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Ordinanza — n. 29334/2023 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation rules that the Peace Judge has jurisdiction over objections to tax lien notices for traffic violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29334/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the Tribunal of Rome's request to transfer jurisdiction to the Peace Judge of Rome. The plaintiff, Roberto Spadorcia, opposed a preliminary notice of tax lien regarding unpaid traffic fines, arguing the existence of the debt. The court ruled that such objections constitute a 'recovery opposition' against the violation report, which falls within the Peace Judge's subject-matter jurisdiction under the relevant judicial organization laws.

Regesto Legislator

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Art. 7 co. 2 d.lgs. 150/2011; Art. 77 d.p.r. 602/1973: Objections to preliminary notices of tax liens issued for traffic violation fines are classified as recovery oppositions and fall within the subject-matter jurisdiction of the Peace Judge.

Parole chiave

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Peace Judge jurisdiction Tax lien notice Traffic violation fines Recovery opposition Subject matter competence Judicial organization law Preliminary notice inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 7 co. 2 d.lgs. 150/2011
Il giudice di pace conosce dell’impugnazione del preavviso d'iscri- zione ipotecaria ex art. 77 d.p.r.
Art. 77 d.p.r. 602/1973
Il giudice di pace conosce dell’impugnazione del preavviso d'iscri- zione ipotecaria ex art. 77 d.p.r.
art. 77 d.p.r. 602/1973
Il giudice di pace conosce dell’impugnazione del preavviso d'iscri- zione ipotecaria ex art. 77 d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente Ordinanza sul regolamento di competenza d’ufficio iscritto al n. 7769/2023 pro- posto da l Tribunale di Roma con ordinanza n. 54696/2022 del 27/03/2023, nel processo promosso da: Spadorcia Roberto, difeso dagli avvocati Pierluigi Nazzaro e Giorgia Villani; contro Agenzia delle Entrate -Riscossione; Ascoltata la relazione d e l consigliere Remo Caponi nella camera di consiglio del 6/10/2023. Lette le osservazioni del P.M., il Sostituto Procuratore Generale Car- melo Celentano, che chiede dichiararsi la competenza del Giudice di pace territorialmente competente.

Fatti di causa Il 23/3/2023 il Tribunale di Roma ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza a seguito della sentenza n. 2080/2022 di incompetenza per materia pronunciata dal Giudice di pace di Roma in esito al proce- dimento, instaurato da Roberto Spadorcia, di opposizione avverso la 2di 3 – 7769 /20 2 3 – 2 – 06/10/2023 (2 2 ) – Caponi Est. comunicazione preventiva di iscrizione ipotecariarelativa a cartelle di pagamento emesse per violazioni del Codice della Strada (CdS). Ragioni della decisione 1. –Il Tribunale di Roma ritiene che sia il giudice di pace competente per materia a conoscere la causain oggetto e chiede a questa Corte di regolare in tal senso la competenza. 2.

–Il regolamento d’ufficio è da accogliere. Il giudice di pace conosce dell’impugnazione del preavviso d'iscri- zione ipotecaria ex art. 77 d.p.r. 602/1973 emesso sulla base di cartella esattoriale volta alla riscossione di sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada, anche laddove con tale impugnazione si conte- sti il fatto costitutivo del credito sanzionatorio . Tale iniziativa è infatti da qualificarsi come opposizione cd. recuperatoria avverso il verbale di accertamento della violazione e rientra, pertanto, nella competenza per materia del giudice di pace ex art. 7 co. 2 d. lgs. 150/2011 (così Cass.20489/2018; sulla stessa linea, da ultimo, Cass. 14328/2023).

Nel caso di specie risulta che il ricorrente abbia eccepito l’inesistenza nei suoi confronti dei crediti per i quali erano state emesse le cartelle ed era stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipote- caria. 3. - È accolto i l regolamento di competenza d’ ufficio , è dichiarata la competenza del Giudice di pacedi Roma, per la riassunzione dinanzi al quale è fissato un termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza. Non vi è luogo a provvedere sulle spese (Cass. SU 1202/2018).

P.Q.M.

La Corteaccoglie il regolamento di competenza di ufficio, dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma, per la riassunzione dinanzi al 3di 3 – 7769 /20 2 3 – 2 – 06/10/2023 (2 2 ) – Caponi Est. quale fissa un termine di tre mesi dalla comunicazione d