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Ordinanza — n. 29446/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding procedural violation of evidence production rules in urbanization payment dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29446/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appellant's cassation appeal against a second-instance judgment ordering payment for urbanization costs. The appellant alleged procedural violations regarding evidence production, but the court found no merit in these claims. Consequently, the lower court's decision upholding the debt was confirmed, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: A violation of the rule against new evidence production in appeal is only established if the court explicitly relied on evidence introduced ex officio outside its powers, not merely on the weight given to party-submitted evidence.

Parole chiave

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procedural violation new evidence production appeal proceedings urbanization costs payment order litigation costs cassation appeal restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Stante l’esito del giudizio, deve essere resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art.
art. 116 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25220/2023
Cass. n. 14331/2023
Cass. n. 14331/2023, Cass.
Cass. n. 12132/2023
14331/2023, Cass. n. 12132/2023, Cass.
Cass. n. 10623/2023
12132/2023, Cass. n. 10623/2023, Cass.
Cass. n. 5249/2023
10623/2023, Cass. n. 5249/2023, Cass.
Cass. n. 37839/2022
5249/2023, Cass. n. 37839/2022, Cass.
Cass. n. 15300/2022
37839/2022, Cass. n. 15300/2022, Cass.
Cass. n. 10463/2022
15300/2022, Cass. n. 10463/2022, Cass.
Cass. Sez. Un. n. 20867/2020
Cass. n. 6774/2022
Cass. n. 6774/2022, Cass.
Cass. n. 4727/2022
Cass. n. 40227/2021
n.4727/2022, Cass. n. 40227/2021, Cass.
Cass. n. 23534/2020
40227/2021, Cass. n. 23534/2020, Cass.
Cass. n. 3657/2020
23534/2020, Cass. n. 3657/2020).
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Testo completo

Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Faccio -ricorrente - contro PRODES S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare n. 14, presso lo studio dell’avv. Gabriele Pafundi, dal quale è rappresentata e difesa unitamente all’avv. Alessandro Della Valle -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 259/2020 pubblicata il 28 febbraio 2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2023 dal Consigliere DANILOCHIECA FATTI DI CAUSA Con contratto di compravendita del 30 giugno 2014 la Prodes s.r.l., incorporante la EDI s.r.l., cedeva ad Alessandro Daniele Kalja la piena proprietà di un fabbricato su tre piani sito in Finale Ligure (SV), realizzato su un’area edificabile inserita in un piano particolareggiato ad iniziativa privata.

In forza degli accordi intercorsi fra le parti, l’acquirente si obbligava al pagamento, oltre che del prezzo pattuito, anche degli oneri di urbanizzazione derivanti dalla convenzione edilizia stipulata dalla EDI s.r.l. con il Comune di Finale Ligure, quantificati in 81.198,63 euro per la quota riferibile al lotto oggetto di trasferimento. Sull’assunto di aver eseguito le opere di urbanizzazione relative al suddetto lotto, a scomputo dei corrispondenti oneri gravanti per contratto sulla controparte, la Prodes s.r.l. chiedeva e otteneva dal Tribunale di Savona l’emissione nei confronti del Kaljadi un decreto ingiuntivo di pagamento della somma di 74.318,49 euro, oltre accessori, pari al residuo credito per capitale e IVA ad essa asseritamente spettante a tale titolo, al netto dell’acconto già percepito.

Avverso questo decreto l’intimato proponeva opposizione, sostenendo fondamentalmente, per quanto in questa sede ancora interessa, che le opere di urbanizzazione concernenti il lotto da lui acquistato non fossero state eseguite dalla Prodes s.r.l., come risultava attestato dalla nota rilasciata dal Servizio Urbanistica ed Edilizia del Comune di Finale Ligure in data 16 marzo 2015. Con sentenza del 19 luglio 2017 l’adìto Tribunale savonese accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto. La decisione veniva gravata da ambo le parti davanti alla Corte distrettuale di Genova, la quale, con sentenza n. 259/2020 del 28 febbraio 2020, accoglieva l’impugnazione principale della Prodes s.r.l. e, in riforma della pronuncia di primo grado, respingeva la spiegata opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarando dovuta dal Kalja la predetta somma di 74.318,49 euro, oltre accessori, e dando atto della già avvenuta corresponsione della stessa ad opera dell’obbligato; rigettava, invece, l’impugnazione incidentale proposta dal Kalja, volta ad ottenere la restituzione degli importi versati in esecuzione del decreto opposto, condannandolo alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Contro tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo, resistito con controricorso dalla Prodes s.r.l.. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio. Il solo ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il Kalja censura l’impugnata sentenza per aver ritenuto ammissibile -in violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis , risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012- il deposito in appello, da parte della Prodes s.r.l., di un nuovo documento, costituito dalla lettera in data 29 gennaio 2019 con la quale il Comune di Finale Ligure attestava l’avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative al lotto oggetto della compravendita dedotta in giudizio.

Si rimprovera alla Corte d’Appello genovese di aver omesso di valutare se la mancata produzione del documento in parola nel giudizio di primo grado fosse dipesa da causa non imputabile alla prefata società. Viene, inoltre, lamentata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il collegio ligure attribuito decisivo rilievo a tale documento nell’àmbito di una motivazione perplessa, insufficiente ed erronea . Il ricorso è infondato. Non sussiste, infatti, l’allegata violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., avendo la Corte di merito ritenuto ammissibile la produzione in appello della lettera innanzi richiamata, in base al rilievo che tale documento era stato «creato e comunicato alle parti in causa dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e pochi mesi prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni in appello».

Secondo l’apprezzamento in fatto operato dal giudice distrettuale, trattavasi, quindi, di documento di formazione successiva non soltanto alla maturazione delle preclusioni istruttorie di primo grado ma persino alla pubblicazione della sentenza impugnata. Nel descritto contesto, deve ritenersi integrata, nel caso di specie, l’eccezionale deroga al divieto di nuove produzioni in appello stabilito dalla citata disposizione del codice di rito, in ragione dell’implicitamente accertata impossibilità per la parte appellante di depositare nel corso del giudizio di prime cure un documento che a quel tempo non ancora era venuto ad esistenza.

Nemmeno ricorre la prospettata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. In base al consolidato orientamento di questa Corte, per poter utilmente dedurre in sede di legittimità la violazione dell’art.115c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola fissata da tale disposizione, abbiafondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove offerte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo detta attività espressamente consentita dall’art. 116 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass.n. 25220/2023, Cass. n. Cass. n. 14331/2023, Cass. n. 12132/2023, Cass. n. 10623/2023, Cass. n. 5249/2023, Cass. n. 37839/2022, Cass. n. 15300/2022, Cass. n. 10463/2022, Cass.

Sez. Un. n. 20867/2020). È altresì costante nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione che una censura relativa alla violazione o falsa applicazione dell’art.116 c.p.c. può essere formulata soltanto ove si alleghi che il giudice di merito abbia disatteso delle prove legali, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, o per contro abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza alcun apprezzamento critico, elementi probatori soggetti a valutazione (cfr. Cass. n. 6774/2022, Cass. n.4727/2022, Cass. n. 40227/2021, Cass. n. 23534/2020, Cass. n. 3657/2020).

Nell’articolazione del motivo il ricorrente prescinde dai suenunciati princìpi di diritto, sicchè il profilo di doglianza in esame non può trovare ingresso. In definitiva, il ricorso va respinto. Le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Stante l’esito del giudizio, deve essere resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 5.200 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 19 settembr