Court dismisses lawyer's appeal, ruling court correctly used actual damages instead of claimed amount for fee calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Enrico Castaldo's appeal against the lower court's decision on his lawyer's fees. While Castaldo argued fees should be based on the claimed damages of €260,000, the trial court correctly applied the actual awarded damages of €8,225. The court held that judges have discretion to adjust fees when the claimed amount is manifestly disproportionate to the actual value and economic interest of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 comma 2 D.M. 55/2014; Art. 5 comma 1 D.M. 55/2014: In fee liquidations for the client, the judge must verify if the claimed sum is manifestly disproportionate to the actual value of the controversy and may adjust the fee accordingly based on the substantive economic interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17090/2022 R.G. proposto da: CASTALDO ENRICO, elettivamente domiciliato in SCAFATI (SA) VIA M. D'UNGHERIA, 1320 presso il suo studio rappresentato e difeso da se medesimo -ricorrente - contro DESIDERIO VINCENZO O DESIDERIO VINCENZO ROSARIO PIO; -intimato - avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE n. 828/2021 depositata il 27/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA Ric. 2022n. 17090 sez.
S2 - ud. 13/10/2023 1. Enrico Castaldo, con ricorso ex art. 702 bis , chiede va la liquidazione del compenso per la prestazione professionale di avvocato in relazione alla attività di assistenza prestata in favore del proprio assistito (medico), che era stato convenuto da una paziente per risarcimento di un danno biologico. La controversia verteva sulla modalità di determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle competenze del professionista. Questi,infatti, faceva riferimento al petitum del giudizio presupposto (compreso nello scaglione 52.000,00 euro – 260.000,00 euro) sicché, applicando i parametri medi, ottenevaun importo complessivo di euro 13.430,00 per competenze che, sommato agli accessori (15% RSG, IVA, CAP, esborsi), portavaad euro 19.805,98.
2. Il Tribunale di Nocera Inferiore calcolava,invece, gli onorari prendendo in considerazione il decisum del giudizio presupposto, all’esito del quale il Desiderio era stato condannato a pagare alla paziente euro 8.225,00 a titolo di risarcimento del danno. Il Tribunale liquidavaqui ndi al professionista l’importo di euro 4.835,00 per compensi (ottenuto applicando i parametri medi in ragione dello scaglione 5.200,00-26.000,00 euro), oltre gli accessori, nonché l’importo di euro 1.558,00 per spese di lite, oltre accessori.
3. Enrico Castaldo ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.
4. Vincenzo Desiderio è rimasto intimato 5. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nellarichiesta di accoglimento del ricorso . RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2022n. 17090 sez. S2 - ud. 13/10/2023 1. Con il primo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2233, 13 L. 247/2012; 4 e 5 DM 55/2014; 111 Cost.. Lamenta che il Tribunale ha erroneamente applicato il criterio del decisum per la liquidazione del compenso, che è applicabile, ai sensi dell’art. 5 comma 1 DM 55/14 alle liquidazioni a carico della parte soccombente, laddove per le liquidazioni a carico del cliente l’art. 5, comma 2, fa riferimento al criterio della domanda. La liquidazione disposta, quindi, sarebbe illegittima e riconoscerebbe al ricorrente un compenso inferiore ai minimi tabellari previsti per il parametro effettivamente applicabile alla fattispecie.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 2233, 13 L. n. 247/2012; 4 e 5, comma 1,DM n. 55/2014; 111 Cost.. Lamenta che il Tribunale ha erroneamente applicato i parametri forensi previsti dallo scaglione corrispondente ad una liquidazione errata perché basata sulcriterio del decisum applicabile, ai sensi dell’art. 5 comma 1 DM 55/14 alle liquidazioni a carico della parte soccombente, laddove per le liquidazioni a carico del cliente l’art. 5, comma 2, fa riferimento al criterio della domanda.
La liquidazione disposta, quindi, sarebbe illegittima e riconoscerebbe al ricorrente un compenso inferiore ai minimi tabellari previsti per il parametro effettivamente applicabile alla fattispecie. In sostanza con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione delle medesime disposizioni invocate con il primo motivo di ricorso, lamentando l’erroneità della liquidazione delle spese di lite, determinata a cascata dall’errore che il giudice ha fatto nella Ric. 2022n. 17090 sez. S2 - ud. 13/10/2023 determinazione del valore del giudizio presupposto e della somma riconosciuta a titolo dicompenso.
3. I due motivi di ricorso che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente sono infondati. La liquidazione delle spese operata dal giudice del merito non merita censura. IlD.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 2, pr ima parte, prevede nella liquidazione dei compensi "a carico del cliente", che si abbia riguardo "al valore corrispondente all'entità della domanda" mentre, a norma delD.M. n. 55 cit., art. 5, comma 1, solo nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, si ha di norma riguardo, nei giudizi di pagamento di somme di denaro, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che il giudice debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale Infatti, anche in questi casi, il giudice, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, quale è desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia.
Nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l'indagine, chedi volta in volta il giudice di merito deve compiere, Ric. 2022n. 17090 sez. S2 - ud. 13/10/2023 è quella di verificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia (Sez. 2 - , Ordinanza n. 18507 del 12/07/2018, Rv. 649591 –01 e Sez.
VI - 2 Ord., n. 18942 del 2020 non massimata) . Nel caso di specie il giudice, nella sostanza, ha verifica to l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare,tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, e ha ritenuto che l'importo della domanda non corrispondeva all'effettivo valore della controversia data l’evidente sproporzione rispetto a quanto poi effettivamente riconosciuto alla controparte anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale e,dunque, ha correttamente applicato il diverso valoredi riferimento.
4. Il ricorso è rigettato.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di Ric. 2022n. 17090 sez. S2 - ud. 13/10/2023 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norm