Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise new property issues in appellate judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Seventeen Real Estate against the Rome Court of Appeal inadmissible. The appellant argued that a 2003 property purchase included the disputed land, establishing good faith and short-term prescription, but failed to mention this new issue in the appellate judgment. The court ruled that because the question of ownership by a different company was not raised in the lower court's decision, it violates the principle of autosufficiency and cannot be introduced at the cassation stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; In cassation appeals, new issues not raised in the appealed judgment are inadmissible unless specifically deduced in the appellate act, as the subject matter must remain limited to the 'thema decidendum' of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6257/2022 R.G. proposto da: SEVENTEEN REAL ESTATE SRL, elettivamente domiciliata in Terracina (LT), via Lungolinea Pio VI n. 120, presso lo studio dell’avv.to ENRICO CELLINI che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro VALERIANO SABRINA; -intimata - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO Di ROMA n. 5617/2021 depositata il 31/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA Ric. 2022n. 6257sez. S2 - ud. 13 / 1 0/202 3 1. I l Tribunale di Latina accoglieva la domanda di accertamento dei confini proposta da Valeriano Sabrina e rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione svolta dalla Seventeen Real Estate.
2. La società Seventeen Real Estate impugna va la sentenza insistendo per la dichiarazione di interv enuto acquisto per usucapione di un appezzamento di terreno, di proprietà di Sabrina Valeriano, oggetto di sconfinamento, per 35 mq, da parte di un fabbricato di sua proprietà e per il rigetto della domanda di restituzione delle porzioni di terreno occupate; in subordine, chiedeva di dichiarare l’acquisto per usucapione breve, ai sensi dell’articolo 1159 c.c.
3. La Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame per mancanza della prova del possesso e per non essere decorsi 20 anni dal1990 data di inizio del presunto possesso interrotto dalla domanda giudiziale proposta dalla Valeriano nell’anno 2009. Infondata era anche la domanda di usucapione abbreviata in mancanza di un possesso decennale. Infatti, l ’appellante assumeva di aver acquistato, ne ll’anno 2003, insieme alla proprietà immobiliare di Paolo Viglione e consorte, anche una parte di terreno, “a non domino”, in virtù di uno sconfinamento inconsapevole del fabbricato, poi accertato in giudizio.
Il possesso della società appellante, in base al titolo di acquisto, non integrava il termine dei dieci anni, e non p oteva essere unito a quello del dante causa, che non risultava aver acquistato il possesso del terreno, in contestazione, in base ad un titolo idoneo; nell’atto di compravendita non era indicato il fabbricato e non era possibile stabilire una parziale coincidenza tra il terreno Ric. 2022n. 6257sez. S2 - ud. 13 / 1 0/202 3 venduto e quello in contestazione, circostanza nemmeno puntualmente allegata.
4. La società Seventeen Real Estate ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.
5. Sabrina Valeriano è rimasto intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il prim o motivo di ricorso è così rubricato: Errata valutazione documenti probatori. Omessa valutazione fatto decisivo. Violazione art. 360,comma 1, n. 5 , c.p.c. La ricorrente deduce che dalle prove in atti risulterebbe dimostrato che il fabbricato costruito a confine tra proprietà Valeriano e proprietà Società Seventeen Europa srl esisteva in loco almeno sin dal 1985 come risultante dalle dichiarazioni di Paolo Viglione consorte di Angelina Pezzella dante causa della ricorrente.Le altre testimonianze circa l’esistenza nel 1997 solo di una casupola di ferro sul terrenonon sarebbero attendibili.
Invece il fabbricato costruito a confine tra la proprietà Valeriano e quella della ricorrente esisteva sin dal 1985. 1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Nell’ipotesi di “doppia conforme” previstadall’art. 348 ter c.p.c., il ricorrente in cassazione,per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. 5528/2014), adempimento non svolto.
Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si Ric. 2022n. 6257sez. S2 - ud. 13 / 1 0/202 3 applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno11 settembre 2012).
2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato: i n relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 1159 c.c. La società Seventeen Europa srl nell’acquistare nel 2003 la proprietà immobiliare da Viglione Paolo e consorte, ha acquistato anche una parte del terreno su cui insisteva il fabbricato de quo, dunque, quest’ultimaera la reale proprietaria del terreno e non la ricorrente proprietaria di altri terreni a seguito di scissione parziale per atto del notaio Grassi del 6 ottobre 2004. Questa circostanza avvalorerebbe la sussistenza della buona fede degli acquirenti sin dal1990 e l’applicabilità dell’art. 1159 c.c. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile sotto molteplici profili.
In primo luogo, la questione della propriet à in capo alla diversa società Seventeen Europa non risulta da lla sentenza impugnata e il ricorrente nel motivo non indica di averla sollevata con il proprio atto di appello. Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, infatti, «In tema diricorso per cassazione, qualora siano prospettatequestioni di cui non vi sia cenno nellasentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi diricorso devono Ric. 2022n. 6257sez.
S2 - ud. 13 / 1 0/202 3 investirequestioni già comprese n el "thema decidendum" del giudizio diappello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione diquestioni o temi di contestazionenuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 2069 4 del 2018, Sez. 6 - 1,Ord n. 15430 del 2018). Inoltre il motivo risulta del tutto privo di specificità e non si confronta con la sentenza impugnata che ha chiarito che il possesso della ricorrente frutto di uno sconfinamento inconsapevole non poteva unirsi a quello della sua d ante causa che non aveva acquistato il terreno in contestazione in base a un titolo idoneo in quanto nell'atto di compravendita non era indicato il fabbricato e non era possibile stabilire una coincidenza tra il terreno venduto e quello in contestazione nemmeno puntualmente allegata.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello Ric. 2022n. 6257sez. S2 - ud. 13 / 1 0/202 3 previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello