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Ordinanza — n. 28670/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against dismissal due to missing notification proof, ruling new terms are mandatory.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28670/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the first ground regarding a one-day delay in written notes but allowed the second ground concerning the lack of notification proof. The appellant argued that the defense failed to prove service of the opposition petition and hearing decree to the Ministry of Justice. The court held that while the law does not prescribe a peremptory deadline for initial notification, the judge must grant a new peremptory term if the deadline expires and the opponent does not appear. Consequently, the lower court erred by failing to grant this extension, leading to the cassation ruling.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; In proceedings for equitable compensation, if the deadline for notifying the opponent and the hearing decree expires without notification and the opponent fails to appear, the judge must grant a new peremptory term for the notification to be renewed.

Parole chiave

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equitable compensation proceedings notification proof requirement peremptory time extension opposition petition service judicial discretion error deposito tardivo opposizione tardiva ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 221 co. 4 l. 77/2020
Si de- duce violazione dell’art. 221 co. 4 l. 77/2020, in relazione agli artt.
Art. 152 c.p.c.
Art. 182 c.p.c.
Art. 164 c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
Nell’ipotesi in cui entro tale termine la notifica sia omessa o si riveli giuridicamente ine- sistentee il resistente non si sia costituito, il giudice concede al ricor- rente– ad instar dell’art. 291 c.p.c.
art. 291 c.p
Nell’ipotesi in cui entro tale termine la notifica sia omessa o si riveli giuridicamente ine- sistentee il resistente non si sia costituito, il giudice concede al ricor- rente– ad instar dell’art. 291 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.8891/2021 proposto da : Braco Michele, Braco Luisa, Braco Nicola, Braco Annunziata, Braco Annamaria, Braco Filomena, difes i dall'avvocato Bruno Si- meone; -ricorrenti- contro Ministero della Giustizia; -intimato- contro il decreto della Corte di appello diNapoli n. 6 5 /202 0 depositat o il12/ 01/2020. Ascoltata la relazione d e l consigliere Remo Caponi nella camera di consiglio del 21/09/2023. Fatti di causa Presupposto è un processo civile dinanzi al Giudice di Pace di Aversa durato dal 2002 al 2018.

Instaurato il processo di equa riparazione nel 2019 dagli eredi della parte Palma Vassilli, in fase ing iuntiva il ricorso veniva rigettato sui presupposti che : (a) la parte fosse deceduta nel 2di 3 – 8891 /202 1 – S2 – 21/09/2023 ( 30 ) – Caponi Est. 2002 e non nel 2012 (come risultava invece dal certificato di morte); (b) costei non avesse patito alcuna sofferenza da durata non ragione- vole; (c)nessun conseguente diritto si fosse trasmesso agli eredi. In sede di opposizione, l’udienza collegiale del 12/1/2021 è stata sostituita dal deposito di note scritte entro il 7/1/2021, in applicazione della normativa sull’emergenza sanitariaCOVID 2019.

Il difensore de- gli opponenti depositava l’8/1/2021, senza allegare la prova della no- tifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza al Ministero della Giustizia. La Corte di appello ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ricorre in cassazione la parte privata con due motivi. È rimasto inti- mato il Ministero. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo censura che si sia dichiarato improcedibile il ricorso per il ritardo di un giorno nel deposito delle note scritte. Si de- duce violazione dell’art. 221 co. 4 l. 77/2020, in relazione agli artt. 152 e 182 c.p.c.

Il secondo motivo censura, ex artt. 164 e 291 c.p.c. , che si sia di- chiarato improcedibile il ricorso per il mancato deposito della prova della notifica al Ministero della Giustizia del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione di udienza senza concedere un nuovo termine, di carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica. Censurata è la seguente argomentazione: il difensore degli oppo- nenti ha depositato note scrittesolo in data 8/1/2021; inoltre, pur de- ducendo di aver notificato al Ministero della Giustizia il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione della comparizione delle parti, egli non ha depositato la prova di aver effettivamente instaurato il contraddit- torio in questo senso, tant’è che il Ministero non si è costituito.

Per- tanto, è da dichiarare l’improcedibilitàdel ricorso. 2. –Fondato e quindi da accogliere è il secondo motivo. 3di 3 – 8891 /202 1 – S2 – 21/09/2023 ( 30 ) – Caponi Est. Nel processo di equa riparazione, il termine per la notifica alla con- troparte del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'u- dienza non è previsto dalla legge come perentorio. Nell’ipotesi in cui entro tale termine la notifica sia omessa o si riveli giuridicamente ine- sistentee il resistente non si sia costituito, il giudice concede al ricor- rente– ad instar dell’art. 291 c.p.c. - un nuovo termine, avente carat- tere perentorio, entro il quale il ricorrente è tenuto a rinnovare la noti- fica.

Si dà così continuità all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, sul quale cfr. Cass. 15763/2023, Cass. n. 18113 /2015 ; Cass. n. 8421/2014. 3. –La Corte di merito non si è attenuta a tale principio e pertanto èaccolto il secondo motivo con logico assorbimento del primo motivo . È cassato il provvedimento impugnato ed è rinviata la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il primo motivo, cassa il provvedimento impugnato, rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda