Ordinanza Interlocutoria — n. 28783/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17912/2021 R.G. proposto da : PAGLIARANI VITERBA -ricorrente- contro CASADEI VINCENZO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 661/2021 depositata il 29/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Presidentedr. MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Vincenzo Casadei chiese al Tribunale di Forlì la declaratoria di inesistenza di una servitù di passaggio coattivo di condutture sul proprio giardino, che Viterba Pagliarani pretendeva di avere.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 378 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 28783/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : PAGLIARANI VITERBA -ricorrente- contro CASADEI VINCENZO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 661/2021 depositata il 29/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Presidentedr. MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Vincenzo Casadei chiese al Tribunale di Forlì la declaratoria di inesistenza di una servitù di passaggio coattivo di condutture sul proprio giardino, che Viterba Pagliarani pretendeva di avere.
Parole chiave
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C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17912/2021 R.G. proposto da : PAGLIARANI VITERBA -ricorrente- contro CASADEI VINCENZO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 661/2021 depositata il 29/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Presidentedr. MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Vincenzo Casadei chiese al Tribunale di Forlì la declaratoria di inesistenza di una servitù di passaggio coattivo di condutture sul proprio giardino, che Viterba Pagliarani pretendeva di avere.
Costei, costituendosi, resistette e domandò in via riconvenzionale il risarcimento dei danni, derivati ai suoi impianti dalle radici presenti nell’area. In esito all’istruzione probatoria, il giudice adito respinse la domanda dell’attore, ritenendo che la presenza di servitù attive e passive fosse menzionata nel contratto di acquisto dei danti causa di entrambe le parti. A seguito dirituale impugnazione del Casadei, la Corte d’appello di Bologna accolse parzialmente il gravame, con sentenza n. 661 depositata il 16 febbraio 2021, dichiarando l’inesistenza del diritto di servitù di passaggio sulla proprietà dell’appellante, ordinando la rimozione delle condutture a servizio della sua esclusiva proprietà.
Il giudice di secondo grado affermò che l’atto di acquisto stipulato dai genitori della Pagliarani, contenente una clausola astrattamente idonea a costituire il diritto di servitù non sarebbe stato opponibile al Casadei, giacché non ancora trascritto al momento dell’acquisto da parte dei danti causa di quest’ultimo. Inoltre, dall’esame del rogito di acquisto dello stesso Casadei, non sarebbe emerso alcun idoneo richiamo allaservitù passiva. Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione Viterba Pagliarani, sulla scorta di tre motivi.
Si è costituito con controricorso Vincenzo Casadei, depositando altresì memoria ex art. 378 c.p.c., in prossimità dell’udienza in camera diconsiglio. RAGIONI DI DIRITTO Nella memoria ex art. 378 c.p.c., il controricorrente focalizza in particolare l’attenzione sul fatto che la fattispecie sarebbe analoga a quella scrutinata dalla terza sezione di questa Corte, che ha disposto – con ordinanza interlocutoria n. 20176 del 2023 – la trasmissione degli atti al Primo Presidente, in vista di un possibile pronunciamento delle Sezioni Unite. Orbene, posto che il problema sollevato in quell’ordinanza parrebbe essere analogo a quello posto dal Casadei nel suo controricorso, in cui ha contestato, sotto vari profili, la validità della procura speciale rilasciata dalla ricorrente, appare opportuno rinviare il processo a nuovo ruolo, in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite P. Q.
M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Rom