Court allows appeal against traffic fine, ruling missing reduced payment info does not violate defense rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against a lower court ruling that had annulled a traffic fine. The Prefecture argued that the original notice of violation was null because it failed to inform the driver that reduced payment was not an option, claiming this violated procedural requirements. The court rejected this, holding that the absence of such information does not impair the driver's right of defense when reduced payment is legally unavailable. Consequently, the lower judgment was quashed and the case remitted for retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 200, Art. 383 cod. strada; The validity of a traffic violation notice depends solely on its suitability to guarantee the right of defense, and the omission of information regarding unavailable reduced payment does not constitute a defect nullifying the document.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.660/2021 R.G. proposto da: PREFETTURA DI MASSA CARRARA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO corrente in Piazza Aranci n. 35 a Massa, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma presso i suoi uffici in via dei Portoghesi n.12 ricorrente contro LEONE MASSIMO, c.f. LNEMSM64B12L219V, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Mazzi, con indirizzo pec avvmariomazzi@puntopec.it controricorrente avverso la sentenza n. 220/2020 del Tribunale di Massa pubblicata il 29-5-2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3-10- 2023 dal consigliere Linalisa Cavallino FATTI DI CAUSA 1.La sentenza n. 220 pubblicata il 29-5-2020 del Tribunale di Massa ha accolto l’appello proposto da Massimo Leone avverso la OGGETTO: sanzioni amministrative perviolazioni al c.d.s.– vizi verbale di accertamento R.G.660/2021 C.C. 3-10-2023 sentenza del giudice di pace di Carrara, che aveva rigettato l’opposizione proposta dallo stesso Massimo Leone all’ordinanza ingiunzione con la quale il Prefetto di Massa Carrara gli aveva irrogato sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 218 cod. strada commessa il 13-4-2016 perché, avendo la patente di guida sospesa, “in qualità di conducente e proprietario del motociclo targato BK24827 circolava in violazione degli orari previsti dall’ordinanza del Prefetto di Massa-Carrara prot. n. 1089/2016 con cui il permesso è stato concesso.
In Carrara (MS) via Frassina Km.384”. Il Tribunale, in integrale riforma della sentenza impugnata, ha annullato l’ordinanza ingiunzione opposta e ha condannato il Prefetto di Massa Carrara alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi. Ha dichiarato fondato e assorbente rispetto al merito dell’impugnazione il motivo riferito all’illegittimità della contestazione. Premesso che i requisiti della contestazione dell’illecito amministrativo in materia di circolazione stradale dovevano ritenersi previsti a pena di nullità, ha considerato che per gli illeciti di cui agli artt. 194 e ss. cod. strada le disposizioni di cui agli artt. 200 e 201 cod. strada prevedevano espressamente, tra i requisiti della contestazione, anche quello dell’indicazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta ex art. 383 reg. esec. cod. strada o comunque, laddove non fosse consentito il pagamento in misura ridotta, la menzione dell’esclusione e dei relativi presupposti; ha dichiarato che tale ultima evenienza sembrava discendere immediatamente dalle prerogative sancite dalla legge in favore del contravventore circa l’immediato esercizio della tutela giurisdizionale in luogo di quella amministrativa ex art. 7 d.lgs. I-9- 2011 n.150; ha aggiunto che l’obbligo di informazione previsto dalla disposizione regolamentare doveva riguardare le modalità di estinzione anticipata della sanzione pecuniaria sia in positivo che in negativo, in quanto elementi integranti la contestazione e astrattamente oggetto del giudizio di cui all’art. 7 d.lgs. 150/2011. 2.Con atto notificato il 30-12-2020 la Prefett ura di Massa Carrara –Ufficio Territoriale del Governo ha proposto tempestiva impugnazione avverso la sentenza, sulla base di unico motivo.
Ha resistito con controricorso Massimo Leone. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il controricorrenteha depositato memoria illustrativ a . All’esito della camera di consigliodel giorno 3 - 10 - 2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unicomotivo rubricato “art. 360, comma 1, n.3: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 200 d.lgs. n. 285/1992 e 383 d.p.r. n. 495/1992 in quanto non applicabili in relazione alla sanzione di cui all’art. 218, comma 6, d.lgs. 285/1992” il ricorrente evidenzia che l’art. 202 comma 3-bis d.lgs. 285/1992 esclude il pagamento in misura ridotta, tra le altre, per le violazioni di cui all’art. 218 co.6 cod. strada, e prevede che per tali violazioni il verbale di contestazione sia trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.
Perciò, poiché la violazione era stata elevata ai sensi dell’art. 202 co. 3-bis per la violazione dell’art. 218 co. 6 d.lgs. 285/1992, non era ammesso il pagamento in misura ridotta, la sanzione è stata determinata dal Prefetto con l’ordinanza ingiunzione e non trovano applicazione gli artt. 200 d.lgs. 285/1992 e 383 d.p.r. 495/1992, per cui non sussiste il vizio per il quale la sentenza impugnata ha annullato l’ordinanza-ingiunzione. 2.Il ricorso è fondato. L’art. 200 co. 2 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nella formulazione introdotta dall’art. 35 co.1 lett.b) legge 29 luglio 2010 n.120, vigente alla data dell’accertamento del 13 - 4 - 2016, dispone:
“ Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l’ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale”. L’art. 202 co.3 - bis d.lgs. 285/1992 introdotto da ll’art. 23 co.2 d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507e in vigore alla data dell’accertamento del 13-4-2016, dispone:“Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6.
Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni”. L’art. 383 co.2 d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 dispone: “L’accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo.
Deve essere indicata l’autorità competente a decidere ove si proponga ricorso”. Quindi, come evidenzia il ricorrente, per la violazione contestata nella fattispecie, di cui all’art. 218 co.6 cod. strada , il pagamento in misura ridotta non era consentito e il verbale di contestazione dell’infrazione doveva essere trasmesso al Prefetto. Diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, si esclude che il verbale di accertamento dovesse contenere a pena di nullità l’informazione relativa al fatto che nella fattispecie non era consentito il pagamento in misura ridotta, perché l’art. 200 cod. strada non individua tale elemento tra quelli che il verbale deve contenere e tale elemento non è previsto neppure dal regolamento, al quale l’art. 200 rinvia per la determinazione del contenuto del verbale.
Infatti, l’art. 383 reg. esec. cod. strada esplicitamente prevede che i ragguagli relativi al pagamento in forma ridotta debbano essere forniti quando tale pagamento in forma ridotta sia consentito. Richiamato il principio secondo il quale, in tema di violazione del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l’esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione (Cass.
Sez. 2 14-1-2016 n. 462 Rv. 638212-01), si esclude che l’informazione relativa al fatto che per l’infrazione contestata non sia ammesso il pagamento in forma ridotta sia elemento necessario al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa nell’impugnazione del verbale, diversamente da quantoritenuto dalla sentenza impugnata. E’ evidente che, nel momento in cui il verbale non contienele indicazioni relative alle modalità del pagamento in forma ridotta,la parte è indotta a ritenere che quel pagamento non sia consentito e quindi, allorché ciò corrisponda alla previsione normativa, nonè ravvisabile alcuna lesione al suo diritto di difesa. 3.Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Massa in persona di diverso magistrato, il quale si atterrà a quanto sopra ritenuto ed esaminerà gli altri motivi di appello, che la sentenza impugnata non ha esaminato in quanto ha erroneamente acc olto il primo motivo di appello ritenuto assorbente.Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co. 3 cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Massa in persona di diverso magistrato per la statuizione anche sulle spese del giud