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Ordinanza — n. 28972/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses correction request for uniform contribution payment when state-funded legal aid is granted.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28972/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the applicant's request for correcting a procedural error inadmissible. Although the applicant was admitted to state-funded legal aid, the court ruled that this does not exempt them from paying the additional uniform contribution required when a lower court rejects their appeal. The decision relied on the principle that legal aid can be revoked if new grounds for revocation arise after the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002; The admission to state-funded legal aid does not exclude the obligation of the appellate judge to attest the existence of prerequisites for the payment of an additional uniform contribution when adopting a decision of total rejection or inadmissibility.

Parole chiave

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uniform contribution payment state-funded legal aid correction of material error appellate procedure revocation of legal aid restituzione dei sussidi statali rimborso dei contributi supplemento per l'integrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
Art. 136 T.U.S.G.
Art. 287 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. Un. civ. n. 4315/2020
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9078/2023 R.G. proposto da: DEGLI ANGELI FABIO, rappresentato e difeso dall'avvocato PALUMBO ANTONIO; -ricorrente- contro PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, SANASI MAURIZIO; -intimati- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 5318/2023 depositata il 21/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE - ritenuto che, pronunciando sul ricorso proposto da Fabio Degli Angeli avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce R.G. n. 443/2022 del 13 maggio 2022, questa Corte, con ordinanza n. 5318 del 2023, ha così provveduto:

«La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto»; che per la correzione dell'errore materiale occorso in questa ordinanza Fabio Degli Angeli ha proposto istanza, sostenendo che, essendo egli stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sarebbe stato tenuto a versare alcun importo ulteriore a titolo di contributo unificato; che alcuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede; che la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-bis, e 380-bis.1, c.p.c.; -considerato che l’istanza è del tutto priva di fondamento, in quanto, come agevolmente evincibile dalla lettura della sentenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte n. 4315 del 2020, “l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esclude l'obbligo del giudice dell'impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d. raddoppio del contributo); ciò perché l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all'art. 136 T.U.S.G”; non si rivela, dunque, alcun errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391 - bis c.p.c., supponendo questo , da un lato, l’esattezza della decisione, dall’altro un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento,senza che venga in rilievo un'inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della decisione di legittimità; - evidenziato come non vi sia luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale, nel quale le parti intimate neppure si sono costituite per resistere all’istanza di correzione;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della S