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Ordinanza — n. 29332/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses lawyer's appeal regarding Article 68 L.P.F. application to a transaction not involving the lawyer as a party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29332/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the appeal filed by Sebastiano Papotto against a lower court decision that invalidated a writ of commandment. Papotto argued that Article 68 of the Labor Procedure Code should apply because he had previously represented the opposing party, who later settled with the condominium. The court held that Article 68 only applies to transactions where the represented party was a formal process participant, which was not the case here. Consequently, the appeal was dismissed, and Papotto was ordered to pay the condominium's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 68 L.P.F.; The provision applies exclusively to transactions concluded by a party who was a formal participant in the proceedings, excluding lawyers who merely represented them without assuming party status.

Parole chiave

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Labor Procedure Code Article 68 application legal representation status transaction validity writ of commandment legal costs allocation procedural standing indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 68 L.P.F.
Coerentemente con l’affermazione che la responsabilità solidale ex art. 68 L.P.F., costituendo deroga alla regola generale secondo cui il difensore può rivolgersi esclusivamente al cliente per il pagamento dei compensi, ha natura di norma singolare, da interpretarsi, quindi, restrittivamente (Cass.
D.P.R. n. 115/02, art. 13 comma 1-quater
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1
13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,
artt. 1218 c.c
3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 c.c.e 83, 125, 480 c.p.c.
art. 366 c.p
Risulta, pertanto, irrilevante ogni deduzione del ricorrente in ordine alla formulazione della procura medesima, peraltro richiamata del tutto genericamente nei propri contenuti, in diretta violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.
art. 1218 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3052 del 09/02/2021
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4663 del 08/05/1998
allorquando, per la mancata comparizione delle parti all'udienza di trattazione, in difetto di idonea prova della costituzione del convenuto in cancelleria, il ricorso introduttivo di giudizio con il rito del lavoro è dichiarato inefficace(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4663 del 08/05/1998); così chiarendo che l’art.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26936/2020R.G. proposto da: SEBASTIANO PAPOTTO, in proprio, domiciliato ex legein ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; –ricorrente – contro CONDOMINIO VIA DANIELE 12 CATANIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BISAGNO, 14 SC. C/O STUDIO FARES, presso lo studio dell’avvocato RANDAZZO IVAN che lo rappresenta e difende; –controricorrente – nonché contro BENEDETTO SCIANNACA –intimato – Oggetto: Contratto d’opera R.G.N. 26936/2020 Ud. 10/10/2023CC Sez. S2 -R.G. 26936/2020 – CC 10/10/2023 - Pagina nr. 2 di 11 avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO CATANIA n. 2185/2019, pubblicatail 9/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/10/2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi; letta la memoria del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. L’avv. SEBASTIANO PAPOTTO depositò, innanzi il Tribunale di Catania, ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo l’emissione di ingiunzione nei confronti sia di BENEDETTO SCIANNACA sia del CONDOMINIO DI VIA DANIELE 12 –CATANIA. Riferì, infatti, il ricorrente di aver prestato patrocinio a favore di BENEDETTO SCIANNACA in una controversia che aveva visto quest’ultimo contrapposto al CONDOMINIO DI VIA DANIELE 12 – CATANIA. Tale attività si era sostanziata: − nell’instaurazione di un procedimento cautelare conclusosi con l’accoglimento del ricorso;

− nella proposizione del giudizio di merito, in relazione al quale BENEDETTO SCIANNACA era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che si era concluso con la conferma del provvedimento cautelare e la condanna del CONDOMINIO DI VIA DANIELE 12 –CATANIA al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese di lite; − nella notifica di un atto di precetto per il recupero delle somme oggetto della statuizione di condanna contenuta nella sentenza. Riferì, infine, il ricorrente di aver appreso solo successivamente che tra BENEDETTO SCIANNACA ed il CONDOMINIO DI VIA DANIELE 12 – Sez.

S2 -R.G. 26936/2020 – CC 10/10/2023 - Pagina nr. 3 di 11 CATANIA era intervenuta una transazione di cui non era stato preventivamente informato.

2. Emesso dal Tribunale di Catania decreto ingiuntivo per l’importo di € 6.090,47 oltre accessori, vennero proposte separate opposizioni sia da BENEDETTO SCIANNACA sia dal CONDOMINIO DI VIA DANIELE 12 –CATANIA. I due giudizi riuniti vennero definiti dal Tribunale di Catania – mediante la sentenza n. 368 del 2012 - con declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, quanto a BENEDETTO SCIANNACA, e con revoca del decreto medesimo, quantoal CONDOMINIO DI VIA DANIELE 12 – CATANIA. Il Tribunale respinse, altresì, la domanda riconvenzionale con la quale SEBASTIANO PAPOTTO aveva chiesto la condanna del CONDOMINIO DI VIA DANIELE 12 –CATANIA al risarcimento dei danni cagionatiglidalla presentazione di un esposto al Consiglio dell’Ordine, in seguito al quale era stato dato corso ad un procedimento disciplinare.

3. Proposto appello da SEBASTIANO PAPOTTO, la Corte d’appello di Cataniaha – con la sentenza n. 2185 del 2019 - disatteso il gravame, quanto al CONDOMINIO DI VIA DANIELE 12 – CATANIA, mentre, in parziale accoglimento dell’appello riguardante BENEDETTO SCIANNACA, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando tuttavia l’appellato alla corresponsione di € 893,00, oltre accessori. La Corte catanese, infatti, in relazione all’appello proposto nei confronti del CONDOMINIO DI VIA DANIELE 12 –CATANIA ha ritenuto non applicabile la disciplina di cui all’art. 68,R.D.L. 1578/1933 (L.P.F.), osservando che l’unico giudizio definito con transazione era costituito dall’opposizione proposta dal CONDOMINIO DI VIA DANIELE 12 – CATANIA avverso il precetto notificato per conto di BENEDETTO Sez.

S2 -R.G. 26936/2020 – CC 10/10/2023 - Pagina nr. 4 di 11 SCIANNACA, giudizio nel quale, tuttavia, lo stesso BENEDETTO SCIANNACA non si era neppure costituito. In relazione all’appello proposto nei confronti di BENEDETTO SCIANNACA, invece, la Corte territoriale ha accolto il gravame nella parte in cui veniva ad essere contestata la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo ma decidendo nel merito dell’opposizione: − ha rideterminato l’importo richiesto per l’attività stragiudiziale; − escluso la fondatezza della richiesta dei compensi per un primo precetto – riferito all’esecuzione dell’ordinanza cautelare - in quanto lo stesso era perento non essendo stato tempestivamente seguito dal pignoramento, dovendosi quindi ravvisare un inadempimento del professionista;

− rideterminato i compensi per il secondo precetto, essendo state precettate anche le spese del primo precetto rimasto perento.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catania ricorre ora SEBASTIANO PAPOTTO. Resiste con controricorso il CONDOMINIO DI VIA DANIELE 12 – CATANIA. È rimasto intimato BENEDETTO SCIANNACA.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.

6. Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a tremotivi. Sez. S2 -R.G. 26936/2020 – CC 10/10/2023 - Pagina nr. 5 di 11 2.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 c.c.e 83, 125, 480 c.p.c. Il ricorrente impugna la decisione della Corte territoriale nella parte in cui quest’ultima ha escluso la fondatezza della richiesta dei compensi per un primo atto di precetto in quanto lo stesso era perento non essendo stato tempestivamente seguito dal pignoramento, ritenendo in tal modo sussistente un inadempimento dell’odierno ricorrente.

Argomenta, invece, il ricorso che: − la C orte non avrebbe valutato adeguatamente se il dedotto pregiudizio fosse riconducibile all’operato del professionista e se fosse effettivamente sussistente un danno; − la procura rilasciata al ricorrente concerneva il solo atto di precetto e non anche la successiva esecuzione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 c.c.; 83, 125, 480 c.p.c., nonché - in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti.

In particolare, in relazione alla decisione con la quale la Corte territoriale ha escluso la fondatezza della richiesta dei compensi per un primo atto di precetto, il ricorrente si duole dell’omesso esame del tenore della procura rilasciata al ricorrente a margine dell’atto di precetto, argomentando che l’esame di tale procura avrebbe evidenziato che il ricorrente medesimo non era stato investito dell’incarico di intraprendere la procedura esecutiva. 2.3. I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro evidente connessione,sono infondati.

Prive di fondamento, in primo luogo, sono le deduzioni del ricorrente con riferimento all’ambito del mandato che gli sarebbe stato Sez. S2 -R.G. 26936/2020 – CC 10/10/2023 - Pagina nr. 6 di 11 conferito per la redazione e notifica del primo precetto al CONDOMINIO VIA DANIELE 12 CATANIA. Questa Corte, infatti, ha chiarito che è valido l'atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alle liti nell'atto di precetto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1687 del 07/02/2012; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5910 del 17/03/2006), da ciò derivando che la procura rilasciata da BENEDETTO SCIANNACA a margine del precetto conferiva al ricorrente il potere anche di intraprendere l’esecuzione, cui il precetto è prodromico, senza necessità di ulteriore specificazione.

Risulta, pertanto, irrilevante ogni deduzione del ricorrente in ordine alla formulazione della procura medesima, peraltro richiamata del tutto genericamente nei propri contenuti, in diretta violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. Infondate, altresì, risultano le deduzioni con le quali si denuncia una violazione o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., avendo la Corte territoriale correttamente applicato la previsione invocata, a fronte di una radicale omissione del compimento dell’atto successivo al pignoramento e, quindi , di una violazione de l dover e di diligenza nell’espletamento del mandato difensivo, dal momento che detto dovere avrebbe imposto – in assenza della prova di una espressa contraria volontà dell’assistito - la tempestiva attivazione del pignoramento per evitare la perenzione del precetto.

La Corte territoriale, quindi, si è conformata ai principi individuati da questa Corte in tema di responsabilità dell’avvocato (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 24519 del 05/10/2018; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 25112 del 24/10/2017)per omesso svolgimento di un’ attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente. Sez. S2 -R.G. 26936/2020 – CC 10/10/2023 - Pagina nr. 7 di 11 Attività che, nella specie, sarebbe consistita nel far seguire alla notifica del precetto il tempestivo pignoramento e la cui omissione, determinando la perenzione del precetto medesimo, ha privato la notifica del precetto medesimo di concreta utilità ai fini esecutivi.

Inammissibili, infine, sono le deduzioni in ordine all’assenza di prova del danno, dal momento che le stesse risultano del tutto divergenti dalla ratio della decisione, che non ha esaminato in alcun modo un profilo risarcitorio, essendosi limitata avalutare – e ritenere fondato - il profilo dell’inadempimento in relazione al l’ exceptio inadimpleti contractussollevata da BENEDETTO SCIANNACA. 3.1.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 68, R.D.L. 1578/1933.

Argomenta, in particolare, il ricorso che il riferimento che il citato dell’art. 68 opera al “giudizio”definito con transazione doveva essere intesonel caso in esame come riferi t o a tutta la sua controversia nel suo sviluppo e non, come ritenuto dalla Corte territoriale, al solo procedimento nelcorso del quale era intervenuta la definizione. Tale interpretazione, deduce il ricorso, sarebbe suffragata dal riferimento che la previsione invocata opera al triennio di attività giudiziale, lasso temporale che peraltro nella specie corrisponderebbe all’arco cronologico durante il quale il ricorrente ha espletato il proprio incarico professionale.

Argomenta, ulteriormente, il ricorrente che del tutto irrilevante era la circostanza della mancata costituzione del proprio assistito BENEDETTO SCIANNACA nel g iudizio di opposizione a precetto, dal momento che il giudizio doveva comunque considerarsi pendente. 3.2.Anche questo motivo non è fondato . Sez. S2 -R.G. 26936/2020 – CC 10/10/2023 - Pagina nr. 8 di 11 La tesi del ricorrente –secondo il quale il termine “giudizio” di cui all’art. 68 L.P.F. dovrebbe intendersi riferito all’intero contenzioso tra le parti anche se articolatosi in una pluralità di procedimenti, come nel caso in esame- appare divergente rispetto sia al dato letterale della previsione – la quale riferisce il termine al “giudizio”, per quanto sviluppatosi in diversi gradi, e non ad un generico contenzioso – sia all’interpretazione seguita da questa Corte.

