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Ordinanza — n. 29565/2023 — snciv Generato dall'IA

Condominium appeal against suspension of injunction opposition due to non-existent preliminary question between distinct assembly resolutions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29565/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order suspending the opposition to a default judgment. The condominium had argued that a pending appeal regarding assembly resolutions created a preliminary question requiring suspension. However, the Court found the opposing party's citation referenced different resolutions than those supporting the injunction. Consequently, no genuine preliminary question existed, and the suspension was unjustified.

Regesto Legislator

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Art. 295 c.p.c.; Art. 42 c.p.c.: A preliminary question justifying suspension under Art. 295 c.p.c. does not exist when the default judgment is based on assembly resolutions distinct from those currently under appeal, as the opposing party's claims do not create a necessary connection requiring suspension.

Parole chiave

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suspension of proceedings preliminary question default judgment opposition condominium assembly resolutions jurisdictional suspension spese di manutenzione opposizione al precetto esecutivo spese ed oneri comuni

Disposizioni normative citate

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Art. 295 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo “violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c..
Art. 42 c.p.c.
2.Avverso il provvedimento Condominio Residence Rocce Rosse ha proposto tempestivo ricorso per regolamento necessario di competenzaex art. 42 cod.
Art. 377 c.p.c.
Art. 375 n.4 c.p.c.
Art. 380bis.1 c.p.c.
art. 295 cod. proc. civ
2216/2018, non sussistono comunque i presupposti di cui all’art. 295 cod. proc. civ., in quanto il credito monitorio è in erente a quote condominiali ordinarie e straordinarie ;richiamati Cass.
art. 42 cod. proc. civ
2.Avverso il provvedimento Condominio Residence Rocce Rosse ha proposto tempestivo ricorso per regolamento necessario di competenzaex art. 42 cod. proc. civ.
art. 295 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo “violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c..
art. 633 cod. proc. civ
Secondo quanto risulta dalla verifica dai relativi atti, eseguita al fine di accertare l’esattezza delle allegazioni del ricorrente, il Condominio con il ricorso ex art. 633 cod. proc. civ.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.6226/2023 R.G. proposto da: CONDOMINIO RESIDENCE ROCCE ROSSE, c.f. 92018140928, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentat o e difes o dall’avv. Marco Cuccu, con indirizzo pec marcocuccu87@legalmail.it ricorrente contro MILIA GIAN PAOLO, c.f. MLIGPL48A11B354F intimato avverso l’ordinanza R.G. 7297/2019 del Tribunale di Cagliari depositata il 10-2-2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4-10- 2023 dal consigliere Linalisa Cavallino lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Tommaso Basile, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso FATTI DI CAUSA 1.Gian Paolo Millia ha proposto avanti il Tribunale di Cagliari opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso OGGETTO: condominio – regolamento di competenza R.G.6226/2023 C.C. 4-10-2023 nei suoi confronti in accoglimento del ricorso di Condominio Residence Rocce Rosse per l’importo di Euro 9.485,72 a titolo di spese di condominio per gli anni 2017/2019, in forza delle delibere dell’assemblea del 13-8-2018 e del 30-11-2018 che avevano approvato bilanci consuntivi, bilanci preventivi ed esecuzione di lavori straordinari.

L’opponente ha chiesto, tra l’altro, la sospensione del giudizio di opposizione in attesa della definizione della causa R.G. 2216/2018 pendente avanti il Tribunale di Cagliari, nella quale la condomina Elisabetta Manella aveva impugnato le delibere assembleari con le quali erano stati approvati i lavori straordinari con i quali si chiedeva il pagamento con il decreto ingiuntivo. Si è costituito il Condominio dichiarando, tra l’altro, che le deliberazioni poste a fondamento della pretesa monitoria non erano state impugnate nella causa R.G. 2216/2018.

Con provvedimento denominato decreto di data 10 - 2 - 2023 il Tribunale, rilevato che il giudizio civile pendente avanti il Tribunale di Cagliari aveva a oggetto la validità anche della delibera 13/14-8-2018 posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, ritenuto che sussistesse pregiudizialità tra il giudizio avente a oggetto la validità della delibera assembleare e la causa di opposizione al decreto ingiuntivo, ha sospeso ex art. 295 cod. proc. civ. la causa di opposizione al decreto ingiuntivo. 2.Avverso il provvedimento Condominio Residence Rocce Rosse ha proposto tempestivo ricorso per regolamento necessario di competenzaex art. 42 cod. proc. civ. notificato lunedì 13 - 3 - 2023 , sulla base didue motivi.

Gian Paolo Milia non ha svolto difese, nonostante il ricorso sia stato ritualmente notificato il 13-3-2023 al suo difensore domiciliatario avv. Caterina Usala all’indirizzo pec studiolegaleusala@legalmail.it.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex artt. 377, 375 n.4 e 380bis.1 cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile il 21-6-2023 ha depositato le conclusioni chiedendo il rigetto del ricorsoe in prossimità dell’adunanza incamera di consiglio il ricorrente ha depositato memori a illustrativ a .

All’esito della camera di consiglio del 4-10-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo “violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c.. Sull’assenza del rapporto di pregiudizialità tra il giudizio n. 7297/19 R.G. e il giudizio n. 2216/2018 R.G. del Tribunale di Cagliari” il Condominio ricorrente sostiene che erroneamente l’ordinanza che ha disposto la sospensione abbia ritenuto che la causa di impugnazione delle delibere assembleari avesse a oggetto la validità anche della deliberazione 13/14-8-2018 posta a fondamento del decreto ingiuntivo, perché quella causa aveva a oggetto le diverse deliberazioni del 4-1-2017, 8-4-2017, 14-8-2017 e 18-11-2017; quindi rileva che il provvedimento è stato pronunciato in assenza del presupposto di fatto enunciato dal Tribunale. 2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce “violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c..

Sulla insussistenza del rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oneri condominiali e il separato giudizio di impugnazione della delibera assembleare”. Rileva che, anche nell’ipotesi in cui potesse ravvisarsi una connessione tra il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo sospeso e il giudizio di impugnazione di delibere assembleari R.G. 2216/2018, non sussistono comunque i presupposti di cui all’art. 295 cod. proc. civ., in quanto il credito monitorio è in erente a quote condominiali ordinarie e straordinarie ;richiamati Cass. 4672/2017 e Cass.

Sez. U.4421/2007, evidenzia che nel giudizio R.G. 2216/2018 il Tribunale non aveva sospeso l’efficacia esecutiva delle delibere impugnate. 3.Il primo motivo è fondato. Secondo quanto risulta dalla verifica dai relativi atti, eseguita al fine di accertare l’esattezza delle allegazioni del ricorrente, il Condominio con il ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. ha agito nei confronti del condomino Giampaolo Milia al fine di ottenere il pagamento della sua quot a di spese, ordinarie a saldo periodo 2017/2018, ordinarie due rate luglio 2018/giugno 2019e straordinarie per ilavori di ristrutturazione della piscina, di camminamento e muro al mare approvati con la delibera in data 13-8-2018, spese straordinarie per le quali la delibera 30 - 11 - 2018 aveva approvato i relativi preventivi di spesa e il riparto ; l a delibera 13 - 8 - 2018 aveva all’ordine del giorno anche l’approvazione del bilancio consuntivo per il periodo da 1-7-2017 a 30-6-2018 edel bilancio preventivo 2018/2019, per cui aveva a oggetto anche le spese ordinarie per le quali il Condominio ha chiesto l’emissione del decreto ingiuntivo.

Infatti, a sostegno della sua domanda nella fase monitoria il Condominio ha prodotto le delibere 13-8-2018 e 30-11-2018 e non altre delibere, nonchéil riparto preventivo della gestione ordinaria del 22- 8- 2018 e il riparto consuntivo della gestione ordinaria del 20-7-2018 e non altri riparti. Nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente Milia ha fatto riferimento al giudizio di impugnazione delle delibere 4-1-2017, 8-4-2017, 14-8-2017 e 18-11-2017 e delle scritture private allegate a quelle delibere assembleari con le quali l’amministratore del Condominio e una società condomina avevano voluto definire le questioni relative a lavori straordinari.

Quindi, lo stesso opponente ha fatto riferimento all’impugnazione di delibere assembleari diverse da quelle poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo; l’ulteriore affermazione contenuta nello stesso atto di citazione, secondo cui con il decreto ingiuntivo era stato chiesto il pagamento della quota di spese di rifacimento della terrazza di copertura, approvata con la prima trance con la delibera 8-4-2017,non rileva, in quanto, come già esposto, nel ricorso per decreto ingiuntivo il credito è relativo a saldo rate ordinarie degli anni 2017/2018 i cui bilanci erano stati approvati con la delibera 30-11-2018 e ai ratei a lavori straordinari relativi solo alla piscina e al muro mare, e non alla terrazza.

Per altro verso, l’ordinanza impugnata ha dichiarato che il giudizio civile di impugnazione delle delibere assembleari aveva a oggetto anche la delibera “13-14 agosto 2018” posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, ma deve ritenersi che il giudice intendesse fare riferimento alla delibera 13 agosto 2017. Infatti, l’atto di citazione aveva chiesto la dichiarazione di nullità o l’annullamento delle delibere 4-1-2017,8-4-2017, 14-8-2017, 18-11- 2017 e quell’atto di citazione , essendo datato 1-3-2018, non potevaavere a oggetto delibera emessa successivamente a quella data e perciò non poteva riguardare la delibera 13-8-2018 posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.

Ne consegue chele questioni prospettate con il secondo motivo di ricorso rimangono assorbite e non devono essere esaminate, in quanto non emergonoi dati di fatto necessari a porre in concreto la questione di pregiudizialità, per il fatto cheil decreto ingiuntivo è stato emesso in forza di delibere distinte rispetto a quelle oggetto di impugnazione. In conclusione, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non poteva essere sospeso e le parti devono essere rimesse per la prosecuzione del giudizio avanti al Tribunale di Cagliari, il qualestatuirà anche sulle spese del regolamento di competenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, annulla il provvedimento impugnato e dispone la prosecuzione del giudizio avanti al Tribunale di Cagliari, il quale statuirà anche sulle spese del regolamento di competenza, con termine ordinario per la riassunzionedecorrente dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di