Cassation court dismisses appeal on compensation of costs where partial victory does not create reciprocal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Marino against the Catanzaro Court of Appeal's order regarding legal fee compensation. The appellants argued for reciprocal cost liability based on partial success, while the respondents claimed full compensation due to their overall victory. The court ruled that a partial reduction of the claimed amount does not constitute reciprocal liability under Article 91 of the Code of Civil Procedure, allowing the lower court to offset costs based on the limited success achieved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: A partial victory where the claim is significantly reduced does not create reciprocal liability for costs, permitting the court to offset expenses based on the limited success achieved.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22218/2018 R.G. proposto da: MARINO ANTONIO, MARINO PAOLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SANTUARIO REGINA APOSTOLI 27/A, presso lo studio dell’avvocato GRECO VALERIA, difesi personalmente ex art. 86 c.p.c.; -ricorrenti- contro MONTELEONE IDA, ELIA SABRINA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA TARANTO, 90, presso lo studio dell’avvocato DI FIORE ALESSANDRO, rappresentate e difese dall'avvocato BARBUTO ROSSANA; -controricorrenti- avverso l’ORDINANZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. cronol. 1605/2018, depositata il 15/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Gli avvocati Antonio e Paola Marino hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi avverso l’ordinanza n. cronol.1605/2018 della Corte d’appello di Catanzaro, depositata il 15 maggio 2018. Resistono con controricorso Ida Monteleone e Sabrina Elia.
2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c.
3. La Corte d’appello di Catanzaro era stata adita dagli avvocati Antonio e Paola Marino, in controversia ex art. 28 della l. n. 794 del 1942 e ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 (nella formulazione applicabile ratione temporis), con domanda di condanna delle clienti Ida Monteleone e Sabrina Elia (eredi di Claudio Elia) al pagamento delle spettanze per le prestazioni giudiziali rese in un giudizio di impugnazione proposto dalla IMPRESAF s.r.l. dinanzi alla stessa Corte d’appello ed iscritto al n. 629/2004 RG. I ricorrenti avevano domandato il pagamento di € 7.461,62, oltre spese generali, IVA e CPA ed interessi legali, come da nota specifica depositata in data 6 novembre 2008.
Le convenute avevano sollevato eccezione di compensazione, esponendo che l'avvocato Antonio Marino aveva incassato due assegni emessi dalla IMPRESAF s.r.l., uno di € 6.000,00 tratto sul Banco di Napoli in data 22 settembre 2009, all'ordine di Marino Antonio e quietanzato dall'avvocato Rosanna Giovinazzi in qualità di procuratore e domiciliatarioe per delega dell'avvocato Antonio Marino ed altro di € 7.000,00 tratto sul Banco di Napoli del 13 luglio 2009 all'ordine di Marino Antonio e quietanzato sempre dall'avvocato Rosanna Giovinazzi. Nella sentenza della Corte d’appello che aveva definito il giudizio presupposto, in ordine al quale gli avvocati Marino hanno agito per ottenere i loro onorari, l’importo di € 6.000,00 era stato imputato a spese legali portate dalla sentenza di primo grado e a quelle successive legate alle procedure esecutive e fallimentari int raprese, mentre l’importo di € 7.000,00 veniva qualificato come credito risarcitorio in favore degli eredi Elia, liquidato in primo grado in € 4.500,00 e maggiorato nella sentenza di appello degli interessi moratori medio tempore maturati.
L’ordinanza n. cronol. 1605/2018 della Corte d’appello di Catanzaro, pronunciata all’esito del procedimento ex art. 28 della l. n. 794 del 1942 ed ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, ha accolto detta eccezione di compensazione, alla luce di quanto statuito nella sentenza d’appello del 10 luglio 2010, passata in giudicato, a definizione del giudizio d'impugnazione proposto dalla IMPRESAF s.r.l. nei confronti degli eredi di Claudio Elia, difesi dagli avvocati Paola ed Antonio Marino. Tale sentenza aveva affermato: “occorre inoltre, detrarre anche i pagamenti dedotti e documentati dall'appellante Impresaf con la memoria di replica depositata il 30.4.2010 e complessivamente pari ad € 13.000,00 (v. assegno circolare del 13.7.2009 di € 7.000,00 ed assegno circolare del 22.9.2009 di € 6.000,00 e quietanze in atti).
La predetta somma di € 13.000,00 è stata versata nel corso della procedura prefallimentare instaurata con ricorso depositato dagli eredi di Elia Claudio, dopo l'inutile esperimento di una procedura esecutiva. Non avendo le parti indicato alcun criterio di imputazione dei predetti pagamenti, ritiene questa Corte che essi debbano essere imputati, secondo quanto disposto dall'art. 1193 cod. civ. al credito più antico e, quindi, prima di tutto, al credito risarcitorio liquidato dal primo giudice in € 4.500,00 e quindi, alle spese legali portate dalla sentenza di primo grado, liquidate in € 4.319,11 ed a quelle relative alle successive procedure esecutive e fallimentari intrapres e, pertanto il pagamento di € 7.000,00 eseguito il 14.7.2009 va imputato al credito risarcitorio mentre il pagamento di € 6.000,00 eseguito il 22.9.2009 alle spese legali”.
L'eccezione di compensazione è stata ritenuta fondata, in particolare, in relazione al pagamento fatto dalla IMPRESAF s.r.l. in data 14 luglio 2009 con assegno di € 7.000,00 di spettanza degli eredi di Claudio Elia ed emesso in favore dell'avvocato Antonio Marino, la cui quietanza recitava: “[l]a predetta somma viene versata a titolo di acconto del maggior dare preteso dagli eredi di Elia Claudio nella procedura concorsuale n. 4/09 (... ) restano salvi ed impregiudicati tutti i diritti, ragioni ed azioni rinvenienti dal giudizio pendente davanti alla Corte d'Appello di Catanzarola cui prossima udienza è stata fissata per il 2.2.2010”.
Difettando la prova che detto importo di € 7.000,00 fosse stato versato dai procuratori ai clienti, l'eccezione di compensazione è stata accolta entro tale cifra con un residuo in favore dei difensori di € 461,62.
4. Il primo motivo del ricorso degli avvocati Antonio e Paola Marino, che si svolge da pagina 6 a pagina 21, deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo, ovvero della “autorizzazione dei clienti ai procuratori e difensori e, quindi, dell'accordo fra gli uni e gli altri alla prosecuzione del ricorso per fallimento o all'alternativo pagamento in viastragiudiziale da parte del legale rappresentante di lmpresaf al solo fine di recuperare le spese legali della Causa di primo grado n°122/1973 R.G. del Tribunale di Catanzaro, definita con l'appellata sentenza n°1293/2003, dell’Atto di Precetto, con procura a margine di Elia Claudio, notificato ad lmpresaf il 20.5.2004 in forza di tale sentenza, del pignoramento esitato nel Verbale di Pignoramento Infruttuoso del 6.8.2004; del Rinnovo Atto di Precetto, notificato il 12.11.2005, con procura a margine degli eredi di Elia Claudio, conferita anche per l'esecuzione e per gli eventuali giudizi successivi; del Ricorso per dichiarazione di fallimento n° 4/2009 R.G. del Tribunale di Crotone e del procedimento conseguitone nei confronti di lmpresaf e nell'interesse degli eredi di Elia Claudio, in forza della detta procura rilasciata agli scriventi a margine delpredetto Rinnovo Atto di Precetto”.
Il motivo prosegue, poi, con l’illustrazione diun lungo elenco di atti e documenti, alcuni integralmente riprodotti, al fine di comprovare l’attività professionale profusa, per poi osservare che tale fatto, se preso in esame, “ avrebb e condotto all'accertamento dell'esistenza del credito reclamato dagli avvocati Marino in relazione a spese, compensi ed accessori del giudizio di appello n° 629/2004 R.G. C.d.A. CZ, che non poteva essere stato soddisfatto prima della conclusione della stessa causa di appello e men che meno compensato, prima che essa finisse con un credito risarcitorio ancora all'epoca illiquido e inesigibile soprattutto in assenza - riconosciuta da controparte - di mandato a riscuotere a tale titolo”.
Il secondo motivo di ricorso (pagg. 21-27) denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 1720 e 2233 c.c., assumendo che “[l]eccezione di compensazione è stata illegittimamente accolta in forza di un'imputazione di pagamento che la sentenza n° 735/2010 della Corte di Appello di Catanzaro (emessa a definizione del giudizio n°629/2004 R.G., nel quale i ricorrenti avevano svolto l'attività professionale per i cui compensi hanno introdotto il ricorso ex art.702 bis c.p.c. n°1934/2017 R.G.) aveva - peraltro in dichiarata violazione degli articoli 101 e 345 c.p.c. - operato nel rapporto fra l'I.M.P.R.E.S.A.F. e gli eredi di Elia Claudio, che purtroppo non intesero proporre l'impugnazione consigliata dagli odierni ricorrenti e neppure procedere al recupero delle somme liquidate in loro favore con la stessa sentenza”.
Il terzo motivo di ricorso (pagg. 27-28) lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 1241, 1242 e 1243 c.c., per avere l’ordinanza impugnata ritenuto “liquidi ed esigibili nei confronti degli Avvocati Marino e - rispettivamente - degli eredi di Elia Claudio un inesistente debito per restituzione di somme a titolo di risarcimento e un debito per prestazioniprofessionali, ossia due debiti che, all'epoca in cui gli assegni furono incassati, e, cioè, al momento in cui si sarebbe dovuta verificare la loro coesistenza, richiesta dall'art. 1241 c.c., neppure esistevano ed, a fortiori, neppure potevano essere stat i liquidati”, nonché “liquido ed esigibile nello stesso importo (di € 6.000,00, determinato dasentenza valida solo tra le parti e non tra alcune di queste e i relativi procuratori e difensori) dell'obbligazione di lmpresaf s.r.l. nei confronti degli eredi di Elia Claudio il debito di questi ultimi nei confronti degli avvocati Marino, che - invece - era stato già liquidato e pagato con il versamento di una somma superiore (€ 13.000,00) dal debitore (lmpresaf) dei debitori (eredi Elia) e che - al limite - la Corte territoriale, adita ex art. 702 bis, avrebbe dovuto liquidare secondo tariffa, giusta le note specifiche in atti”.
5. I primi tre motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente e si rivelano infondati per le ragioni di seguito esposte. 5.1. Quanto in via preliminare al primo motivo, riferito dai ricorrenti al parametro dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’interpretazione di questa Corte ha chiarito come la riformulazione di tale norma, operata dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. Unite, n. 8053 del 2014). Costituisce, allora, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante.
E’ quindi inammissibile l’invocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. per sostenere che, dal complessivo esame dei documenti prodotti e delle allegazioni difensive, sarebbe risultato un accordo fra i legali e i loro clienti per proseguire nel contenzioso o per ottenere dalla controparte il pagamento delle spese processuali maturate. Tale valutazione non può essere compiuta per la prima volta in sede di legittimità invocando dalla Corte di cassazione, come auspicano i ricorrenti, un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in maniera da pervenire ad una diversa ricostruzione delle vicende del rapporto di patrocinio, che peraltro, come si vedrà nell’esaminare il secondo ed il terzo motivo, risulta priva di decisività, ovvero di idoneità a comportare una diversa decisione della lite in esame. 5.2.
I contorni del thema decidendum definito nell’ordinanza impugnata appaiono, in realtà, semplici. Gli avvocati Antonio e Paola Marino hanno azionato nei confronti delle clienti Ida Monteleone e Sabrina Elia (eredi di Claudio Elia) un credito da loro vantato per il pagamento dei compensi inerenti alle prestazioni giudiziali svolte in un giudizio di impugnazione proposto dalla IMPRESAF s.r.l. dinanzi alla Corte d’appello di Catanzaro. Il credito degli avvocati Marino è stato richiesto nell’importo di € 7.461,62, oltre spese generali, IVA e CPA ed interessi legali, come da nota specifica depositata in data6 novembre 2008.
La Corte d’appello, su eccezione delle convenute, ha integralmente riconosciuto il credito domandato dagli attori ed ha, altresì , accertato un controcredito spettante ad Ida Monteleone e Sabrina Elia verso gli avvocati Antonio e Paola Marino, dell’importo di € 7.000,00, pari a quello portato da un assegno emesso in data 14 luglio 2009 in favore di Antonio Marino dalla IMPRESAF s.r.l., controparte soccombente, trattandosi di somma di pertinenza delle clienti che l’avvocato aveva tuttavia omesso di restituire loro. A confutazione delle ragioni esposte nel secondo e nel terzo motivo di ricorso, deve considerarsi che, a norma dell'art. 1242, comma 1, c.c., la compensazione produce il suo effetto estintivo ipso iure dal giorno in cui si verifica la coesistenza dei due debiti, essendo a tal fine indifferente il momento in cui essi sono sorti.
