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Ordinanza — n. 28781/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal ruling on administrative fine prescription interruption against solidary obligee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28781/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Milan Court of Appeal's decision dismissing the Province of Pavia's appeal regarding an administrative fine for illegal waste transport. The lower court had ruled that the five-year prescription period began from the notification date, holding the interruption valid only against the solidary obligee. The Supreme Court found this reasoning flawed because the interruption of prescription against one solidary obligee automatically extends to the others under Article 1310 of the Civil Code, regardless of who physically committed the violation. Consequently, the case was remitted to a different composition of the Milan Court of Appeal to verify the notification's validity against the actual violator.

Regesto Legislator

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Art. 1310 c.c.; Art. 28 l. n. 689/1981: In administrative sanctions, an act interrupting the prescription period against one solidary obligee produces effects against all co-obligants, making the timing of notification against the actual violator decisive for the validity of the fine.

Parole chiave

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administrative sanctions prescription interruption solidary obligees notification timing civil code art 1310 waste transport cassation remand esportazione di rifiuti

Disposizioni normative citate

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Art. 1310 c.c.
689 del 1981, produce effetti anche nei confronti degli altri coobbligati, ai sensi dell'art. 1310 c.c., stante il richiamo contenuto nell'art.
Art. 28 l. n. 689 del 1981
Art. 149 c.p.c.
articolo 149 c.p
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazionee falsa applicazione dell’articolo 149 c.p.c.
articolo 2963 c.c
Infine , anche volendo ritenere valida la notifica del verbale di accertamento all’obbligata in solido in data del 7 marzo 2013 , la notifica sarebbe comunque tempestiva in quanto inviata il 5 marzo 2018 e ricevuta l’8 marzo 2018,ultimo giorno utile ai sensi dell’articolo 2963 c.c.
art. 1310 c.c
689 del 1981, produce effetti anche nei confronti degli altri coobbligati, ai sensi dell'art. 1310 c.c., stante il richiamo contenuto nell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sent. n. 19143 del 2017
Nella specie non rileva il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario , peraltro , secondo la giurisprudenza di questa Corte non applicabile all’atto interruttivo della prescrizione(Sez. 2, Sent. n. 19143 del 2017, Rv.
Sez. 3, Ord. n. 1550 del 2018
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31723/2021 R.G. proposto da: PROVINCIA DI PAVIA, elettivamente domiciliata in ROMA , Via Giunio Bazzoni, n. 3, presso lo studio dell’avvocato BEATRICE AURELI che lo rappresenta e difende); -ricorrente - contro PICCHIO ECO SRL; -intimata - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2037/2021 depositata il 28/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 27/09/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA Ric. 2021n. 31723sez. S2 - ud. 27 /0 9 /2023 1. La Provincia di Pavia notificava alla società Picchio Eco srl, quale obbligata in solido, il verbale di accertamento elevato dal personale della Polizia Stradale di Pavia a carico di Giovanni Mario Cappa in relazione alla contestazione di trasporto di rifiuti in assenza di prescritto formulario,ai sensi dell’articolo 193 del d.lgs. n. 152 del2006, punito ai sensi dell’articolo 258, comma quattro, del medesimo decreto.

In particolare, era contestato al Cappa di aver effettuato un trasporto di rifiuti non pericolosi pari ad un peso di kg. 8 . 320 a fronte dei 500 dichiarati nel formulario,come accertato dalla polizia locale del luogo dove il trasgressore era diretto.

2. Avverso l’ordinanza ingiunzione la società Picchio Eco srl proponeva ricorso avanti il Tribunale di Pavia.

3. La Provincia di Pavia si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell’ordinanza ingiunzione.

4. Il T ribunale di Pavia rigettava il ricorso , confermando il provvedimento opposto.

5. La società Picchio Eco srl proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

6. L a C orte d’appello accoglieva il gra vam e e annullava l’ordinanza ingiunzione n.75 del 28 febbraio 2018 della P rovincia di Pavia. In particolare , la C orte d’ A ppello di Milano riteneva assorbente il motivo di appello avente ad oggetto l’eccezione di prescrizione rigettata dal primo giudice. A tal proposito riteneva documentalmente provato che la condotta contestata con l’ordinanza ingiunzione opposta si era verificata il 5 marzo 2013, mentre il verbale di accertamento era stato notificato il successivo 7 marzo 2013. Il suddetto verbale aveva certamente interrotto la Ric. 2021n. 31723sez. S2 - ud. 27 /0 9 /2023 prescrizione ma il dies a quo dal quale far decorrere il termine quinquennale doveva comunque decorrere da tale ultima data. Infatti, quando il termine di prescrizione riguarda non giorni ma mesi o anni nella computazione dello stesso deve essere considerato anche il dies a quo, dato anche l’inequivoco tenore letterale dell’articolo 2963, comma 4 , c.c.. I successivi motivi dovevano ritenersi assorbiti.

7. La provincia di Pavia ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso.

8. La società Picchio Eco è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazionee falsa applicazione dell’articolo 149 c.p.c. in relazione alla scissione del momento di perfezionamento della notifica, omesso esame di un fatto storico la cui esistenza risulti dal testo della sentenza oggetto di discussione tra le parti, errore di diritto, erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa. La censura si appunta sulla asserita erronea affermazione della Corte d’Appello dell’intervenuta prescrizione quinquennale in capo alla ricorrente in applicazione dell’articolo 28 della l. n. 689 del 1981.

I nfatti , premesso che l’ordinanza ingiunzione era stata emessa il 28 febbraio 2018 e spedita per la notificazione il 5 marzo 2018, a parere del ricorrente dovrebbe tenersi conto del principio della scissione degli effetti della notifica tra notificante e destinatario. Tale principio sancito dalla Corte Costituzionale per gli atti di giudiziari dovrebbeestendersi ad ogni tipo di notificazione e, dunque, anche alle notificazion i a mezzo posta degli atti della pubblica amministrazione. Le stesse Sezioni Unite con la sentenza Ric. 2021n. 31723sez.

S2 - ud. 27 /0 9 /2023 n.12332 del 2017 hanno applicato il principio della scissione degli effetti della notifica anche agli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio. D’altra parte, l’articolo 14 della l. n. 689 del 1981 rinvia alle modalità previste dal Codice di procedura civile per l’effettuazione delle notifiche. Inoltre, la P rovincia ricorrente sostiene che i termini di decorrenza della prescrizione ai sensi dell’articolo 28 dovrebbero computarsi a partire dal 20 marzo 2013 data di notifica del verbale di accertamento dell’illecito al trasgressore .

Infine , anche volendo ritenere valida la notifica del verbale di accertamento all’obbligata in solido in data del 7 marzo 2013 , la notifica sarebbe comunque tempestiva in quanto inviata il 5 marzo 2018 e ricevuta l’8 marzo 2018,ultimo giorno utile ai sensi dell’articolo 2963 c.c. dovendosi escludere il giorno iniziale 1.1 Il motivo di ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione. Nella specie non rileva il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario , peraltro , secondo la giurisprudenza di questa Corte non applicabile all’atto interruttivo della prescrizione(Sez. 2, Sent. n. 19143 del 2017, Rv. 644990 - 01) .

Infatti, l a Provincia ricorrente ha dedotto di aver notificato il verbale di accertamento interruttivo della prescrizione oltre che alla Picchio Srl in data 7 marzo2013 ancheal trasgressore materiale e coobbligato in solido(Giovanni Mario Cappa) in data 20 marzo 2013. La Corte d’Appello , pertanto, non ha tenuto conto dell’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui: In tema di sanzioni amministrative, l'atto interruttivo della prescrizione nei Ric. 2021n. 31723sez. S2 - ud. 27 /0 9 /2023 confronti di uno dei coobbligati in solido, nelle ipotesi previste dall'art. 6 della l. n. 689 del 1981, produce effetti anche nei confronti degli altri coobbligati, ai sensi dell'art. 1310 c.c., stante il richiamo contenuto nell'art. 28 della citata legge alla disciplina del codice civile per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione; al riguardo non rileva se il soggetto nei cui confronti è stata interrotta la prescrizione è quello che ha materialmente commesso la violazione o colui al quale la legge estende la corresponsabilità nel pagamento della relativa sanzione, non potendosi distinguere, ai fini di cui al citato art. 1310 c.c., fra coobbligati solidali.

L'estensione degli effetti degli atti interruttivi della prescrizione non si verifica, invece, nella diversa ipotesi, prevista dall'art. 5 della legge predetta, del concorso dipiù persone nella commissione della violazione, poiché in tal caso difetta il vincolo della solidarietà fra i coobbligati, ciascuno dei quali è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa per intero(Sez. 3 , Ord . n. 1550 del 2018 ) . La sentenza, pertanto, deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello che dovrà verificare la regolarità della notifica del verbale di accertamento effettuato in data 20 marzo 2013 nei confronti d el trasgressore materiale e coobbligato in solido,ai fini della verifica dell’interruzione del decorso del termine di prescrizione ex art. 28 l. n. 689 del 1981 anche nei confronti della ricorrente e della conseguente tempestività della notifica dell’ordinanza ingiunzione opposta.

2. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Ric. 2021n. 31723sez. S2 - ud. 27 /0 9 /2023

P.Q.M.

3. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese