Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28956/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals in inheritance division case regarding tutor fees and land allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28956/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected appeals by Giovanni Buono and the Conte family against a lower court's inheritance division ruling. The primary dispute involved the reimbursement of tutor fees and the allocation of rural properties based on debt relationships. The court dismissed the claims because the lower court correctly applied the law regarding tutor expenses and the allocation of assets to satisfy debts, while rejecting new arguments on land planning that were not previously debated.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 720 c.c.; Art. 386 c.c.: The court must consider the tutor's expenses when determining the division of inheritance, and the scope of parties under Art. 386 c.c. is not limited to those eligible for interdiction proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inheritance division tutor expenses asset allocation debt satisfaction cassation appeal family law property distribution deprezzamento della frazione residua

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c.
Art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022
375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.
Art. 720 c.c.
I ricorrenti incidentali non considerano, dunque, che nell'assegnazione degli immobili a norma dell'art. 720 c.c., ai fini della individuazione del coerede o dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, bisogna tener anche conto dei rapporti di debito e di credito tra i condividenti.
Art. 386 c.c.
Si è poi già detto a proposito del ricorso di Giuseppe Buono che il rendiconto finale del tutore, approvato con decreto dal giudice tutelare e non impugnato in sede contenziosa nel contraddittorio degli interessati, ai sensi dell’art. 386, comma 3, c.c., rende definitivi ed irrevocabili gli accertamenti sul conto.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non occorre provvedere al riguardo per gli altri intimati che non hanno svolto attività difensive, Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2909 c.c
e dell’art. 2909 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
art. 345 c.p
Non costituisce domanda o eccezione nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la censura sollevata dal debitore il quale contesti che il giudice di primo grado abbia attribuito gli interessi in assenza di espressa domanda del creditore.
art. 386 c.c
Si è poi già detto a proposito del ricorso di Giuseppe Buono che il rendiconto finale del tutore, approvato con decreto dal giudice tutelare e non impugnato in sede contenziosa nel contraddittorio degli interessati, ai sensi dell’art. 386, comma 3, c.c., rende definitivi ed irrevocabili gli accertamenti sul conto.
art. 720 c.c
in relazione all’art. 720 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 9470 del 2000
Cass. n. 9470 del 2000; n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36188/2018 R.G. proposto da: BUONO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 88, presso lo studio dell’avvocato DI LORENZO RICCARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato BRIZZA ENZO -ricorrente- contro CONTE MICHELE ARCANGELO, CONTE LUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato SANTARONI MARIO, rappresentati e difesi dall'avvocato DI MEGLIO GIUSEPPE -controricorrenti e ricorrente incidentali- nonché contro BUONO FRANCESCO, BUONO TERESA, BUONO MARIA GIUSEPPA, BUONO LUIGI, BUONO MICHELA, BUONO RAFFAELA, BUONO FERDINANDO, CONTE GIOVANNI BATTISTA, CONTE GENNARO, CONTE FRANCESCO - intimati - Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3510/2018 depositata il 12/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Giovanni Buono ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 3510/2018 della Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 12 luglio 2018. Michele Arcangelo Conte e Luigi Conte hanno resistito con controricorso contenente altresì ricorso incidentale articolato in due motivi. Giovanni Buono ha notificato controricorso per resistere al ricorso incidentale. Tutti gli altri intimati indicati in epigrafe non hanno svolto attività difensive.

2. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Michele Arcangelo Conte e Luigi Conte hanno depositato memoria.

3. La causa ebbe inizio con citazione notificata il 27 aprile 1996 ed attiene alla divisione della comunione ereditaria di Giuseppe Buono, morto ab intestato il 17 ottobre 1994. Il patrimonio ereditario era costituito da un fabbricato rurale con adiacente vigneto in località Moscardino (condotti in affitto da Raffaela Buono) e da un terreno in località Arso (condotto in affitto da Raffaele Mattera) di Barano d’Ischia. Il coerede Giovanni Buono dedusse di essere stato il tutore del de cuius e di aver sostenuto oneri per la tutela quantificati in lire 132.818.120, sicché domandò in riconvenzionale il rimborso di tale credito e delle rendite percepite dagli altri condividenti.

L’adito Tribunale di Napoli con sentenza del 5 dicembre 2006 ordinò la vendita all’incanto dei beni ereditari e quantificò in € 145.188,98 il credito di Giovanni Buono verso i coeredi. La Corte d’appello di Napoli, pronunciando sui reciproci gravami delle parti, ha rideterminato in € 54.786,82 il credito di Giovanni Buono verso i coeredi, ha attribuito, nelle rispettive quote indicate in sentenza, a BUONO GIOVANNI, BUONO MARIA GIUSEPPA, BUONO LUIGI, BUONO MICHELA, BUONO RAFFAELLA, BUONO FRANCESCO, BUONO FERDINANDO e BUONO TERESA, porzione degli immobili siti in Barano d’Ischia, località Moscardino; ha attribuito, nelle rispettive quote indicate in sentenza, a CONTE MICHELE, CONTE GIOVANNI , CONTE FRANCESCO, CONTE LUIGI, altra porzione degli immobili siti in Barano d’Ischia, località Moscardino, nonché gli immobili siti in Barano d’Ischia, località Faiano; ha determinato l’importo dei conseguenti conguagli.

4. Il primo motivo del ricorso di Giovanni Buono denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112, c.p.c., degli artt. 385 e ss. c.c. e dell’art. 2909 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Il secondo motivo del ricorso di Giovanni Buono de nuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112, 115, 116, 166, 167, 180, 183 e 345 c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Il terzo motivo del ricorso di Giovanni Buonodenuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 115 e 116 c.p.c., degli artt.1282 e ss. c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Il quarto motivo del ricorso di Giovanni Buono denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112, 115, 116 e 345 c.p.c., degli artt. 1282 e ss. c.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Le censure del ricorrente principale deducono che la Corte d’appello di Napoli, pur prendendo atto della mancata impugnazione dei rendiconti di gestione della tutela del defunto Giuseppe Buono e del provvedimento di relativa approvazione del Giudice Tutelare, ha poi proceduto a rideterminare il credito scaturente da tali atti vantato da Giovanni Buono, violando la preclusione processuale derivante sia dalla mancata proposizione di qualsivoglia domanda sul punto nel giudizio di primo, sia dal “giudicato esterno” intervenuto sul punto per effetto della stessa mancata impugnazione.

Il ricorrente principale contesta inoltre l’accoglimento del terzo motivo dell’appello “Conte” in ordine alla esigibilità degli interessi relativi al credito in questione ed alla mancanza di domanda sul punto da parte dello stesso Giovanni Buono, trattandosi di questioni ed eccezioni nuove ex art. 345 c.p.c., mai sollevate nel giudizio di primo grado. Giovanni Buono critica la sentenza d’appello altresì per aver ritenuto necessaria una apposita domanda al fine di ottenere la corresponsione degli interessi in relazione al credito di cui egli era titolare, derivando la esigibilità e liquidità dello stesso quale effetto della mancata impugnazione del provvedimento di approvazione dei rendiconti di gestione della tutela di Giuseppe Buono.

Il ricorrente principale, infine, impugna la sentenza d’appello per non aver riconosciuto neppure il suo diritto ad ottenere quantomeno la corresponsione degli interessi legali per il minor periodo successivo al deposito della sentenza del Tribunale in applicazione della deroga di cui all’art. 345 c.p.c., nonostante la domanda a tal fine proposta in sede di gravame con riguardo al periodo corrente dalla stima al soddisfo. 4.1. Non ricorrono le ragioni di inammissibilità del ricorso principale opposte dai controricorrenti: non quella ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., la quale è comunque da verificarsi relativamente ad ogni singolo motivo e suppone che lo stesso motivo contrasti immotivatamente un persistente orientamento di legittimità; non quelle ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il ricorso di Giovanni Buono contiene una sufficiente esposizione dei fatti di causa, dalla quale risultano le posizioni processuali delle parti, nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi; e neppure quelle di cui all'art. 366, comma 1, n.

4) e n.

6) c.p.c., le quali comunque devono necessariamente compiersi con riferimento a ciascun singolo motivo di impugnazione, verificandone in modo distinto specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, nonché il corredo della indicazione del contenuto rilevante degli atti e dei documenti sui cui siano fondate le censure, il che esclude che il ricorso possa essere dichiarato per intero inammissibile, ove tale situazione sia propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti (cfr. Cass. Sez. Unite, n. 16887 del 2013). 4.2. I quattro motivi del ricorso di G iovanni Buono possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti non fondati.

La sentenza impugnata spiega a pagina 6 che, ferma la incontestabilità dei rendiconti di tutela approvati, l’importo del credito di Giuseppe Buono quantificato in primo grado anche alla stregua dell’espletata CTU doveva essere rideterminato per non aver tenuto conto dell’importo di titoli di Stato per lire 10.000.000 intestati al de cuius, come indicati anche dal tutore nei rendiconti del 1990 e del 1998. La Corte d’appello ha poi rilevato la mancata proposizione di domanda per gli interessi e la novità della domanda formulata da Giuseppe Buono nell’atto di appello incidentale per gli interessi dalla stima al soddisfo.

Sono inoltre illustrate in sentenza (pagina 7) le somme da calcolare per spese, escluse quelle non documentate, e per rendite. 4.3. La sentenza della Corte d’appello è sul punto immune dai vizi censurati dal ricorrente principale. 4.3.1. È corretto affermare che il rendiconto finale del tutore, approvato con decreto dal giudice tutelare e non impugnato in sede contenziosa nel contraddittorio degli interessati (tra i quali possono comprendersi anche gli eredi, i quali sono legittimati ad agire a tutela dell'eredità), ai sensi dell’art. 386, comma 3, c.c., rende definitivi ed irrevocabili gli accertamenti sul conto (cfr.

Cass. n. 9470 del 2000; n. 17956 del 2008). La sentenza impugnata ha tuttavia ricalcolato l’importo del credito di Giuseppe Buono liquidato in primo grado (il quale aveva una natura articolata, come espone lo stesso ricorrente principale a pagina 2 di ricorso: oneri sostenuti per la tutela e spese di successione, al netto delle rendite), affermando di non tener conto delle spese “autocertificate” e poi computando otto voci contabili, e cioè l’importo di titoli di Stato per lire 10.000.000 e sette spese funerarie e di sepoltura. Il primo motivo del ricorso di Giuseppe Buono non specifica, come imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quale riferimento documentale ad atto prodotto nelle pregresse fasi di merito e oggetto di discussione tra le parti possa dimostrare che la Corte d’appello ha col suo calcolo contrastato una o più partite contabili divenute definitive ed irrevocabili a seguito dell’approvazione del rendiconto finale di tutela.

Non può inoltre dubitarsi che, qualora, in sede divisione giudiziale, un condividente sia stato chiamato, come nella specie, a rendere il conto ai coeredi, il diritto alla corresponsione degli interessi, di natura corrispettiva, sull’eventuale saldo a suo favore impone la formulazione di una espressa domanda, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., avendo essi fondamento autonomo rispetto al credito al quale accedono. Non costituisce domanda o eccezione nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la censura sollevata dal debitore il quale contesti che il giudice di primo grado abbia attribuito gli interessi in assenza di espressa domanda del creditore.

E’ infine da ribadire che la deroga che, per ragioni di economia processuale, l'art. 345 c.p.c. contempla rispetto al divieto generale di nuove domande in appello limitatamente agli interessi (come ai frutti, agli accessori e ai danni) maturati dopo la sentenza impugnata, attiene pur sempre agli accessori di una domanda già proposta in primo grado e non riguarda, pertanto, il caso, come quello in esame, in cui detta domanda sia stata avanzata per la prima volta in appello (Cass. n. 8717 del 1996).

5. Il primo motivo del ricorso incidentale di Michele Arcangelo Conte e Luigi Conte denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Per i ricorrenti incidentali, la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la inesistenza del diritto di credito vantato da Giovanni Buono nei confronti della massa ereditaria, non essendo l’approvazione dei rendiconti annuali di tutela opponibili e vincolanti nei confronti dei Conte, neppure risultando essi all’epoca eredi, qualità acquisita solo dopo la morte di Mariantonia e Raffaella Buono (sorelle dell’interdetto Giuseppe Buono).

