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Ordinanza — n. 28699/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls medical expert fee liquidation decree issued after main trial concluded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28699/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled a tribunal decree liquidating fees for medical experts after the main trial had definitively concluded. The experts had requested payment, but the tribunal delayed the liquidation until post-trial, violating established procedural rules. Consequently, the court ruled that judges lose the power to settle expert fees once the substantive judgment is final, requiring the experts to seek payment through ordinary civil proceedings instead.

Regesto Legislator

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Art. 702 ter c.p.c.; Art. 696 bis c.p.c.: Once the main trial is concluded and the judgment definitive, the judge loses the power to liquidate expert fees, and the expert must pursue payment via ordinary civil action.

Parole chiave

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medical expert fees liquidation decree post-trial procedure Cassation annulment expert witness compensation procedural exhaustion civil procedure law mercede del perito

Disposizioni normative citate

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Art. 696 bis c.p.c.
FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. i n data 8.2.2019, in conformità alla disciplina della L.
Art. 702 ter c.p.c.
Il 7.1.2020 Liccardo Domenico instaurava il giudizio di merito con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Art. 111, comma 7° della Costituzione
Avverso tale decreto, pubblicato e comunicatogli il 15.9.2020, ha proposto ricorso straordinario ex art. 111, comma 7° , della Costituzione, notificato a Mattei Renzo, Ponticiello Lucia ed alla ASL Napoli 2 Nord il 16.10.2020, Liccardo Domenico con un unico motivo, e le altre parti sono rimaste intimate.
Art. 633 c.p.c.
Art. 372 c.p.c.
Dalla documentazione del SICID, che è stata prodotta nel rispetto dell'art. 372 c.p.c.
art. 696 bis c.p
FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
art. 702 bis c.p
Il 7.1.2020 Liccardo Domenico instaurava il giudizio di merito con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
art. 702 ter c.p
nell'ambito del quale la CTU di Mattei Renzo e Ponticiello Lucia era stata espletata, è stato concluso con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
art. 696 c.p
Renzo Mattei depositava nuovamente a scopo di sollecito l'istanza di liquidazione del compenso, già presentata nel procedimento ex art. 696 c.p.c.
art. 372 c.p
Dalla documentazione del SICID, che è stata prodotta nel rispetto dell'art. 372 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 28.8.2017 n. 20478
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità (vedi Cass. 28.8.2017 n. 20478; Cass.
Cass. 31.12.2009 n. 28299
20478; Cass. 31.12.2009 n. 28299; Cass.
Cass. sez. un. 8.6.1998 n. 5615
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26706/2020 R.G. proposto da : LICCARDO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA REGINA MARGHERITA N 27, presso lo studio dell’avvocato LUIGI GAIO (GAILGU69M06C129G), rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA RICCIUTO (RCCNCL64R19F839L) e GARYFALLIA SOULA (SLOGYF74E58Z115G)per procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro ASL NAPOLI 2 NORD, PONTICIELLO LUCIA e MATTEI RENZO ; -intimati- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE NAPOLI NORD emesso nel procedimento iscritto al n. R.G. 1615/2019 , depositat o i l 15.9.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.10.2023 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. i n data 8.2.2019, in conformità alla disciplina della L. n. 24/2017, Liccardo Domenico chiedeva che fosse disposta una CTU medico-legale, che - previo esperimento del tentativo di conciliazione – venisse accerta ta in contraddittorio con la ASL Napoli 2 Nord la responsabilità professionale dei sanitari dell'Ospedale San Giuliano di Giugliano (NA) in ordine alle lesioni da lui riportate, causalmente ritenute collegate all'omessa diagnosi di colecistite acuta.

Il Tribunale di Napoli Nord nominava CTU i dottori Renzo Mattei e Lucia Ponticiello, che depositavano la loro relazione il 9.10.2019 insieme all'istanza di liquidazione del compenso, richiesto nella misura di € 1.147 ,53 ciascuno, ma il Tribunale non adottava alcun provvedimento di liquidazione, neppure a seguito della richiesta del Liccardo di restituzione dell'acconto versato agli ausiliari di € 600,00 per prospettate gravi inadempienze del collegio peritale. Il 7.1.2020 Liccardo Domenico instaurava il giudizio di merito con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (procedimento n. 161/2020 RG) per ottenere la rinnovazione della CTU e l'eventuale mutamento del rito, ed il Tribunale di Napoli Nord, fissata l'udienza di comparizione per il 2.7.2020, poi rinviata al 20.7.2020, con termine per notifica, e riservatosi sulla richiesta di rinnovazione della CTU, di cambiamento del rito e di ammissione della prova testimoniale, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata e comunica ta il 28.7.2020, rigettava la domanda del Liccardo Domenico, condannandolo al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.768,00.

Il 14.9.2020, a procedimento sommario n. 161/2020 RG ormai definito, il CTU dott. Renzo Mattei depositava nuovamente a scopo di sollecito l'istanza di liquidazione del compenso, già presentata nel procedimento ex art. 696 c.p.c. per il suddetto importo di € 1.147,53, ed il Tribunale di Napoli Nord, lo stesso giorno, emetteva decreto di liquidazione del compenso, col quale liquidava ad ambedue i c.t.u del collegio peritale la somma complessiva di € 2.451,53, detratto l'acconto di € 600,00, ponendone il pagamento a carico del ricorrente. Avverso tale decreto, pubblicato e comunicatogli il 15.9.2020, ha proposto ricorso straordinario ex art. 111, comma 7° , della Costituzione, notificato a Mattei Renzo, Ponticiello Lucia ed alla ASL Napoli 2 Nord il 16.10.2020, Liccardo Domenico con un unico motivo, e le altre parti sono rimaste intimate.

La causa è stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del 10.10.2023. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo proposto il ricorrente denuncia , in relazione all'art. 360 comma primo n.

4) c.p.c., la nullità dell'impugnato decreto di liquidazione del compenso del CTU per violazione e/o errata applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., ave ndo emesso il Tribunale di Napoli Nord tale decreto abnorme in carenza di potere, ossia quando essendo stato definito non solo il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. nell'ambito del quale la relazione dei CTU era stata espletata, ma anche il procedimento sommario conseguente n. 161/2020 RG con l'ordinanza del 28.7.2020, avente valore decisorio e contenente anche la statuizione sulle spese processuali, il giudice non aveva più il potere di provvedere alla liquidazione del compenso in favore del CTU (in tal senso la difesa del ricorrente richiama Cass. n. 22448/2018;

Cass. n.20478/2017; Cass.n.28299/2009; Cass. n. 11418/2003). Il Liccardo chiede la cassazione senza rinvio del decreto di liquidazione del compenso impugnato, ed avendo i CTU colposamente ripresentato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la conclusione del procedimento sommario inducendo in errore il Tribunale di Napoli Nord nell'effettuarne la liquidazione, invoca, altresì, la condanna di Mattei Renzo e Ponticiello Lucia al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore dei legali antistatari. Il collegiopremette che - poiché il decreto impugnato ha posto a carico del ricorrente il compenso liquidato in favore dei due c.t.u. del collegio peritale ed è idoneo al giudicato, incidendo su diritti di Liccardo Domenico– il provvedimento deve ritenersi assoggettabile al ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7°, della Costituzione, dovendosi escludere l'appellabilità del lo stesso decreto in ragione della sua abnormità, che lo colloca al di fuori del sistema e degli ordinari mezzi d'impugnazione previsti in materia.

Con le pronuncen. 20478/2017 e n. 28299/2009 questa Corte ha, infatti , stabilito che " Il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio; ne consegue che il relativo provvedimento risulta abnorme e in relazione ad esso, trattandosi di atto idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art.111 Cost., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio ad ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art.633 c.p.c., n. 3”.

Chiarito ciò, si rileva che il ricorso èfondato. Dalla documentazione del SICID, che è stata prodotta nel rispetto dell'art. 372 c.p.c. in quanto riguarda la nullità del decreto impugnato, e che è esaminabile in quanto si fa valere un vizio processuale di carenza di potere del giudice che ha emesso il decreto, risulta che il procedimento sommario di merito del Tribunale di Napoli Nord introdotto da Liccardo Domenico contro la ASL Napoli 2 Nord, n. 161/2020 RG, a seguito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. nell'ambito del quale la CTU di Mattei Renzo e Ponticiello Lucia era stata espletata, è stato concluso con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata e comunicata il 28.7.2020, che ha rigettato la domanda di Liccardo Domenico, condannandolo al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.768,00, mentre l'istanza di liquidazione del compenso al collegio peritale è stat a depositata per il collegio peritale dal CTU Mattei Renzo il 14.9.2020 ed il decreto di liquidazione del compenso é stato emesso dal Tribunale di Napoli Nord in pari data per essere poi pubblicato e comunicato il giorno successivo.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità (vedi Cass. 28.8.2017 n. 20478; Cass. 31.12.2009 n. 28299; Cass. sez. un. 8.6.1998 n. 5615), definito il giudizio e regolato con sentenza (o come nella specie con ordinanza definitiva) l'onere delle spese processuali,il giudice non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio, cosicché questi, senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del suo diritto ad ottenere il compenso per la propria prestazione, può agire in via sussidiaria e ordinaria nei confronti delle parti dopo la conclusione del giudizio nel quale ha prestato la sua opera, ma non può pretendere la liquidazione dal giudice della causa.

Di qui discende che il decreto impugnato va cassato e – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – il ricorso può essere deciso nel merito con l’ annulla mento del decreto stesso in quanto emesso dopo l'esaurimento del giudizio nell'ambito del quale era stata espletata la consulenza tecnica d'ufficio alla quale si riferisce la liquidazione e, perfino , dopo la conclusione del conseguente giudizio sommario di merito. La circostanza che i CTU Mattei Renzo e Ponticiello Lucia avessero presentato tempestivamente istanza di liquidazione della CTU e che dopo la conclusione del procedimento sommario di merito sia stata solo sollecitata la liquidazione omessa dal giudice da parte di Mattei Renzo, che la ASL Napoli 2 Nord non abbia contrastato l'iniziativa giudiziale del Liccardo, e che a dare causa al presente giudizio siano state l'omissione di una tempestiva liquidazione del compenso richiesto e, quindi , l'abnorme emissione del decreto di liquidazione solo dopo la conclusione del procedimento nel quale la CTU era stata espletata, fanno ritenere irripetibili le spese del ricorrente nei confronti degli intimati.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel