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Ordinanza Interlocutoria — n. 29498/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court pending resolution of identical servitude interpretation appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29498/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Second Civil Section of the Naples Court of Appeal, ordering a remand instead. The appellants argued that a 1985 deed of division implicitly granted a vehicular easement despite lacking explicit wording, citing general interpretation rules. The court noted that the specific question regarding the scope of the easement was already the subject of a pending cassation appeal concerning the same deed. Consequently, the court decided to suspend the current proceedings until the outcome of the related case clarifies the legal interpretation required.

Regesto Legislator

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Art. 1063, 1064, 1065 c.c.; Art. 1362 c.c.: Where the constitutive title of a predial easement is clear and precise, supplementary statutory provisions cannot be used to expand its scope, and identical questions pending in other proceedings necessitate remand for uniform resolution.

Parole chiave

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predial easement interpretation deed of division analysis vehicular easement scope statutory interpretation rules remand for uniformity constitutive title clarity pending identical appeal servitù

Disposizioni normative citate

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Art. 1063 c.c.
13 / 1 0/202 3 prevede in modo chiaro e preciso si deve ritenere che il beneficiario abbia il potere di passare solamente a piedi” e ancora “in tema di servitù prediali, l'art. 1063 c.c.
Art. 1064 c.c.
stabilisce una graduatoria delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, ponendo a fonte primaria il titolo costitutivo del diritto, mentre i precetti dettati dai successivi art. 1064 e 1065 c.c.
Art. 1065 c.c.
Art. 1362 c.c.
E, dunque, la sentenza emessa dalla VI Sezione della Corte di Appello Civile, facendo buon uso delle regole ermeneutiche stabilite dall’art. 1362 c.c., ha correttamente interpretato la disposizione contenuta nell’atto di divisione per Notar Cannavale del 1985.
art. 1362 c.c
- Motivazione inesistente o contraddittoria – Violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale fissati dall’art. 1362 c.c.
artt. 1362 c.c
e violando i canoni normativi di interpretazione dettati dal Legislatore agli artt. 1362 c.c.
art. 1063 c.c
13 / 1 0/202 3 prevede in modo chiaro e preciso si deve ritenere che il beneficiario abbia il potere di passare solamente a piedi” e ancora “in tema di servitù prediali, l'art. 1063 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ. sez. II 23/07/2018 n. 19483
Ciò comporta che dall’esistenza della servitù di passo pedonale non può desumersi anche l’esistenza del passo carrabile (Cass. civ. sez. II 23/07/2018 n. 19483), E’ principio consolidato che la servitù di passaggio generica non autorizzi l’uso dell’automobile (Cassazione civile, sez.
Cassazione civile, sez. II, sentenza 05.03.2010 n. 5434
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7659/2022 R.G. proposto da: DE VIVO MARIO, VITAGLIONE MARIA, elettivamente domiciliati in PIANO DI SORRENTO(NA), CORSO ITALIA , N. 319, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SAVERIO ESPOSITO che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro RUSSO ANTONINO, RUSSO GENNARO, IACCARINO MARIA ROSARIA, RUSSO DOMENICO; -intimati - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi NAPOLI n. 465/2021 depositata il 08/02/2021. Ric. 2022n. 7659sez. S2 - ud. 13 / 1 0/202 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Torre Annunziata, decidendo sulle domande proposte dai coniugi De Vivo Mario e Vitaglione Maria nei confronti dei germani Russo Giovanni e Russo Gennaro, i primi proprietari di un appartamento al piano terra e i secondi, rispettivamente , proprietari dell’appartamento al primo e al secondo piano,siti nello stabile in Piano di Sorrento, alla via Cavone n. 63, e su quelle avanzate dai germani Russo contro i coniugi De Vivo-Vitaglione in separato giudizio, previa riunione delle cause , in parziale accoglimento delle contrapposte istanze, così provvedeva:

1) condannava Russo Giovanni e Russo Gennaro a consentire l’accesso al sottoscala attraverso l’androne dei locali garage di essi convenuti;

2) condannava Russo Giovanni e Russo Gennaro a rimuovere le condutture elettriche ed idriche apposte lungo la porzione di viale ( p.lla 1422) di proprietà De Vivo/Vitaglione;

3) accertava la comunione in favore dei De Vivo/Vitaglione dello stanzino posto nel sottoscala e di cui al punto d) della citazione;

4) condannava Russo Giovanni e Russo Gennaro ad eliminare la cassetta di fili elettrici all’interno della cassa scala comune;

5) condannava i coniugi De Vivo Mario e Vitaglione Maria alla restituzione della porzione di fondo di mq 13, dai medesimi occupata, in favore di Russo Giovanni e Russo Gennaro;

6) rigettavale ulteriori domande formulate dalle parti;

7) rigetta va le domande riconvenzionali formulate dai coniugi De Vivo/Vitaglione nel giudizio riunito. Ric. 2022n. 7659sez. S2 - ud. 13 / 1 0/202 3 2. I coniugi De Vivo/Vitaglione, proponevano appello avverso tale decisione chiedendo, in parziale riforma della stessa, rigettarsi la domanda dei Russo di rilascio dell’area di mq 13 ed accogliersi la domanda riconvenzionale di essi appellanti di demolizione della veranda realizzata da Russo Gennaro sul balcone del secondo piano e di negatoria servitutisdel passaggio carraio esercitato dai Russo sulla p.lla 1422 di loro proprietà.

