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Ordinanza — n. 29558/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding easement servitude, upholding lower court's evidentiary assessment of property access rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29558/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Remo Ferri's appeal against the Florence Court of Appeal's decision denying his claim for a right of way over the Società Agricola Biserno's land. Ferri argued that the lower court failed to properly evaluate technical reports and cadastral maps proving his historical use of the road, while the defendant cited a prior judgment and the statute of limitations. The court dismissed the appeal because the assessment of evidence and the choice among available proof methods constitute the discretionary power of the trial judge, which cannot be re-examined on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 1065, 1079 c.c.: The evaluation of evidence and the selection of proof means regarding easements are matters of discretionary power for the judge of first instance, precluding review by the Court of Cassation.

Parole chiave

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easement servitude proof evaluation judicial discretion cassation appeal property rights riduzione della rendita d'invalidità azione di riduzione successoria fitto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
3 del comma I dell’art. 360 cod.
Art. 1065 c.c.
civ., il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli art. 1065 e 1079 cod.
Art. 1079 c.c.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
Art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 360 cod. proc. civ
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Remo Ferri ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art.2909 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, n. 37382 del 21/12/2022
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22267– 20 21 proposto da: FERRI REMO, elettivamente domiciliato in Roma, v ia Malcesine 30 , presso lo studio dell'avv.Giovanni Porcelli dal quale è rappresentato e difeso con l'avv.Fabrizio Tortorella, giusta procura allegata al ricorso ; -ricorrente - contro SOCIETÀ AGRICOLA BISERNO di AURELI ZAMBERNARDI C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia Carlo Mario 27 , presso lo studio dell'avv . Carlo Srubek Tomassy dal quale è rappresentat a e difes a con l’ avv .

Enzo Banducci, giusta procura allegata al contro ricorso , con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2021n.22267sez. S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 2 - avverso la sentenza n. 1160 / 2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, pubblicatail 9/6/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Con citazione notificata in data 4/10/06, Guido Ferri e, quale erede di Elda Ranzani,Remo Ferri convennero dinanzi al Tribunale di Livorno, sez. di Piombino, la Società Agricola Biserno di Aurelio Zambernardi c . s . a . s, esponendo che erano proprietari di un fabbricato ubicato nel Comune di San Vincenzo,accessibile dalla S.S. Aurelia tramite due strade poderali ed una traversa terminale larga circa otto metri su cui gravava servitù di passaggio sorta per destinazione del padre di famiglia; lamentarono quindi che, fin dal 1982, la società convenuta avesseturbato il loro possesso riducendo progressivamente la sede stradale ad una larghezza percorribile di poco più di tre metri e alterando, tra l'altro, il regolare deflusso delle acque, con conseguenti allagamenti del loro fondo; sostennero, producendo una relazione tecnica, che la società convenuta si fosse appropriata di mq 1085 di terreno non suo, impedendo il doppio senso di marcia e chiesero perciò fosse ordinata alla società la rimessione in pristino dello stato dei luoghi e la cessazione di ogni turbativa all'esercizio della servitù, oltre al risarcimento dei danni asseritamente subiti.

Biserno s.a.s. eccepì l'esistenza di un giudicato esterno, contenuto nella sentenza n. 197/2005 del Tribunale di Livorno, nonché la prescrizione del diritto di servitùper non uso ventennale.

2. Con sentenza n.122/12 il Giudice di primo grado respinse tutte le domande attrici in quanto non provate, nonché l'eccezione di Ric. 2021n.22267sez. S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 3 - prescrizione sollevata dalla convenuta, ritenendola priva di supporto probatorio. Il giudice di prime cure ritenne decisiva la dichiarazione di Guido Ferri, all'udienza del 20.6.94, resa innanzi alla Pretura di Livorno, nel procedimento R.G. n.790/86, svolto tra le stesse parti, poi interrotto, secondo la quale egli avrebbe comunque sempre utilizzato lastrada come esistente e dunque nella consistenza ridotta, senza mai utilizzare la parte che, a suo avviso, era stata poi recintata illegittimamente dalla Biserno s.a.s..

