Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation proceedings extinguished because neither the main appellant nor the incidental appellant requested a decision within the statutory 40-day period. The main appellant, Capata Arnaldo, filed an appeal against Flaminia Club S.r.l. and Atac S.p.A., but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeals were deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the losing party to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 11714/2019R.G., relativo al ricorso proposto da: CAPATA ARNALDO, difesocome in atti; contro FLAMINIA CLUB S.R.L., difesa come in atti ( controricorrent e e ricorrente incidentale condizionato); ATAC S.P.A. (intimata); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale, né la parte ricorrente incidentaleabbiano chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciato e il ricorso incidentale deve intendersi anch’esso rinunciato o comunque assorbito, deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma,