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Ordinanza — n. 29500/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects cassation order to allocate litigation costs to the requesting lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29500/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted an order to correct a material error in a previous cassation judgment regarding the allocation of litigation costs. The original order awarded expenses to the losing party but failed to specify that these funds should be deducted from the state treasury and transferred to the requesting lawyer. The court ruled that since the opposing party had explicitly requested this deduction in their counter-petition, the omission constituted a material error under the Civil Procedure Code. Consequently, the court ordered the revision of the operative part of the 2019 order to include the specific instruction for the lawyer's benefit.

Regesto Legislator

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Art. 287, 391-bis c.p.c.; In proceedings for the correction of material errors, the court must address the substantive request for cost allocation if it was previously omitted despite being raised by the parties, ensuring the final judgment reflects the agreed distribution of expenses.

Parole chiave

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material error correction litigation costs allocation Civil Procedure Code state treasury deduction cassation order revision

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21213/2013

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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sull’istanza per correzione di errore materiale iscritt a al n. 3319/2023R.G. proposta: dall'avvocato PULLANO ANIELLO (PLLNLL48A10I844C) in relazione all’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEn.7613/2019 depositata i l 18/03/2019, resa nei confr onti: del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -ricorrente- contro RAPONI VLADIMIRO -controricorrente- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/06/2023dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE L’avvocato Aniello Pullano ha proposto istanza di correzione dell’ordinanza n. 7613/2019 di questa Corte, che ha condannato il ricorrente Ministero della giustizia a rifondere al controricorrente Vladimiro Raponi le spese del giudizio di cassazione senza prevedere la distrazione delle medesime in suo favore, come richiesto con il controricorso.

CONSIDERATO CHE Con l’atto di controricorso era stata chiesta la distrazione delle spese in favore dell’avvocato Pullano. L’istanza di correzione va pertanto accolta e l’ordinanza di questa Corte n. 7613/2019 deve essere corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore del controricorrente Vladimiro Raponi devono essere distratte in favore dell'avvocato Pullano. Nel procedimento di correzionedegli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, v.

Cass. n. 21213/2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone che l’ordinanza della Corte di cassazione n. 7613/2019 venga corretta, nel dispositivo, con l'aggiunta, prima del punto, di quanto segue: “con distrazione all'avvocato Aniello Pullano”. Così deciso in Roma, nella camera di c