3. Con sentenza n.1160/21, la Corte d’appello di Firenze rigettò l’impugnazione di Guido e Remo Ferri, ritenendo non provata l'estensione e la modalità di esercizio del passaggio degli attori, come allegato in citazione, sulla strada oggetto di causa, non essendo ciò desumibile né dall'atto di provenienza, né dalle dichiarazioni rilasciate dai testimoni escussiin primo grado che avevano , invece, confermato che da sempre la larghezza della strada era stata di soli tre metri.

4. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Remo Ferri, nella qualità di erede anche di Guido Ferri, deceduto nelle more del giudizio, affidandolo a due motivi; Biserno s.a.s. ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Remo Ferri ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art.2909 cod. civ. e dell’ art.324 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di rilevare l'intervenuto giudicato esterno rappresentato dalla sentenza n.197/05 del Tribunale di Livorno, resa all'esito del giudizio R.G.n.2077/04 svolto tra le stesse parti. 1.1.

Il motivo è infondato. Ric. 2021n.22267sez. S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 4 - La Corte territoriale, che ha dato atto dell’eccezione di un giudicato esterno esistente tra le parti opposto dalla convenuta Bisignano s.a.s., dopo aver escluso la possibilità di accertare la larghezza della strada sulla base dei titoli, ha rilevato che la c.t.u. esperita nel giudizio R.G.n.780/96, addotta da parte attrice a sostegno della sua pretesa, in realtà si fondava sull'equivoco tra la larghezza del percorso carrabile destinato al transito, stabilita proprio in tre metri e quella dell’interasede stradale , perché era s tata tenuta a riferimento la rappresentazione del tracciato nelle mappe catastali che comprendeva anche l’ampiezza delle banchine e delle fosse di scolo.

Nel prospettare la violazione del giudicato, il ricorrente non si confronta con questa motivazione e non considera che proprio la sentenza n. 197/05 del Tribunale di Livorno ha accertato che l’ampiezza della strada era di originari ml 7.50, ma ha anche esplicitamente fondato il suo accertamento sulle mappe catastali come esaminate dal c.t.u., con ciò rife rendosi al tracciato comprensivo delle banchine e delle fosse di scolo, proprio tenuto in conto dalla Corte territoriale.

2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli art. 1065 e 1079 cod. civ., per non avere la Corte considerato che la prova del diritto di servitù può essere fornita con ogni mezzo e che tale prova era stata fornita tramite le due c.t.u. versate in atti ed espletate in altri procedimenti tra le stesse parti. 2.1. Il motivo è inammissibile perché si risolve in una richiesta di rivalutazione in merito degli elementi probatori non valorizzati dal Giudice di merito, preclusa in sede di legittimità in cui lo scrutinio Ric. 2021n.22267sez.

S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 5 - sulla motivazione è strettamente limitata nei confini del n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.. La Corte territoriale, invero, ha esaminato «ogni mezzo» utilizzato per l’istruzione: i titoli, ritenendoli non esaustivi sul punto, le dichiarazioni dei testi, le due c.t.u. e, attraverso la seconda c.t.u., il contenuto delle mappe catastali. Per principio consolidato, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (in ultimo, Cass.

Sez. 3, n. 37382 del 21/12/2022).

3. Il ricorso è perciò rigettato , con conseguente condanna del ricorrente Remo Ferri al rimborso delle spese processuali in favore della Società Agricola Biserno di Aurelio Zambernardi c. s.a.s, come liquidate in dispositivo in relazione ai parametri per le domande di valoreindeterminabile. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2021n.22267sez. S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 6 -

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente Remo Ferri al rimborso delle spese processuali in favore della Società Agricola Biserno di Aurelio Zambernardi c. s.a.s, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002,