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Ordinanza — n. 28751/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28751/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28751/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.163/2021 R.G. proposto da : VAMBERTI FRANCESCA, MARTINI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato IMBARDELLI FABRIZIO (MBRFRZ53M11D086X) rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNELLI GIOVANNI (GVNGNN44D10G491L) -ricorrenti- contro CASSAI GRAZIELLA, BONINI ELVIRA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1637/2020 depositata il 07/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Presidente dr.MAURO MOCCI.

Regesto Legislator

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art. 345 c.p, art. 112 c.p; Ordinanza — n. 28751/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La seconda doglianza è volta ad invocare la nullità della sentenza, in relazione all’art. 112 c.p.c., per violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe omesso di valutare la richiesta di accoglimento dell’impugnazione e, per l’effetto, il rigetto dell’originaria domanda attrice.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per infrazione stradale diritto di passo infrazione alle norme della circolazione impedimenti all'allontanamento modificazione della servitù distanza dalla strada pubblica

Disposizioni normative citate

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art. 345 c.p
RAGIONI DI DIRITTO 1) Mediante la prima censura, i ricorrenti assumono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione alla ritenuta inammissibilità dell’allegazione della servitù pedonale, ex art.
art. 112 c.p
La seconda doglianza è volta ad invocare la nullità della sentenza, in relazione all’art. 112 c.p.c., per violazione dell’art.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.163/2021 R.G. proposto da : VAMBERTI FRANCESCA, MARTINI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato IMBARDELLI FABRIZIO (MBRFRZ53M11D086X) rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNELLI GIOVANNI (GVNGNN44D10G491L) -ricorrenti- contro CASSAI GRAZIELLA, BONINI ELVIRA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1637/2020 depositata il 07/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Presidente dr.MAURO MOCCI.

FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 1637 del 7 settembre 2020, la Corte d’appello di Firenze rigettava il gravame proposto da Francesca Vamberti e Giuseppe Martini contro Elvira Bonini e Graziella Cassai, così confermando la sentenza del Tribunale di Pistoia, che aveva ordinato agli appellanti di cessare il parcheggio di auto e mezzi di proprietà loro, o di amici o parenti, a lato di una stradella, su cui le controparti godevano di una servitù di passaggio. Rilevava il giudice di secondo grado che, in ordine alla diminuzione dell’esercizio della servitù per effetto della riduzione dell’ampiezza del passaggio, gli appellanti non avevano sollevato in primo grado alcuna questione circa l’accertamento del contenuto della servitù, sicché la suddetta domanda avrebbe dovuto reputarsi inammissibile.

Per la cassazione della predetta sentenza ricorrono Francesca Vamberti e Giuseppe Martini, sulla scorta di due motivi. Elvira Bonini e Graziella Cassai, ritualmente citate, sono rimaste intimate. RAGIONI DI DIRITTO 1) Mediante la prima censura, i ricorrenti assumono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione alla ritenuta inammissibilità dell’allegazione della servitù pedonale, ex art. 360 n. 4 c.p.c. La Corte di merito avrebbe erroneamente ravvisato una mutatio libelli sul presupposto che l’allegazione circa la natura pedonale del passaggio fosse fondata su una situazione giuridica esposta per la prima volta in appello, laddove invece la nuova deduzione avrebbe dovuto ritenersi ricompresa, sotto il profilo quantitativo, nella questione prospettata in primo grado.

2) La seconda doglianza è volta ad invocare la nullità della sentenza, in relazione all’art. 112 c.p.c., per violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe omesso di valutare la richiesta di accoglimento dell’impugnazione e, per l’effetto, il rigetto dell’originaria domanda attrice.

3) Il primo motivo è fondato. 3.1) La Corte d’appello ha testualmente affermato “…E’ pacifico che nella scrittura del 28.09.1923 era stata costituita una servitù di passo. Costituendosi in primo grado Vamberti e Martini avevano contestato che la domanda formulata da Cassai e Bonini era infondata in quanto l’attività posta in essere dagli attuali appellanti non determinava alcuna limitazione al diritto di servitù come esercitato sulla strada…in primo grado Vamberti e Martini non avevano eccepito né svolto domanda per l’accertamento del contenuto della servitù, essendosi limitati a sostenere che il parcheggio non determinava alcun impedimento all’esercizio della servitù, pertanto inammissibile è la domanda avanzata in questo grado da Vamberti e Martini volta alla contestazione del contenuto della servitù di passaggio, se anche carrabile, in virtù della scrittura del 28.09.1923”. 3.2) In tal modo, la Corte distrettuale si è posta in evidente contrasto con il principio, più volte affermato da questa Suprema Corte, per il quale la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti "autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova.

Non viola, pertanto, il divieto dello "ius novorum" in appello la deduzione da parte dell'attore - ovvero il rilievo " ex officio iudicis " - di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio o della difesa del convenuto (Sez. 2, n. 23565 del 23 settembre 2019; Sez. 2, n. 3089 del 13 febbraio 2007; Sez. 2, n. 3192 del 4 marzo 2003). 3.3) Sotto diverso profilo, la sentenza impugnata neppure ha tenuto conto che la variazione della domanda rientrava nel thema decidendum, sulla scorta di una giurisprudenza ormai consolidata, per la quale non si esclude la possibilità della modifica del "petitum" o della "causa petendi" della domanda originariamente formulata, purché rimanga immutata la situazione sostanziale dedotta in giudizio e non sia provocata alcuna compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi del processo (Sez.

U, n. 22404 del 13 settembre 2018; Sez. U, n. 12310 del 13 settembre 2015; Sez. 6-2, n. 20898 del 30 settembre 2020; Sez. 3, n. 4031 del 16 febbraio 2021; Sez. 3, n. 31078 del 28 novembre 2019). Il secondo motivo resta assorbito. La sentenza impugnata va dunque cassata ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, dovrà riesaminare l’intera vicenda, alla luce del principio sopra esposto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche