Cassation appeal dismissed as inadmissible due to double conformity where appellate court confirmed first instance facts without new reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gianluca Fornasini inadmissible, ordering him to pay costs to the condominium and insurance company. Fornasini argued the appellate court erred in fact-finding regarding his unauthorized withdrawals and failed to examine a decisive expert report. The court rejected this claim because the appellate judgment simply confirmed the first-instance findings without altering the factual basis, creating a situation of double conformity that precludes admissibility under Article 360 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 348-ter c.p.c.: A cassation appeal against a second-instance judgment confirming the first-instance decision on the same factual grounds is inadmissible under the double conformity rule unless the appellant demonstrates distinct factual reasons for the appellate ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7312-2022 proposto da: GIANLUCA FORNASINI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Confalonieri, 5, presso lo studio dell'avvocato Angelo Cugini, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro CONDOMINIO CAVALLOTTI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulio Caccini 1, presso lo studio dell’avvocato Domenico Dodaro, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberta Rodi; -controricorrente- nonché ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Avezzana 1, presso lo studio dell’avvocato Milena Iannaccone, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Pennica; -controricorrente- avverso la sentenza n. 18/2022 della Corte d’Appello di Bologna, depositata il 3/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/03/2023 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Il Condominio Cavallotti ha convenuto innanzi al Tribunale di Bologna Gianluca Fornasini, quale precedente amministratore condominiale, lamentando come lo stesso avesse indebitamente prelevato somme dal conto corrente intestato al Condominio e fatto bonifici sul conto corrente condominiale relativamente a somme provenienti da altri Condominii, che avevano chiesto la restituzione di tali somme al Condominio Cavallotti, e non avesse consegnato la documentazione relativa agli esercizi 2008-2012; ha quindi chiesto di condannare il convenuto a pagare la somma complessiva di euro 46.525 e alla consegna di tutta la documentazione sopra descritta.
Il convenuto si è costituito, contestando l’infondatezza delle domande attrici e chiedendo, comunque, di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa Italiana Assicurazioni s.p.a. per essere manlevato in caso di condanna. Italiana Assicurazioni s.p.a. si è costituita in giudizio, chiedendo anch’essa di rigettare le domande attrici e comunque eccependo l’inoperatività della invocata garanzia assicurativa. Il Tribunale di Bologna, in accoglimento delle domande attoree, ha condannato Fornasini a pagare in favore del Condominio la somma di euro 45.718,77; ha rigettato la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato.
2. La sentenza di primo grado è stata impugnata da Fornasini. La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 18/2022, ha rigettato il gravame e ha “integralmente” confermato la pronuncia di primo grado.
3. Avverso la sentenza d’appello Gianluca Fornasini ricorre per cassazione. Resistono con distinti atti di controricorso il Condominio Cavallotti e Italiana Assicurazioni s.p.a. Il Condominio Cavallotti ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in un motivo, che lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, errata valutazione della c.t.u. disposta nel giudizio di primo grado”: la Corte d’appello, nell’affermare che il ricorrente non aveva assolto al proprio onere probatorio, essendo stati pienamente provati solo i prelievi dal medesimo effettuati e non contestati per euro 45.718,77, oltre al saldo negativo del conto corrente condominiale, ha fatto una affermazione errata e in palese contrasto con l’elaborato peritale depositato dal consulente tecnico d’ufficio nel giudizio di primo grado, come risulta dai rendiconti annuali delle spese.
Il motivo è inammissibile. Ai sensi dell’art. 348-ter, penultimo e ultimo comma c.p.c. (nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie), il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado, basandosi sulle stesse ragioni inerenti la questione di fatto, non può essere proposto per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma c.p.c. Questa Corte ha poi specificato che nell’ipotesi di “doppiaconforme”, il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v.
Cass. n. 26774/2016 e Cass. n. 5947/2023). Nel caso in esame il giudice d’appello, con ampie argomentazioni, ha confermato l’accertamento in fatto compiuto dal primo giudice fondato sulla consulenza tecnica contabile svolta in prime cure, ripercorrendo le indagini svolte dall’ausiliario (v. le pagg. 5-8 della sentenza impugnata), né d’altro canto il ricorrente deduce, né tanto meno dimostra, che le ragioni di fatto poste alla base della pronuncia d’appello siano diverse da quelle di primo grado.
2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello s tesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Condominio Cavallotti, che liquida in euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e in favore di Italiana Assicurazioni s.p.a., che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stess