Seguono articolate contestazioni su numerose voci rendicontate ed anche contestazioni di “nullità” dei contratti di affitto stipulati dal tutore Giovanni Buono per difetto di autorizzazione del giudice tutelare. 5.1. Il primo motivo del ricorso incidentale di Michele Arcangelo Conte e Luigi Conte è inammissibile per inosservanza dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La censura devolve alla Corte di cassazione una moltitudine di questioni che implicano accertamenti di fatto in ordine al contenuto delle produzioni documentali, delle quali non si fa proprio menzione nella sentenza impugnata.

I ricorrenti non specificano né l'avvenuta tempestiva deduzione di tali questioni dinanzi al Tribunale, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al "thema decidendum", né il riferimento alle medesime questioni contenuto in specifici motivi di appello. Si è poi già detto a proposito del ricorso di Giuseppe Buono che il rendiconto finale del tutore, approvato con decreto dal giudice tutelare e non impugnato in sede contenziosa nel contraddittorio degli interessati, ai sensi dell’art. 386, comma 3, c.c., rende definitivi ed irrevocabili gli accertamenti sul conto.

La sentenza richiama un rendiconto depositato il 22 maggio 1998 e Fernando Buono era deceduto il 17 ottobre 1994. Rientrano, quindi, nel novero di coloro che subiscono gli effetti dell’approvazione del conto coloro che avessero assunto la qualità di eredi quando fu approvato il rendiconto finale nel 1998, come poi gli eredi o aventi causa degli stessi. D’altro canto, sia la giurisprudenza che la dottrina allargano il novero degli “interessati” legittimati ad impugnare il rendiconto finale del tutore ben oltre i soggetti indicati nei primi due commi dell’art. 386 c.c., facendolo coincidere con quello dei soggetti che, in forza dei legami di parentela o affinità, sono legittimati a promuovere l’interdizione o ad impugnare la relativa sentenza (Cass. n. 9470 del 2000).

Non possono infine agitarsi in questo giudizio vizi del contraddittorio del procedimento di approvazione del rendiconto di tutela.

6. Il secondo motivo del ricorso incidentale di Michele Arcangelo Conte e Luigi Conte denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 720 c.c. Viene criticato il frazionamento operato dai giudici di appello del fondo in località Scassato e Moscardino, perché sarebbero state violate le disposizioni del Piano Territoriale Paesistico dell’Isola d’Ischia e perché i ricorrenti incidentali, in quanto titolari della quota maggiore, ne avevano chiesto l’assegnazione per intero. 6.1.

Il secondo motivo del ricorso incidentale di M ichele Arcangelo Conte e Luigi Conte è inammissibile nella parte in cui introduce una questione di diritto (i limiti al frazionamento del fondo posti del Piano Territoriale Paesistico dell’Isola d’Ischia) nuova, che non risulta affrontata nella sentenza impugnata e che non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione, implicando la necessità di ulteriori accertamenti di fatto. Né i ricorrenti incidentali indicano, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., come e quando tale questione sia stata oggetto di discussione tra le parti nei pregressi gradi di merito.

Quanto al resto, la Corte d’appello di Napoli ha spiegato, a giustificazione della disposta assegnazione, che, avendo Giovanni Buono un credito verso la massa di € 54.786,82, egli aveva diritto a prelevare beni corrispondenti all’importo dello stesso e l’unico bene che risultava a tal fine capiente era quello in località Moscardino, avendo peraltro i “Buono” quote di maggior valore rispetto ai “Conte”. I ricorrenti incidentali non considerano, dunque, che nell'assegnazione degli immobili a norma dell'art. 720 c.c., ai fini della individuazione del coerede o dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, bisogna tener anche conto dei rapporti di debito e di credito tra i condividenti.

7. Sia il ricorso principale che il ricorso incidentale vanno perciò rigettati, compensandosi tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione in ragione della reciproca soccombenza. Non occorre provvedere al riguardo per gli altri intimati che non hanno svolto attività difensive, Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali , di un ulterior