Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28710/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding maritime domain boundary delimitation due to lack of qualified possession and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28710/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by the heirs of Valenti against the lower court's decision denying their claim of usucapion over maritime domain land. The appellants argued that the boundary delimitation procedure was invalid because they were not properly notified or present, violating Article 32 of the Navigation Code, while the lower court found the land remained state property due to the lack of qualified possession required for usucapion. The supreme court upheld the dismissal, ruling that the administrative procedure was not flawed and that the appellants failed to prove the necessary conditions for acquiring ownership through long-term possession.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 32 Codice della navigazione; Art. 1158 c.c.: The boundary delimitation procedure between the State and private parties is not opposable to interested parties who were excluded from the process, and usucapion requires qualified possession which is absent if the holder merely holds a concession without ownership intent.

Parole chiave

Generato dall'IA
maritime domain delimitation usucapion requirements qualified possession procedural opposability Navigation Code Article 32 civil procedure appeal state property rights concedente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 32 Codice della navigazione
c.p.c., la violazione dell’art. 32 del Codice della navigazione per non avere il ricorrente presenziato alle operazioni di delimitazione del confine demaniale tra amministrazione dello Stato ed i privati, sicchè tale attività non sarebbe allo stesso opponibile.
Art. 1158 c.c.
c.p.c., la violazione dell’art. 1158 c.c. e dell’art.
Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.
Art. 13, comma 1-bis dello stesso art. 13 del DPR 115/2002
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.
art. 167 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 167 c.p.c.
articolo 166 c.p
In particolare il ricorrente ritiene che l'amministrazione fosse ormai decaduta dalla possibilità di proporre domanda riconvenzionale perché non si era costituita nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, come prescrittodall'articolo 166 c.p.c., come modificato dall'articolo 10 l.
art. 1158 c.c
c.p.c., la violazione dell’art. 1158 c.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 887/2018 R.G. proposto da: VALENTI SALVATORE, VALENTI ANNA, VALENTI ANTONIETTA, VALENTI FERNANDO, VALENTI MARIA, in qualità di eredi di VALENTI FRANCESCO domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ZURZOLO SALVATORE (ZRZSVT65C03H501G) -ricorrenti- contro AGENZIA DEL DEMANIO, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende - controricorrente - nonchè AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE, rappresentata e difeso dagli avvocati SANTAMARIA CARMINE (SNTCMN52R22D624B), CARNOVALE EUGENIO (CRNGVT54M22H742W) -controricorrente- nonchè MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE; -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA n. 377/2017depositata il 22.6.2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA La presente controversia trae origine nel 1984 allorché Valenti Francesco chiese al Tribunale di Catanzaro di accertare che il terreno sito nel comune di Monasterace con sovrastante fabbricato di tre piani, oggetto di ingiunzione di rilascio e rimessione in pristino della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, non faceva parte del demanio marittimo ed era stato da lui acquisito in proprietà perusucapione. In particolare l'attore assumeva che l'area in contestazione, utilizzata per la costruzione di un cinema ed abitazione e per la restante parte ad uso agricolo, non fosse ricompresa nel demanio marittimo perché facente parte di un più ampio appezzamento di terreno espropriato nel 1952 ai danni della marchesa Di Francia Ester dall’Opera per la Valorizzazione della Sila, cui era affidata l’attuazione della riforma fondiaria.

A seguito di dichiarazione di incompetenza, il procedimento venne riassunto innanzi al Tribunale di Reggio Calabria. Il Tribunale rigettò la domanda. La sentenza venne confermata dalla Corte d'appello di Reggio Calabria con motivazione parzialmente diversa. Dalla ricostruzione effettuata dalla Corte d'appello di Reggio Calabria emergeva che, con atto del 1965, avente durata annuale rinnovato fino al 1977, era stata data in concessione al signor Valenti Francesco un'area demaniale marittima di circa 3200 mq, proprio allo scopo di mantenere su 344 mq un manufatto in muratura ad uso di sala cinematografica e la restante parte ad uso agricolo, previa corresponsione di un canone.

Una quota dell'area concessa a Salvatore Valenti di mq 1400 circa era stata poi esclusa dal demanio marittimo e, in relazione a detta area, egli aveva chiesto il rinnovo della concessione o l’acquisto. La Corte d’appello escluse, inoltre, che i terreni di cui era stata chiesta l’usucapione fossero ricompresi in alcune aree successivamente espropriate sulla base delle risultanze della CTU; anche se mancavano i catastali dei terreni espropriati, dalla descrizione dell’area contenuta nel decreto di esproprio del 1952 si ricavava che essi confinavano con gli arenili demaniali ma erano compresi nel decreto di esproprio.

La Corte d’appello accertò che l’arenile demaniale era stato individuato nel 1961 attraverso il verbale di delimitazione, redatto ai sensi dell’art.32 del Codice della Navigazione, costituente il primo atto formale di definizione dell’arenile marittimo tracciato dall'amministrazione marittima nel contraddittorio con i privati e con l'ente espropriante; tuttavia, dall’esame di tale verbale risultava che i terreni oggetto di causa erano ricompresi nell’area demaniale marittima e non in quella intestata all’Opera per la Valorizzazione della Sila.

In ogni caso, conclude il giudice d’appello, la natura demaniale marittima del bene controverso costituiva argomento secondario rispetto alla rilevata mancanza dei presupposti dell'usucapione, difettando, alla data della proposizione della domanda, il requisito del possesso qualificato in capo all'attore, stante la iniziale mera detenzione dell'intera area da parte di Valenti Francesco a titolo di concessionario, durata poi sino al 1976/77. Avverso la sentenza della Corte d’appello, ha proposto ricorso per cassazione Valenti Salvatore, in proprio e quale procuratore speciale di Valenti Anna, Valenti Antonietta, Valenti Fernando, Valenti Maria sulla base di quattro motivi.

Hanno resistito con distinti controricorsi l’Agenzia del Demanio e l’ARSAC. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 167 c.p.c. per non avere il giudice d'appello dichiarato l'inammissibilità della domanda restitutoria e risarcitoria proposta in via riconvenzionale dall'amministrazione finanziaria nel giudizio di primo grado, nonostante la sua tardività. In particolare il ricorrente ritiene che l'amministrazione fosse ormai decaduta dalla possibilità di proporre domanda riconvenzionale perché non si era costituita nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, come prescrittodall'articolo 166 c.p.c., come modificato dall'articolo 10 l. n. 353/1990.

Il motivo è infondato. In disparte la novità della deduzione in sede di legittimità-in quanto i motivi di nullità si convertono in motivi di impugnazione- va rilevato che al procedimento in esame non si applica la disciplina prevista dalla L.353/90, trattandosi di giudizio riassunto iniziato prima dell'entrata in vigore della citata legge. Infatti, l'articolo 92 della citata riforma prevede l'entrata in vigore della legge dal 1 gennaio 1993 e, pertanto, il relativo giudizio era soggetto alla disciplina previgente, che non prevedeva l’obbligo per il convenuto di proporre domanda riconvenzionale nel termine di venti giorni antecedenti l’udienza di prima comparizione, a pena di inammissibilità.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omessa valutazione del fatto decisivo, costituito dalla circostanza che il fabbricato di 450 mq ubicato sulla particella 23 del foglio 17 del Comune di Monasterace non avrebbe mai costituito oggetto di contestazione da parte del demanio, che invece avrebbe contestato l'occupazione del terreno di 1050 mq retrostante il fabbricato. La sentenza, pertanto, estenderebbe la demanialità del bene oltre l'originaria contestazione della Capitaneria di porto di Reggio Calabria contenuta nell'ordinanza di ingiunzione del 1984.

Il motivo è inammissibile. Il ricorrente non deduce l’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio ma sollecita una diversa interpretazione della domanda di usucapione sulla base di deduzioni generiche laddove la Corte di merito ha accertato che il compendio immobiliare oggetto della domanda di usucapione insisteva su un più ampio terreno demaniale marittimo dato in concessione al Valenti con scadenza nel 1977 proprio allo scopo di mantenervi quel manufatto. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce, ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., la violazione dell’art. 32 del Codice della navigazione per non avere il ricorrente presenziato alle operazioni di delimitazione del confine demaniale tra amministrazione dello Stato ed i privati, sicchè tale attività non sarebbe allo stesso opponibile. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., la violazione dell’art. 1158 c.c. e dell’art. 32 del Codice della navigazione perché il procedimento di delimitazione del confine non sarebbe opponibile al Valenti e all’ESAC perché esclusi dal procedimento in violazione dell'articolo 32 del codice della navigazione; conseguentemente, il terreno foglio 17, particella 23 del Comune di Monasterace era rimasto di proprietà dell'ERSAC ed espropriato durante la riforma agraria dall'Ente alla marchesa Di Francia Ester . Il ricorrente sostiene che il verbale e il procedimento di delimitazione del confine tra il demanio marittimo ed i privati è atto che ha effetto tra le parti ove si sia formato nel rispetto del principio del contraddittorio, con la sottoscrizione e la partecipazione di tutte le parti che vi hanno interesse e che, ai sensi dell'articolo 32 del codice della navigazione, hanno diritto ad essere avvisati dell'avvio del procedimento di delimitazione.

In mancanza, la delimitazione lascerebbe immutata la situazione giuridica preesistente senza alcuna incidenza sulla stessa. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili. In primo luogo, non è deducibile in sede di legittimità un vizio del procedimento amministrativo nell’ambito del quale le parti interessate potevano intervenire e presentare le proprie osservazioni. In ogni caso, secondo il giudice d’appello, la natura demaniale marittima del bene controverso costituisce argomento secondario rispetto alla rilevata mancanza dei presupposti dell'usucapione, difettando, alla data della proposizione della domanda, il requisito del possesso qualificato in capo all'attore, stante la iniziale mera detenzione dell'intera area da parte di Valenti Francesco a titolo di concessionario, durata poi sino al 1976/77.

Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5600,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito per l’Agenzia del Demanio, ed oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge per l’ARSAC. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di