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Ordinanza — n. 29507/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for attorney fees due to lack of specific grounds and standing. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically challenge the first-instance judgment denying his fees. The court found the appellant lacked active standing as he did not defend the opposing party in the underlying cases. Consequently, the appeal was declared inadmissible for lack of specificity and standing. The court ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs. The decision emphasizes that appeals must clearly identify the specific errors of the lower court. The court noted the appellant only provided a power of attorney without proving actual defense work. The ruling clarifies that vague complaints regarding fee allocation do not constitute valid grounds for cassation. The court rejected the argument that the first-instance judge erred in not recognizing the appellant's rights. The decision stands as a precedent for strict adherence to procedural requirements in fee disputes. The court maintained that the lower court correctly assessed the evidence regarding the appellant's activities. The ruling confirms that without specific grounds, an appeal is automatically inadmissible. The court concluded that the appellant's claims were insufficient to warrant a review of the merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29507/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for lack of specificity and active standing. The appellant failed to specifically challenge the first-instance judgment denying his fees, merely citing general procedural violations. The court found the appellant lacked standing because he did not defend the opposing party in the underlying cases and only provided a power of attorney without proving actual defense work. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 110, 112, 115, 116 c.p.c.; Art. 2697, 2956, 2733 c.c.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds for review and the appellant fails to demonstrate active standing by defending the opposing party in the underlying proceedings.

Parole chiave

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attorney fees dispute lack of active standing inadmissible appeal specificity of grounds procedural requirements legal costs allocation power of attorney diritti di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt.
Art. 110, 112, 115, 116 c.p.c.
Art. 2697, 2956, 2733 c.c.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13924/2022 R.G. proposto da: STANISCIA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA CRESCENZIO, N.20, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MAGDY SAMIR HANNA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS, N. 101, presso lo studio dell’avvocato RITA MONACO che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi ROMA n. 7791/2021 depositata il 24/11/2021; Ric. 2022n. 13924sez. S2 - ud. 13 / 1 0/202 3 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal Consigliere Dott.

LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA 1. L’Avv. Gina Tralicci e l’Avv. Nicola Staniscia proponevano innanzi al Tribunale di Civitavecchia (R.G. 3866/2016) ricorso ex 702 bis c.p.c. per ottenere il pagamento di compensi relativi all’attività professionale asseritamente prestata in due giudizi svoltisi (a partire dal 1994) ed in diversi gradi e precisamente: 1)i - causa locatizia Tribunale di Roma R.G. 25721/ 1994; Corte d’Appello di Roma, R.G. 8047/2005; Suprema Corte di Cassazione, R.G. 8799/2008; 2)- giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Roma R.G. 92574/2002;

Corte d’Appello di Roma, R.G. 3739/2007;

2. Magdy Samir Hanna si costituiva in g iudizio chiedendo l’inammissibilità o il rigetto della domanda attorea.

3. Il Tribunale di Civitavecchia accogli eva il ricorso e condannavaSamir Hanna Magdy al pagamento in favore dell’Avv.to Gina Tralicci della complessiva somma di € 3.280,00 oltre IVA e CPA. 4.G li avv.ti Tralicci e Staniscia proponevano appello avverso la suddetta sentenza (R.G. 2641/2020) 5. Si costituiva in secondo grado il Sig. Samir Hanna Magdy chiedendo il rigetto dell’appello 6.La Corte d’Appello di Roma, dopo aver revocato l’ordinanza di ammissione del giuramento decisorio e le risultanze dello stesso, accoglieva l’appello dell’avv.to Gina Tralicci e dichiarava inammissibile l’appello dell’avv.to Nicola Staniscia. Ric. 2022n. 13924sez. S2 - ud. 13 / 1 0/202 3 3. L’Avv. Nicola Staniscia propone ricorso in Cassazione avverso la suddetta sentenza della Corte di Appello impugnando il solo capo della suddetta sentenza nella parte in cuiviene dichiarato inammissibile ilsuo appello.

4. Magdy Samir Hanna ha resistito con controricorso RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 110, 112, 115, 116 c.p.c., artt. 2697, 2956 e 2733 c.c., omessa valutazione di una circostanza determinante. Il ricorrente afferma che in atti vi sarebbe prova che il giudizio locatizio sarebbe stato introdotto proprio dallo Staniscia: perciò, essendo stato riconosciuto il diritto al compenso dell’avvocato Tralicci per tale giudizio, il giudice di merito non avrebbe potuto non riconoscere analogo diritto all’avv. Staniscia, innanzi alla prova che anche egli aveva svolto l’attivitàprofessionale. Peraltro, la questione della legittimazione dell’avv. Staniscia non avrebbe formato oggetto di discussione in primo grado; quindi, alcuna statuizione implicita avrebbe potuto ritenersi formata sul punto.

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia violazione degli artt. 112, 324, 329 e 342 c.p.c. Il ricorrente afferma che il convenuto in primo grado aveva eccepito l’inesistenza della domanda dell’avv. Staniscia (in quanto non erano formulate conclusioni in suo favore), ma tale eccezione sarebbe stata respinta dal Tribunale, sicché era il Magdy che avrebbe dovuto proporre appello incidentale sul punto. Dunque,si Ric. 2022n. 13924sez. S2 - ud. 13 / 1 0/202 3 era formato il giudicato sulla legittimazione e sulla esistenza della domanda dell’Avv. Staniscia, e avrebbero dovuto esser gli riconosciuti i compensi per la causa locatizia patrocinata.

3. I due motivi di ricorso che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione sono inammissibili.

4. Oggetto del giudizio era la domanda proposta sia dall’Avv. Tralicci sia dall’Avv Staniscia per il pagamento dell’attività professionale asseritamente svolta in favore del controricorrente in un giudizio locatizio e in una causa di opposizione a d ecreto ingiuntivo, entrambi articolatisi in più gradi. Dagli atti emerge che l’attività professionale è stata svolta dalla sola Tralicci eanche che nel ricorso introduttivo del primo grado erano state formulate conclusioni nel solo interesse dell’Avv. Tralicci.Il Tribunale, infatti, aveva riconosciuto il credito professionale dell’Avv.

Tralicci per il solo giudizio locatizio, mentre per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo aveva accolto l’eccezione di prescrizione presuntiva formulata dal convenuto. La Corte d’Appello ha accolto l’appello dell’avv.to Tralicci, riconoscendo il suo credito anche per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Quanto all’Avv. Staniscia, cui il Tribunale non aveva riconosciuto alcuna somma, la Corte d’Appello ha dichiarato il gravame inammissibile per non essere stata impugnata la statuizione di primo grado, implicita, che non riconosceva al ricorrente legittimazione attiva.Il giudice di appello ha valorizza to al tal fine, peraltro, quanto risultava dalle sentenze depositate in atti dei giudizi presupposti, dai quali,come si è detto, non risultava alcuna attività difensiva espletata dallo Staniscia.

Ric. 2022n. 13924sez. S2 - ud. 13 / 1 0/202 3 Ciò premesso i motivi di ricorso s ono inammissibili, innanzitutto per difetto di specificità, non risultando dalla lettura del ricorso che lo Staniscia abbia impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in cui non gli liquidava alcun compenso, con uno specificomotivo di impugnazione. Peraltro, d all’esame del ricorso in primo grado emerge che effettivamente erano state formulate conclusioni e deduzioni nell’interesse della sola Tralicci (l’avv. Staniscia compare solo nell’epigrafe del ricorso come parte ricorrentee nient’altro).

Dalla lettura del controricorso e della sentenza di primo grado, poi, non risulta che il Tribunale abbia affermato la legittimazione attiva dello Staniscia, visto che l’eccezione di nullità della domanda è stata respinta dal primo giudice solo con riferimento all’indeterminatezza del petitumche aveva denunciato il convenuto, in quanto gli attori non avevano quantificato le loro pretese, laddove il Tribunale ha invece ritenuto, ai fini della determinatezza della domanda, la deduzione dell’attività svolta e la richiesta di pagamento dei compensi.Ove poi il ricorso lamenta che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto non provato lo svolgimento di attività difensiva da parte dello Staniscia (il cui nominativo non figura tra i difensori del Magdy nella sentenza che ha definito il primo grado della causa locatizia), i motivi si risolvono in censure di merito relativamente all’interpretazione delle prove.

Inoltre , l’avv.to Staniscia non indica alcuna attività effettivamente svolta limitandosi ad indicare il rilascio di una procura.

5. Il ricorso è inammissibile.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2022n. 13924sez. S2 - ud. 13 / 1 0/202 3 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 800, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a