3. Russo Gennaro e Iaccarino Maria Rosaria resist evano al gravame (quest’ultima quale erede di Russo Giovanni) e a loro volta proponevano appello incidentale per ottenere l’accoglimento della loro domanda di condanna dei coniugi De Vivo/Vitaglione ad eliminare l’unione dei due terrazzini in unica balconata per violazione dell’art. 1120, quanto al decoro architettonico del fabbricato e la scala di comunicazione dell’appartamento dei predetti coniugi con il loro giardino perché costituente aggravio della servitù di passaggio in danno del cortile di proprietà esclusiva Russo.

4. La Corte d’Appello di Napoli rigettava sia l’impugnazione principale che quella incidentale. Per quel che ancora rileva in questo giudizio,secondo la Corte d’Appelloil Tribunale aveva ben interpretato l’atto di divisione del 1985 per notaio Cannavale (prodotto in atti), recependo sul punto gli esiti della ctu, laddove avevaritenuto che quella costituita sulla p.lla 1422 eraservitù sia pedonale che carrabile, traendo argomenti univocie concordanti dalle previsioni del titolo e segnatamente: - la larghezza di metri 2 del costruendo viale (insistente in parte anche sulla p.lla 1422 di Russo Maria) gravato da servitù ( v. art. 30 pag. 20 atto per notaio Caccavale del 1985); la possibilità di Ric. 2022n. 7659sez.

S2 - ud. 13 / 1 0/202 3 sostare sui viali (tra cui quello di causa) solo per il tempo occorrente per il carico e scarico delle auto ( v. pag. 21 atto Caccavale del 1985). Precisazione quest’ultima che, all’evidenza, sarebbe stata del tutto ultronea se la servitù fosse stataintesa dalle parti solo come pedonale e che, invece, evidenzia in modo chiaro ed espresso la volontà delle stesse di costituire una servitù anche carrabile. In tali termini,il primo giudice aveva correttamente affermato la sussistenza di una servitù carrabile sulla base del titolo gravante sulla p.lla 1422 dei coniugi De Vivo-Vitaglione senza affatto fondare la sua decisione su mere presunzioni, come asserito dagli appellanti.

Sicchè, non vi era alcuna violazione dei pri ncipi giurisprudenziali in materia denunciata dagli appellanti, dal momento che il contenuto ed i limiti della servitù di passaggio erano stati correttamente desunti dal titolo costitutivo interpretato anche in rapporto alla situazione dei luoghi. La Corterigettava i restanti motivi di appello e anche l’appello incidentale ma le relative questioni non sono rilevanti in questo giudizio.

5. Mario De Vivo e MariaVitaglione hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.

6. Le parti intimate non si sono costituite.

7. Parte ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nellarichiesta di accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2022n. 7659sez. S2 - ud. 13 / 1 0/202 3 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 e ss. c.c. – Violazione delle regole di interpretazione –Motivazione errata – Violazione artt. 1063, 1064 e 1065 c.c. - Motivazione inesistente o contraddittoria - Omesso esame di fatti decisivi –Illogicità. I ricorrenti intendono proporre ricorso unicamente avverso una delle decisioni adottate dalla Corte di Appello e, per l’esattezza, quella con cui il Giudice di Secondo Grado ha rigettato la domanda per la declaratoria di inesistenza di servitù carraia da parte dei Russo sulla p.lla 1422 di proprietà De Vivo/Vitaglione.

Si lamenta l’interpretazione dell’atto stipulato dal Notaio Cannavale nel maggio del 1985, dove eraprevista “la possibilità di sostare sui viali (tra cui quello di causa) solo per il tempo occorrente per il carico e scarico delle auto”. In verità proprio tale possibilità indicata nell’atto Cannavale proverebbe il contrario. Quell’inciso "il costruendo viale dovrà avere una larghezza di 2 metri, dovrà essere sempre lasciato sgombro e sarà permessa la sola sosta per il tempo occorrente per il carico e scarico delle auto" non può intendersi riferito alle modalità di esercizio della servitù da parte dei proprietari del fondo dominante, cioè i Russo.

Piuttosto rientra negli obblighi imposti ai proprietari del fondo servente e cioè ai coniugi De Vivo/Vitaglione per non rendere disagevole il passaggio pedonale ad essi Russo. Sarebberocon tutta evidenza i De Vivo (e prima di loro Maria Russo) che l’atto Cannavale onera a non sostare con l’auto sul viale e ciò con l’evidente fine di evitare che la sosta di mezzi possa intralciare il passaggio pedonale. Infatti, ove gli appellanti, i De Ric. 2022n. 7659sez. S2 - ud. 13 / 1 0/202 3 Vivo, avessero sostato stabilmente con l’auto sul viale avrebbero impedito ai Russo il normale e comodo esercizio dell’unica servitù stabilita in loro favore dall’atto Cannavale, quella pedonale Sarebbe questa l’unica interpretazione possibile della disposizione contenuta nell’atto del Notaio Cannavale.

Diversamente opinando non si comprenderebbe quale possa essere la necessità per il proprietario del fondo dominante (nel nostro caso i Russo) di sostare sul viale, all’interno del fondo servente, e qui caricarvi o scaricarvi merci da trasportare, poi, a mano nel proprio fondo!! 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione artt.1362 c.c. e 1063, 1064 e 1065 c.c. - Motivazione inesistente o contraddittoria – Violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale fissati dall’art. 1362 c.c. - Errata interpretazione - Omesso esame di fatti decisivi quali l’atto di divisione per Notar Cannavale del 10 maggio 1985 – Illogicità – Contrasto di questa decisione con altra sul medesimo punto emessa da altra sezione della medesima Corte di Appello Civile di Napoli.

I ricorrenti ritengono indispensabile richiamare le conclusioni a cui nel parallelo procedimento definito con la sentenza 2539/21 è giunta la Sesta Sezione della Corte di Appello Civile di Napoli. La Corte territoriale ha confermato la sentenza 1180/16 con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva rigettato la domanda (proposta nel 2007) con cui essi Gennaro Russo e Maria Rosaria Iaccarino chiedevano la rimozione di un paletto apposto dagli acquirenti dell’immobile dei De Vivo, i coniugi Cimmino/Aprea, all’ingresso del viale già oggetto di contestazione nei procedimenti Ric. 2022n. 7659sez.

S2 - ud. 13 / 1 0/202 3 già instaurati e oggetto della sentenza 465/2021 di cui si chiede all’Ecc.ma Corte di Cassazione l’annullamento. E, dunque, la sentenza emessa dalla VI Sezione della Corte di Appello Civile, facendo buon uso delle regole ermeneutiche stabilite dall’art. 1362 c.c., ha correttamente interpretato la disposizione contenuta nell’atto di divisione per Notar Cannavale del 1985. Accertato che l’atto Cannavale non prevede a favore del fondo Russo e in danno di quello De Vivo/Vitaglione servitù carrabile è evidente che la sentenza 465/21 è stata resa violando le disposizioni codicistiche fissate negli articoli 1063, 1064 e 1065 del c.c. e violando i canoni normativi di interpretazione dettati dal Legislatore agli artt. 1362 c.c. e ss ovvero attribuendo alla volontà negoziale delle parti un significato in contrasto con il tenore chiaro e inequivocabile dell’atto.

Da qui la illogica e poco attendibile motivazione. La servitù di passo carrabile si differenzia da quella di passaggio pedonale per la maggiore ampiezza del suo contenuto, in quanto soddisfa l'ulteriore esigenza di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante. Ciò comporta che dall’esistenza della servitù di passo pedonale non può desumersi anche l’esistenza del passo carrabile (Cass. civ. sez. II 23/07/2018 n. 19483), E’ principio consolidato che la servitù di passaggio generica non autorizzi l’uso dell’automobile (Cassazione civile, sez.

II, sentenza 05.03.2010 n. 5434) Il fatto che esista una servitù di passaggio non offre la garanzia all’avente diritto di poter transitare liberamente sul bene altrui anche con l’autovettura. Sempre nel corpo della sentenza n. 5434/2010:“se il titolo costitutivo non lo Ric. 2022n. 7659sez. S2 - ud. 13 / 1 0/202 3 prevede in modo chiaro e preciso si deve ritenere che il beneficiario abbia il potere di passare solamente a piedi” e ancora “in tema di servitù prediali, l'art. 1063 c.c. stabilisce una graduatoria delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, ponendo a fonte primaria il titolo costitutivo del diritto, mentre i precetti dettati dai successivi art. 1064 e 1065 c.c. rivestono carattere meramente sussidiario.

Tali precetti, pertanto, possono trovare applicazione soltanto quando il titolo manifesti al riguardo lacune o imprecisioni non superabili mediante l'impiego di adeguati criteri ermeneutici” 3. Il collegio rileva che la sentenza 2539/21 della Corte d’Appello di Napoli richiamata dai ricorrenti a sostegno della loro interpretazione del titolo costitutivo della servitù è stata impugnata con ricorso per cassazione e la trattazione del relativo giudizio è statafissata per l’udienza camerale del 26 ottobre 2023.

4. Il collegio ritiene necessario rinviare la trattazione del presente ricorso all’esito di quello avente ad oggetto la medesima questione relativa all’interpretazione dell’atto di divisione del 1985 per notaio Cannavale e in particolare s