Coerentemente con l’affermazione che la responsabilità solidale ex art. 68 L.P.F., costituendo deroga alla regola generale secondo cui il difensore può rivolgersi esclusivamente al cliente per il pagamento dei compensi, ha natura di norma singolare, da interpretarsi, quindi, restrittivamente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9325 del 20/09/1997 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 184 dell’8/01/2018), questa Corte ha già chiarito che, ai fini dell'applicazione del citato art. 68 , presupposto ineludibile perché il difensore possa far valere l'obbligo solidale della parte avversa al proprio cliente è la sussistenza di "un giudizio" nel corso del quale le parti stipulino la transazione che lo definisca, senza soddisfare le competenze del professionista, dovendosi intendere “giudizio” come sinonimo di “processo”- com'è confermato anche dal contestuale riferimento alla partecipazione dell'avvocato e del procuratore –e non come l'equivalente di "controversia" o di "lite" sia perché tale interpretazione comporterebbe una estensi one della portata della norma del tutto incompatibile con la sua essenza di ius singularesia perché solo in ordine al rapporto processuale l'intervento dei procuratori e difensori si qualifica come "partecipazione" giuridicamente rilevante sul piano della struttura soggettiva del rapporto stesso(Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 18343 del 13/09/2004). La valenza semantica del termine “giudizio” è stata peraltro ulteriormente chiarita da questa Corte,precisando che: Sez. S2 -R.G. 26936/2020 – CC 10/10/2023 - Pagina nr. 9 di 11 - l'obbligo solidale per il pagamento degli onora ri e per il rimborso delle spese che il difensore può far valere nei confronti della parte avversa al proprio cliente sussiste solo se la transazione sia stipulata da quest'ultimo e comporti la definizione del giudizio in cui esso è coinvolto(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9325 del 20/09/1997, cit.); - l 'obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, ex art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933, in caso di definizione della lite mediante transazione, grava su tutti coloro che abbiano aderito a quest'ultima ed abbiano partecipato al giudizio in tal modo definito, non estendendosi, al contrario, nei confronti di chi, pur prestando adesione alla transazione, non abbia però assunto la qualità di parte processuale(Cass.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3052 del 09/02/2021); - non può ritenersi sussistente l’ipotesi di cui all’art. 68 L.P.F. allorquando, per la mancata comparizione delle parti all'udienza di trattazione, in difetto di idonea prova della costituzione del convenuto in cancelleria, il ricorso introduttivo di giudizio con il rito del lavoro è dichiarato inefficace(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4663 del 08/05/1998); così chiarendo che l’art. 68 L.P.F. opera in relazione alla transazione conclusa dal soggetto che sia stato parte processuale di un giudizio definito proprio in virtù della transazione.

A tali principi la Corte territoriale si è correttamente conformata, nel momento in cuiha escluso: - che, ai fini dell’applicazione dell’art. 68 L.P.F., gli effetti ipotetici della transazione potessero essere estesi ad altri procedimenti distinti (quello cautelare e quello di Sez. S2 - R.G. 26936/2020 – CC 10/10/2023 - Pagina nr. 10 di 11 cognizione) da quello nel corso del quale era intervenuto l’accodo transattivo; - che l’art. 68 L.P.F. potesse trovare applicazione ad una transazione intervenuta in un giudizio nel quale BENEDETTO SCIANNACAnon si era costituito e non si era, quindi , avvalso del patrocinio dell’odierno ricorrente.

Solo la prova diretta del fatto che le parti, con la transazione, avessero inteso in realtà transigere non una singola controversia ma l’intero contenzioso tra di esse intercorso avrebbe, quindi, legittimato il richiamo del ricorrente all’art. 68 L.P.F., ma tale prova –da rinvenirsi nel complesso delle previsioni della transazione medesima –non risulta aver in alcun modo costituito oggetto del giudizio definito dalla decisione impugnata.

4. Il ricorso deve , quindi , essere respinto, con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione , in favore d el controricorrent e costituito, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. Non occorre, invece, adottare alcuna statuizione sulle spese con riferimento al rapporto processuale tra il ricorrente e lo Sciannaca, essendo quest’ultimo rimasto intimato.

5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n.4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05). Sez. S2 - R.G. 26936/2020 – CC 10/10/2023 - Pagina nr. 11 di 11 P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere alcontroricorrente CONDOMINIO VIA DANIELE 12 CATANIAle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.700,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,