Da ciò discende che il credito sorto anteriormente deve necessariamente venire in considerazione nel complessivo suo importo di capitale e interessi, dovendosi evitare che la compensazione si risolva nell'evidente ed ingiusta situazione di sacrificio di una delle parti (Cass. n. 4983 del 2004). Nella specie, la coesistenza dei due crediti si è verificata al momento della pronuncia della sentenza d’appello del 10 luglio 2010, momento in cui il diritto dei due legali al compenso è divenuto esigibile, mentre all’epoca dell’incasso dell’assegno del 14 luglio 2009 era dapprima sorto il credito restitutorio in capo ad Ida Monteleone e Sabrina Elia.Proprio perché la compensazione opera per legge fin dal giorno della oggettiva coesistenza dei due debiti reciproci, la relativa pronuncia del giudice riveste un carattere semplicemente dichiarativo e, quindi, intrinsecamente retroattivo (Cass. n. 2705 del 1981; n. 1532 del 1975).
La Corte d’appello di Catanzaro si è perciò limitata a verificare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito di Ida Monteleone e Sabrina Elia, nascente dall’obbligo degli avvocati Antonio e Paola Marino di rimettere alle clienti l’importo di € 7.000,00, ricevuto dalla IMPRESAF s.r.l. nell’esecuzione del loro mandato difensivo, non essendo stato accertato che i legali avessero espressamente pattuito con le clienti di trattenere tale somma e intendendosi la stessa come liquidata giudizialmente a titolo risarcitorio. In tal senso, l’ordinanza impugnata ha dichiarato l’estinzione per compensazione degli opposti debiti per la quantità corrispondente, presupponendo l'autonomia dei rapporti obbligatori ai quali i debiti delle parti si riferivano.
Viceversa, i ricorrenti, sostenendo l’illegittimità della compensazione acclarata, hanno irritualmente dedotto la necessità di un più complesso conteggio di dare ed avere, inerente alla definizione delle reciproche obbligazioni nell’ambito di un rapporto unico, come se si trattasse di determinare il saldo a favore dell’una o dell’altra parte previo accertamento delle rispettive posizioni attive e passive. Si tratta di allegazione in ordine alla quale non si specifica, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., come e quanto fosse stata oggetto di discussione tra le parti nel pregresso processo di merito e che non è comunque verificabile per la prima volta in sede di legittimità.
6. Il quarto motivo di ricorso denuncia, infine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. quanto alla pronuncia di compensazione delle spese, stante la soccombenza delle eredi di Claudio Elia. Al riguardo, la Corte d’appello di Catanzaro ha affermato: “[a]ttesa la parziale reciproca soccombenza le spese del presente giudizio possono venir interamente compensate”. La statuizione di compensazione delle spese è erroneamente motivata, ma il dispositivo può dirsi conforme a diritto (art. 384, comma 4, c.p.c.). Il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. va inteso, effettivamente, nel senso che la parte vittoriosa non può essere condannata, neppure per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, salvo il caso di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa.
Non integra, così, il presupposto della soccombenza la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale (nella specie, a fronte di domanda di € 7.461,62, oltre accessori, sono stati liquidati€ 461,62). Esclusa in tale evenienza la configurabilità di una soccombenza reciproca, il giudice di merito può, tuttavia, tener conto del limitatissimo accoglimento della domanda per l'eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese, ove tale esito sia riconducibile (come nella specie, in forza della dichiarata compensazione) ad una di quelle sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come si spiega nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 (Cass.
Sezioni Unite, n.32061 del 2022).
7. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, regolandosi secondo soccombenza le spese processuali del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo in favore delle controricorrenti. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'a rt. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quaterall'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese sostenute nel giudizio di cassazione dalle controricorrenti, che liquida in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell’avvocato Rossana Barbuto. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il