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Ordinanza — n. 28675/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows bankruptcy claim for equitable compensation due to procedural timing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28675/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Italy dismissed the Ministry's objection regarding the timeliness of a claim for equitable compensation in bankruptcy proceedings. The Court found that the lower court incorrectly calculated the deadline by using the communication of the closure decree text rather than the deposit date, thereby missing the statutory 90-day window. Consequently, the Court ruled the claim was timely and ordered the lower court to retry the case with a corrected timeline.

Regesto Legislator

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Art. 26 l. fall.; Art. 4 l. 89/2001: The deadline for filing a claim for equitable compensation in bankruptcy proceedings commences from the deposit of the closure decree in the bankruptcy registry, not from the communication of the decree's text, and the 90-day period must be strictly observed without suspension for holidays.

Parole chiave

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bankruptcy closure decree equitable compensation claim statutory time limit deposit date calculation procedural timeliness ritardo ingiustificato sospensione della procedura di fallimento restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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Art. 26 l. fall.
Pertanto,decorre dal deposito ex art. 26 l. fall. (applicabile ratione temporis) il termine di 90 giorni per il reclamo.A fronte di un deposito del decreto i n data 12/6/2019, i 90 giorni sono scadutil’11/9/2019 (non trovando applicazione la sospen- sione nel periodo feriale).
Art. 4 l. 89/2001
16/8/2019 alla scadenza del termine di reclamocalcolato dal 6/8/2019 , data in cuiveniva comunicato al Negro l’avvenuto deposito in cancel- leria del decreto di chiusura; il processo di equa riparazione avrebbe dovuto essere introdotto ex art. 4 l.
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Testo completo

pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.1150/2022 proposto da : Negro Bruno,difeso dall'avvocato Donato Amato ; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia, difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- contro il decreto della Corte di appello diLecce n. 232 /202 0 depositat o il29/10/2021. Ascoltata la relazione d e l consigliere Remo Caponi nella camera di consiglio del 21/09/2023. Fatti di causa Presupposto è il processo di fallimentodella Brulon s.n.c.. Instaurato il 30/3/2020 il processo di equa riparazione da Bruno Negro, uno dei falliti, in sede di opposizione è stato confermato il rigetto della do- manda per tardività della domanda introduttiva, con la motivazione se- guente.

L’esito del processo presupposto è divenuto definitivo il 2di 3 – 1 150 /202 2 – S2 – 21/09/2023 (2 9 ) – Caponi Est. 16/8/2019 alla scadenza del termine di reclamocalcolato dal 6/8/2019 , data in cuiveniva comunicato al Negro l’avvenuto deposito in cancel- leria del decreto di chiusura; il processo di equa riparazione avrebbe dovuto essere introdotto ex art. 4 l. 89/2001 entro il 1/3/2020, senza potersi applicare la sospensione disposta ex d.l. 18/2020 per l’emer- genza sanitaria, in quanto è iniziata il 9/3/2020 fino all’11/5/2020.

Per- tanto, la domanda introduttiva è tardiva. Ricorre in cassazione la parte privata con due motivi, illustrati da memoria. Resiste il Ministero con controricorso. Ragioni della decisione 1. - Il p rimo motivo censura che il termine di reclamo si sia fatto decorrere dalla comunicazione dell’avvenuto deposito del decreto di chiusura e non dalla comunicazione ex art. 26 co. 3 l. fall. del testo di tale provvedimento. Si deduce omessa insufficiente e contraddittoria motivazione. Il secondo motivo ripropone la sostanza del primo motivo sotto il profilo della violazione dell’art. 26 l. fall.Il ricorrente allega anche l’at- testazione della cancelleria fallimentare, secondo la quale il decreto di chiusura èdiventato definitivo decorsi 90 giorni dal deposito in cancel- leria, cioè l’11/09/2019.

Ciò consenteal ricorrente di giovarsi della so- spensione dei termini per l’emergenza sanitaria cosicché la domandaè tempestiva. 2. – In via preliminare è da rigettare l’eccezione di difetto di auto- sufficienza del ricorso sollevata dal Ministero perché: ( a) il ricorso dà atto, seppur implicitamente,che il Negro è uno dei falliti (p. 6) ; ( b) il ricorso dà atto che è stata proposta domanda di equa riparazione il 30/3/2020 a fronte di un fallimento durato 32 anni, come è altresì at- testato dal numero di r.g.del fallimento, che indica l’anno 1989 (p. 2). 3di 3 – 1 150 /202 2 – S2 – 21/09/2023 (2 9 ) – Caponi Est.

I due motivi di ricorso sono fondati e vanno accolti. Il 6/8/2019 è stata comunicata la notizia del deposito del decreto di chiusura , non già il testo integrale di quest’ultimo. Pertanto,decorre dal deposito ex art. 26 l. fall. (applicabile ratione temporis) il termine di 90 giorni per il reclamo.A fronte di un deposito del decreto i n data 12/6/2019, i 90 giorni sono scadutil’11/9/2019 (non trovando applicazione la sospen- sione nel periodo feriale). Pertanto, la domanda di equa riparazione era da proporre entro i sei mesi successivi e cioè entro l’11/3/2020, ter- mine poi posticipato al 11/5/2020 per i provvedimenti conseguenti all’emergenza COVID 2019.

Pertanto, la proposizione della domanda di equa riparazione in data 30/3/2020 eratempestiva. 3. - Il ricorso è accolto, il provvedimento impugnato è cassato, la causa è rinviata alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rin- via la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquid