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Ordinanza Interlocutoria — n. 29058/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new term to acquire lower court files for timeliness review.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29058/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to a new term to acquire the official files from both the first and second instance courts. The appellant argued that her opposition to a traffic violation notice was timely based on a postal receipt, while the lower courts declared it inadmissible for tardiness. The court decided to suspend the proceedings to review the complete procedural history before addressing the merits of the timeliness claim.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When the Court of Cassation requires the acquisition of lower court files to verify procedural facts essential for the decision, it may remand the case to a new term for such acquisition.

Parole chiave

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procedural timeliness remand to new term acquisition of files postal receipt evidence traffic violation notice inadmissibility declaration Cassation procedure complessità della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 204-bis D. Lgs. n. 285 del 1992
Art. 7 D. Lgs. n. 150 del 2011
Art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Art. 376 c.p.c.
Art. 377 c.p.c.
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Testo completo

ma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Diego Antonica -ricorrente - contro UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE, in persona del Presidente pro tempore - intimata - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI FORLÌ n. 639/2020 pubblicata il 12 agosto 2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 settembre 2023 dal Consigliere DANILOCHIECA rilevato che: -con sentenza n. 639/2020 del 12 agosto 2020 il Tribunale di Forlì ha respinto l’appello spiegato da Maria Lordi contro la decisione di primo grado assunta dal Giudice di pace locale, che aveva dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione ex artt. 204-bis D.

Lgs. n. 285 del 1992 e 7 D. Lgs. n. 150 del 2011 da lei proposta avverso un verbale di accertamento di violazione del codice stradale elevato nei suoi confronti dal Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese; -contro la predetta sentenza la Lordi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; -con il primo motivo viene denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per travisamento del fatto processuale , nonché per violazione e falsa applicazione di legge e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rimproverandosi al Tribunale romagnolo di aver erroneamente confermato la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione resa dal Giudice di pace, pur emergendo ex actis - e in particolare daltimbro apposto dall’ufficio postale mittente sulla busta in cui era contenuto il ricorso introduttivo della lite- la prova della tempestività dell’esperito rimedio; -con il secondo motivo, prospettante la violazione e la falsa applicazione di legge, nonché l’omessa insufficiente o contradditoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sono riproposti in questa sede i motivi di opposizione non esaminati nel merito né dal giudice di prime cure né da quello d’appello; -il terzo motivo, anch’esso formalmente rubricato come violazione e falsa applicazione di legge, si risolve nella richiesta di cassazione del capo della gravata sentenza recante la regolamentazione delle spese di lite, anche nella parte in cui il Giudice dell’appello ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ; -l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese è rimasta intimata; ritenuto che, ai fini della decisione del ricorso, si renda necessario acquisire i fascicoli d’ufficio dei due gradi di merito;

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione, a cura della Cancelleria, dei fascicoli d’ufficio dei due gradi di merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 8 settembre 2023. Il Presidente Felice Manna