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Ordinanza — n. 29328/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; parties accepted withdrawal and settled costs via transaction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29328/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance judgment extinguished following the plaintiff's withdrawal. Although the withdrawal was submitted jointly with the defendants' acceptance, the Court ruled that such acceptance is not legally required for the withdrawal to take effect. Consequently, the proceedings ended without a ruling on costs, as the parties had already settled expenses through a transaction agreement.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A withdrawal from a cassation appeal is a unilateral act that extinguishes the proceedings immediately upon acceptance by the court, rendering the counterparty's acceptance unnecessary for the withdrawal's validity, though it may be required to avoid cost liability.

Parole chiave

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withdrawal of appeal unilateral act cassation procedure costs settlement judicial transaction extinction of proceedings legal representation ritiro delle conclusioni civili

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono fin alizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
art. 390 c.p
art. 306 c.p
− nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dall’accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art.
art. 391 c.p
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono fin alizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 1923/1990
Cass. n. 4446/1986
Un.1923/1990; Cass. n. 4446/1986;
Cass. n. 23840/2008
Cass. n. 23840/2008); Sez.
Cass. n. 2317/2016
Cass. n. 23175/2015
Sez. Un.1923/1990
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2335/2018R.G. proposto da: COMUNE DI BARRAFRANCA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MANGIAPANE MARIO; –ricorrente – contro CALOGERO AGLIATA e CONCETTA BONOMO , elettivamente domiciliati in ROMA VIALE ANGELICO, 78, presso lo studio dell’avvocato IELO ANTONIO, rappresentati e difes i dagli avvocati DELL'UTRI MASSIMO e GIGLIA GIOVANNA; –controricorrenti – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA n. 265/2017,depositata il 2/11/2017.

Oggetto: Lavoro autonomo R.G.N. 2335/2018 Ud. 10/10/2023CC Sez. S2 - R.G. 2335/2018 – CC 10/10/2023 - Pagina nr. 2 di 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/10/2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi; Rilevato che: − il COMUNE DI BARRAFRANCA ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della C orte d'appello di Caltanissetta n. 265/2017,depositata il 2/11/2017; − CALOGERO AGLIATA e CONCETTA BONOMO (quest’ultima quale erede dell’originario attore FRANCESCO FIANDACA) ha nno resistito con controricorso;

− la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. − in prossimità dell’udienza, con “istanza congiunta” sottoscritta dalle parti e dai rispettivi procuratori, è stato dato atto della intervenuta rinuncia al ricorso da parte del COMUNE DI BARRAFRANCA, con accettazione della medesima da parte dei controricorrenti; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto;

− nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dall’accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un.1923/1990; Cass. n. 4446/1986;

Cass. n. 23840/2008); Sez. S2 - R.G. 2335/2018 – CC 10/10/2023 - Pagina nr. 3 di 3 − gli adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono fin alizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). − ai sensi dell’art. 391, quarto comma , c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hannoaderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;

− nella specie, l’atto di rinuncia contiene la contestuale accettazione dei controricorrent i e, con atto di transazione, le parti hanno previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; − il presente giudizio di assazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese; − non trova applicazione applica il disposto dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in quanto tale misuratrova applicazione nei soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15);

P. Q. M. Dichiara estinto il presente giudiziodi legittimi