Cassation court allows appeal against appellate dismissal of opposition in equitable compensation proceedings due to missed notification deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the lower appellate court's decision declaring the opposition procedurally inadmissible due to missed notification deadlines. The appellant argued that the deadline was not peremptory and requested a new term, citing established case law. The court agreed, ruling that the law does not impose a strict deadline for notification in equitable compensation proceedings and granted a new term when the opposing party failed to appear.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 l. 89/2001; Art. 136, 737, 337 c.p.c.; Art. 12 co. 2 Preleggi: In equitable compensation proceedings, the deadline for notifying an opposition and the hearing decree is not peremptory, and a new term is granted if the deadline is missed and the opposing party does not constitute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.7515/2022 proposto da : Bitondo Anna,difesa dall'avvocato Francesco Mastro ; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia, difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- contro il decreto della Corte di appello diBari n. 15 /202 1 depositat o i l 17/01/2022. Ascoltata la relazione d e l consigliere Remo Caponi nella camera di consiglio del 21/09/2023. Fatti di causa Nella fase ingiuntiva del processo di equa riparazione sono stati li- quidati € 3.200 di indennizzo. La ricorrente in opposizione omette di notificare al Ministero il ricorso e il decreto di fissazione di udienza.
L’opposizione è dichiarata improcedibile perché non è stata allegata 2di 3 – 7515 /202 2 – S2 – 21/09/2023 ( 31 ) – Caponi Est. una causa non imputabile che abbia impedito il rispetto del termine di notificazione. Ricorre la parte privata con un motivo. Il Ministero deposita atto di costituzione. Ragioni della decisione 1. - L’unico motivo denuncia ex art t . 3 l. 89/2001, 136, 737, 337 c.p.c. e 12 co. 2 Preleggi chela Corte di appello abbia considerato che l’inosservanza del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza precluda la concessione di un nuovo termine per provvedervi.
Il ricorso è fondato e va accolto. Nel processo di equa riparazione, il termine per la notifica alla con- troparte del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'u- dienza non è previsto dalla legge come perentorio. Nell’ipotesi in cui entro tale termine la notifica sia omessa o giuridicamente inesistente e il resistente non si sia costituito, il giudice concede al ricorrente – ad instar dell’art. 291 c.p.c., per cui è irrilevante che manchi l’attestazione di un fatto non imputabile che abbia impedito il rispetto del termine originario - un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale il ricorrente è tenuto a rinnovare la notifica.
Si dà così continuità all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, sul quale cfr. Cass.15763/2023, con rinvio a Cass. SU 5700/2014; v. anche Cass. n. 8421/2014; Cass. n. 18113/2015. 2. –Nel caso in esame, la Corte d’Appello non si è attenuta a tale principio e pertanto è cassato il provvedimento impugnato. È rinviata la causa alla Corte di appello di Bari , in diversa composizione, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
3di 3 – 7515 /202 2 – S2 – 21/09/2023 ( 31 ) – Caponi Est. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, cui de- manda altresì la liquidazione delle spese