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Ordinanza — n. 28706/2023 — snciv Generato dall'IA

Court annuls administrative fine for agricultural products sales due to lack of specific contestation of procedural violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28706/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled an administrative fine imposed on an agricultural company for selling processed goods without prior notification. While the company argued it was exempt under agricultural laws, the court found the lower tribunal failed to specifically contest the violation of the notification requirement under D.Lgs. 228/2001. Consequently, the fine was overturned because the administrative authority did not properly address the specific procedural defect in the sanctioning procedure.

Regesto Legislator

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Art. 4 d.lgs. 228/2001; Art. 7 d.lgs. 114/1998: When an administrative sanction relies on a violation of the notification requirement under D.Lgs. 228/2001 rather than the authorization requirement under D.Lgs. 114/1998, the authority must specifically contest the former; failure to do so renders the sanction voidable.

Parole chiave

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administrative sanction annulment agricultural product sales prior notification requirement specific contestation duty procedural defect absorption D.Lgs 228/2001 D.Lgs 114/1998 agroalimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 4 d.lgs. 228/2001
portante dell’annullamento è il difetto di specifica contestazione nel procedimento sanzionatorio della violazionedell'art. 4 d.lgs. 228/2001.
Art. 7 d.lgs. 114/1998
Si deduce violazione dell’art. 7 d.lgs. 114/1998.
Art. 4 co. 2 lett. d) d.lgs. 114/1998
nonabilita a vendere ogniarticolo agricolo, ma unicamente quelli prodotti prevalentemente dalla stessa impresa (art. 4 d.lgs.
Art. 4 co. 4 d.lgs. 228/2001
228/2001): se si tratta di vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al Comune in cui si intende esercitarla ( art. 4 co. 4 d.lgs. 228/2001) .
Cass. 3882/2012
Non si ravvisano motivi per non dare continuità a Cass. 3882/2012, puntualmente richiamata dai ricorrenti: «l'attività posta in essere […] integrava la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da un fondo direttamente coltivato dal medesimo intimato.
art. 7 d.lgs. 114/1998
Si deduce violazione dell’art. 7 d.lgs. 114/1998.
art 4 d.lgs. 228/2011
Il secondo motivo censura che il Tribunale abbia confermato la san- zione applicando d’ufficio una disposizione (l’art 4 d.lgs. 228/2011) la cui violazione non era stata contestata dall’amministrazione.
art. 2135 c.c
L’essere imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c.
art. 4 d.lgs. 228/2001
portante dell’annullamento è il difetto di specifica contestazione nel procedimento sanzionatorio della violazionedell'art. 4 d.lgs. 228/2001.
articolo 2135 c.c
L’essere imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3882/2012
Non si ravvisano motivi per non dare continuità a Cass. 3882/2012, puntualmente richiamata dai ricorrenti: «l'attività posta in essere […] integrava la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da un fondo direttamente coltivato dal medesimo intimato.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.28723/2021 proposto da : Giallonardi Fernanda, Agri Api Bios.r.l., difesi dagli avvocati Marco De Angelis,Giuseppe Angelosanto e Marco D’Agostino; -ricorrenti- contro Roma Capitale; -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6142 /202 1 de l 9/04/2021. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi nella camera di consiglio del 3/10/2023. Fatti di causa Nel 2016 Fernanda Giallonardi e l’impresa agricola Agri Api Bio s.r.l. proponevano dinanzi al Giudice di pace di Roma nei confronti di Roma Capitale opposizione avverso un’ingiunzione di pagamento di circa € 5.203per sanzione amministrativa.

I ricorrenti si erano visti attribuire la violazione degli artt. 7 e 22 d.lgs. 114/1998 (riforma della disciplina 2di 4 – 28723 /202 1 – 2 – 3/10/2023 ( 23 ) – Caponi Est. relativa al settore del commercio) per aver venduto al dettaglio a mezzo di banco al mercato prodotti non rientranti nella loro attività d’impresa. L’opposizione è stata rigettata in primo e in secondo grado. Ricorrono in cassazione le parti private con due motivi. Roma capi- tale è rimastaintimata. Ragioni della decisione 1. - I l primo motivo fa valere che le merci vendute derivano dall’at- tività di manipolazione e trasformazione di articoli prodotti dalla stessa impresa agricola sanzionata.

Si deduce violazione dell’art. 7 d.lgs. 114/1998. Si eccepisce inoltre il giudicato esterno tra le stesse parti promanante dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 15851/2020 che aveva accolto l’opposizione avverso l’irrogazione di una sanzione am- ministrativa relativa ad una analoga attività di vendita. Il secondo motivo censura che il Tribunale abbia confermato la san- zione applicando d’ufficio una disposizione (l’art 4 d.lgs. 228/2011) la cui violazione non era stata contestata dall’amministrazione. 2. - Nella sentenza impugnata si argomenta nella parte saliente in questi termini.

La vendita ha ad oggetto succhi di frutta, marmellata, verdure conservate. La parte privata afferma di essere imprenditrice agricolae di poter vendere ogni articolo da lei prodotto. Tuttavia, non vi è prova certa che le merci vendute fossero prodotte d irettamente dall’impresa agricola, poiché manca la comunicazionepreventiva, ne- cessaria affinché l’autorità amministrativa possa effettuare verifiche. L’essere imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c. nonabilita a vendere ogniarticolo agricolo, ma unicamente quelli prodotti prevalentemente dalla stessa impresa (art. 4 d.lgs. 228/2001): se si tratta di vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al Comune in cui si intende esercitarla ( art. 4 co. 4 d.lgs. 228/2001) .

La difesa ha affermato 3di 4 – 28723 /202 1 – 2 – 3/10/2023 ( 23 ) – Caponi Est. l’inapplicabilità dell’art. art. 7 d.lgs. 114/1998, contestato dall’autorità, poichél’art. 4 co. 2 lett.

d) d.lgs. 114/1998 cit. dispone che le attività di vendita di prodotti agricoli sono legittime nei limiti di cui all’articolo 2135 c.c.Tuttavia, la prova che i prodotti arrivino dal suolo deve essere fornita dal venditore il quale è onerato, a tal fine, dell’invio della comu- nicazione preliminare, da effettuarsi al Comune proprio per consentire gli opportuni accertamenti da parte dell’autorità amministrativa (art. 4 d.lgs. 228/2001): «In buona sostanza è stata sanzionata la mancanza della segnalazione certificata di inizio attività […] per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 228/2001». 3.

–Fondato è il secondo motivo, con conseguente assorbimento del primo motivo, cassazione del provvedimentoimpugnato e decisione nel merito di annullamento delprovvedimento sanzionatorio. Non si ravvisano motivi per non dare continuità a Cass. 3882/2012, puntualmente richiamata dai ricorrenti: «l'attività posta in essere […] integrava la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da un fondo direttamente coltivato dal medesimo intimato. La disciplina applicabile eraquindi non quella di cui al d.lgs. 114/1998 […], ma quella di cui al d.lgs. 228/2001, sicché l'eventuale violazione di tale disciplina avrebbe dovuto formare oggetto di specifica contestazione.

All'intimato, in so- stanza, si sarebbe dovuta rivolgere la contestazione di avere proceduto alla vendita diretta dei propri prodotti agricoli senza avere preventiva- mente effettuato la prescritta comunicazione, e non già quella dell'e- sercizio dell'attività di vendita senza l'autorizzazione, cui fa riferimento il d.lgs. 114/1998». È sufficiente rileggere la sintesi della motivazione della sentenzaim- pugnata (cfr. paragrafo n.

2) per constatare che il caso sotteso a Cass.3882/2012e il presente caso di specie sono corrispondenti: il motivo 4di 4 – 28723 /202 1 – 2 – 3/10/2023 ( 23 ) – Caponi Est. portante dell’annullamento è il difetto di specifica contestazione nel procedimento sanzionatorio della violazionedell'art. 4 d.lgs. 228/2001. 4. –È accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo, cassata la sentenza impugnata, emanata decisionenel merito con an- nullamento del provvedimento sanzionatorio. Spese secondo soccom- benza liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito , annulla il provvedimento sanzionatorio; condanna Roma Capitale al rimborso delle spese dell’intero processo in favore della parte ricor- rente, che liquida in €1.110 per il primo grado; in € 2 .7 40 per il se- condo grado; in € 1.500 oltre a € 200 per esborsi per il giudizio di legittimità;il tutto ol