-2023 n. 24882, Cass. Sez. 2 5-5-2022 n. 14198 Rv. 14198, Cass. Sez. 3 7 - 1 - 2021 n. 89 Rv. 660050-02, Cass. Sez.6-2 14-5-2018 n.11601 Rv. 648532 - 01 , Cass. Sez. 6-L 31-1-2017 n. 2386 Rv. 642544-01). Inoltre, è in ogni caso precluso al giudice di liquidare , al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. Sez.6 - 2 31 - 7 - 2018 n. 20183, Cass. Sez. 6 - 3 1 5 - 12 - 2017 n. 30286 Rv. 647179-01, Cass. Sez. 6-2 22-12-2015 n. 25804 Rv. 638076-01). 2.2.Per le ragioni esposte la pronuncia impugnata deve essere cassata e, n on essendo necessari ulteriori acc ertamen ti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384 co. 2 cod. proc. civ.; si determinano i compensi nei minimi dello scaglione corretto sopraindicato, con la quota di compensazione già determinata dalla Corte territoriale e per le voci riconosciute dalla Corte territoriale, in quanto su queste questioni non vi è impugnazione, e pe rciò in Euro 360,00 fase studio, Euro 292,00 fase introduttiva, Euro 607,00 fase decisionale, e così complessivamente Euro 1.259,00. 3.In applicazione del principio di soccombenza il Condominio deve essere condannato alla rifusione a favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al ricorso accolto e, decidendo nel merito, condanna il Condominio alla rifusione delle spese di lite di secondo grado liquidate, già compensato un terzo, in Euro 1.259,00,oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege; condanna il Condominio intimato alla rifusione a favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.300,00 per compensi,Euro 200,00 per sp