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Ordinanza — n. 29553/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal by condominium with opposing party's adherence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29553/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the condominium's formal withdrawal of the case. The condominium voluntarily renounced the appeal against the lower court's order to deliver access keys, to which the opposing company, Camar S.R.L., ritually adhered. Consequently, the judgment was terminated without any further proceedings or allocation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The voluntary withdrawal of an appeal, when adhered to by the opposing party, results in the immediate extinction of the cassation proceedings without the need for cost allocation.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal adhesion to withdrawal extinction of cassation proceedings litigation costs allocation condominium access keys estinzione dell'obbligazione desistenza dall'azione revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

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Art. 390 co. 2 c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
ha ritualmente aderito alla rinuncia , ai s ensi dell’art. 391 ult.
Art. 391 ult. co. c.p.c.
ha ritualmente aderito alla rinuncia , ai s ensi dell’art. 391 ult.
Art. 13 co. 1 - quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115
2.La rinuncia non comportal’obbligo ex art. 13 co.1 - quater d.P.R.
art. 614-bis cod. proc. civ
21006/2017 del giudice di pace di Roma, ha ordinato al Condominio di consegnare alla società le chiavi di accesso al cortile e al corridoio del piano cantina e ogni chiave di accesso alle parti comuni, condannando il Condominio ex art. 614-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-11-12-2015 n. 23175
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.9307/2019 R.G. proposto da: CONDOMINIO DI VIA CARLO CATTANEO N.15 – 00185 - Roma , c.f. 80115360580, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentatoe difeso dall’avv. Luca Gargiani e dall’avv. Lucia Carlotta Gargiani e con domicilio eletto in Roma presso di loro, nel loro studio in via Mirandola n. 35; ricorrente contro CAMAR S.R.L., c.f. 02610020584, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avv. Andrea Panzarola e con domicilio eletto in Roma presso di lui nel suo studio in via di Sant’Angela Merici n.96 controricorrente avverso la sentenza n. 7/2019del Tribunale di Roma pubblicata il 2 - 1 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4-10- 2023 dal consigliere Linalisa Cavallino OGGETTO: condominio R.G.9307/2019 C.C.4-10-2023 CONSIDERATO CHE: 1.Con atto notificato in data 11-3-2019 il Condominio di Via Carlo Cattaneo n. 15 di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 7 pubblicata il 2-1-2019 del Tribunale di Roma che, accogliendo l’appello di Camar s.r.l. avverso la sentenza n. 21006/2017 del giudice di pace di Roma, ha ordinato al Condominio di consegnare alla società le chiavi di accesso al cortile e al corridoio del piano cantina e ogni chiave di accesso alle parti comuni, condannando il Condominio ex art. 614-bis cod. proc. civ. al pagamento di Euro 500,00 per ogni mesedi ritardo e alla rifusione a favore della società delle spese di lite di entrambi i gradi.

Il Condominio ha formulato due motivi di ricorso, ai quali ha resistito Camar s.r.l. con controricorso. 2.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in data 4-9-2023 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso del Condominio con contestuale adesione a lla rinunciadi Camar s.r.l. RITENUTO CHE: 1.L’attodi rinuncia è rispettos o dei requisiti di forma di cui all’art.390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione.

Poiché Camar s.r.l. ha ritualmente aderito alla rinuncia , ai s ensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. 2.La rinuncia non comportal’obbligo ex art. 13 co.1 - quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Rv. 637676 - 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione delgiudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del