Condominium assembly resolution on specific debt allocation is merely annulable, not void, requiring strict 30-day appeal deadline. The court dismissed the appeal as filed late.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a condominium assembly resolution allocating a specific debt among owners. The appellants argued the resolution was void rather than merely annulable, claiming the strict 30-day appeal deadline did not apply. The court ruled that since the resolution did not change general allocation criteria but only addressed a specific debt, it fell under annulability rules requiring strict adherence to the statutory time limit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1123, 1135, 1137 c.c.: Deliberations by the condominium assembly regarding the concrete allocation of specific expenses are merely annulable and subject to the strict 30-day appeal deadline, whereas general allocation criteria are voidable.
Parole chiave
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tivamente domiciliati in Roma, frazione Ostia Lido, via Quinto Aurelio Simmaco n. 7, presso lo studio dell’avv. Giovanni Neri, dal quale sono rappresentati e difesi -ricorrenti - contro CONDOMINIO SITO IN ROMA ALLA VIA DI CASAL PALOCCO N. 126, denominato ISOLA 53 , in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Montevideo n. 21, presso lo studio dell’avv. Ferdinando della Corte, dal quale è rappresentato e difeso -controricorrente – nonché nei confronti di ANSELMO MONTOZZI e ANNA FIORENTINO - intimati - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2728/2018 pubblicata il 27 aprile 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 settembre 2023 dal Consigliere DANILOCHIECA FATTI DI CAUSA Con delibera del 20 ottobre 2007 l’assemblea del Condominio sito in Roma alla via di Casal Palocco n. 126, denominato Isola 53 (d’ora in poi Condominio Isola 53 ), composto da quattro edifici contraddistinti dai numeri 1, 2, 3 e 4, stabiliva i criteri di riparto interno delle somme che lo stesso Condominio era stato condannato a pagare, a titolo risarcitorio e di rimborso delle spese processuali, in favore della Società Italiana Cauzioni s.p.a. e di Gianfranco Montalbano -nella rispettiva qualità di proprietaria e di conduttore dell’appartamento posto nell’edificio n. 1, scala A, interno B- in virtù della sentenza n. 601/2007 emessa dalla Corte d’Appello capitolina, la quale aveva accertato che i danni riportati dal predetto appartamento erano ascrivibili alle infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo sovrastante.
I dissenzienti Tullio Foti, Anselmo Montozzi, Anna Fiorentino e Giampaolo Guerra impugnavano tale delibera dinanzi al Tribunale di Roma, deducendone la contrarietà alla legge, per avere essa ripartito la spesa in questione fra tutti i condòmini, anzichéfra i soli proprietari di unità immobiliari facenti parte dell’edificio n.
1. L’impugnazione veniva dichiarata inammissibile dall’adìto Tribunale perché proposta oltre il termine decadenziale di trenta giorni fissato dall’art. 1137, comma 2, c.c. Il gravame successivamente spiegato dai soccombenti era respinto dalla Corte d’Appello romana con sentenza n. 2728/2018 del 27 aprile 2018. Avverso la suddetta decisione il Foti e il Guerra hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti con controricorso dal Condominio Isola 53 . Sono rimasti intimati i condòmini Montozzi e Fiorentino. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio. Non sono state depositate memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso viene dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1123 e 1137 c.c. Si assume che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello di Roma, la menzionata delibera assembleare del 20 ottobre 2007 risultava affetta da nullità, e non da mera annullabilità, con la conseguenza che la relativa impugnazione non era soggetta all’osservanza del termine di trenta giorni stabilito a pena di decadenza dall’art. 1137, comma 2, c.c. Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, in quanto entrambe volte a denunciare il medesimo error in judicando, sono prive di fondamento.
Con sentenza n. 9839/2021, componendo un contrasto interno di giurisprudenza, le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno enunciato i seguenti princìpi di diritto, rilevanti ai fini della soluzione della presente controversia: -«in tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell’assemblea dei condòmini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico -dando luogo, in questo secondo caso, ad un ”difetto assoluto di attribuzioni“- e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a ”norme imperative o all’ordine pubblico“ o al ”buon costume“; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l’azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all’art. 1137c.c.»; -«in tema di deliberazioni dell’assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese, previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell’assemblea previste dall’art.1135 c.c., nn.
2) e 3), e che è sottratta al metodo maggioritario; sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condòmini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell’esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicchéla relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall’art. 1137c.c., comma 2».
Alla stregua delle surriferite regulae juris, che vanno qui ribadite, la deliberazione assembleare impugnata dal Foti e dal Guerra non può ritenersi nulla, ma tutt’al più annullabile. Si tratta, infatti, di deliberazione che non ha modificato in astratto e per il futuro i criteri legali di ripartizione delle spese, essendosi semplicemente limitata a disporre le modalità di suddivisione fra i condòmini di uno specifico debito - segnatamente di quello derivante dalla sentenza di condanna pronunciata nel 2007 dalla Corte d’Appello di Roma a carico del Condominio-, nell’àmbito delle attribuzioni riconosciute all’assemblea dall’art. 1135 nn.
2) e 3) c.c. Trattandosi, quindi, di deliberazione in tesi meramente annullabile - perché adottata in asserita violazione, con riferimento a una singola e determinata spesa, delle disposizioni dettate dall’art.1123 c.c.-, i ricorrenti avrebbero dovuto esercitare l’azione di annullamento nei modi e nei tempi previsti dall’art. 1137, comma 2, del medesimo codice. Non avendo essi provveduto a tanto, rettamente la Corte d’Appello ha giudicato tardiva la proposta impugnazione, confermando la decisione resa dal Tribunale. Ne discende il rigetto del ricorso.
Considerato che soltanto nelle more del presente giudizio di legittimità è intervenuta la citata sentenza delle Sezioni Unite, risolutiva di un contrasto giurisprudenziale sulla questione dirimente ai fini della decisione della causa, si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di questo grado fra le parti costituite. Nulla va statuito in ordine alle dette spese nei riguardi delle parti rimaste intimate. Sussistendone i relativi presupposti processuali, deve essere resa nei confronti dei ricorrenti l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate fra le parti costituite le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1- bisdello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassa