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Sentenza — n. 28666/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reference to the omitted request in the appeal act.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28666/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to explicitly reference the specific omitted request in the appeal act as required by law. The appellant argued that the lower court failed to rule on a boundary dispute request, but the court found the complaint lacked the necessary specificity regarding the exact request and its procedural history. Consequently, the court could not verify if the omission was relevant to the case's subject matter and dismissed the appeal, ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 comma 1; Art. 112 c.p.c.: An appeal alleging an omission of a request must explicitly reference the nullity of the decision resulting from that omission; otherwise, the appeal is inadmissible for lack of specificity.

Parole chiave

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omitted request inadmissibility specificity requirement appeal act procedural defect declinatoria di competenza prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 comma 1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 112 c.p.c.
civ., con riguardo all'art. 112 cod.
Art. 378 c.p.c.
Maria Carpinteri ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di sette motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 378 c.p.c. Hanno depositato controricorso Vicenza Corso, Giuseppe ed Alessandra Carpinteri.
D.P.R. 115/2002
13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
art. 378 c.p
Maria Carpinteri ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di sette motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 378 c.p.c.
art. 360 cod. proc. civ
4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art.
art. 112 cod. proc. civ
civ., con riguardo all'art. 112 cod.
art. 112 c.p
civ., con riguardo all'art. 112 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 17931 del 24 luglio 2013
Sez. 5, n. 12690 del 23 maggio 2018
17931 del 24 luglio 2013; Sez. 5, n. 12690 del 23 maggio 2018).
Sez. 2, n. 28072 del 14 ottobre 2021
(Sez. 2, n. 28072 del 14 ottobre 2021).
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Testo completo

te SENTENZA sul ricorso iscritto al n.6886/2018 R.G. proposto da : CARPINTERI MARIA, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato GIULIANI ROBERTO (GLNRRT38A06H163L) -ricorrente- contro CORSO VINCENZA, CARPINTERI GIUSEPPE, CARPINTERI ALESSANDRA, elettivamente domiciliatiin ROMA VIA LUIGI ROBECCHI BRICHETTI 19, presso lo studio dell’avvocato ZAPPULLA VALERIA (ZPPVLR62P42H501C) rappresentatie difesi dagli avvocati BURGIO ALDO (BRGLDA40L30D636Z), BURGIO GIULIANA (BRGGLN68H44I754R) -controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 2380/2017 depositata il 19/12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Presidentedr. MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Pronunziando nella causa promossa da Salvatore Carpinteri contro Maria Carpinteri, il Tribunale di Siracusa respingeva le domande svolta dall’attore per l’accertamento della proprietà di un cortile, posto a confine fra le due proprietà, accogliendo, per converso, quella riconvenzionale di Maria Carpinteri, volta a far dichiarare che la sua proprietà comprendeva anche il suddetto cortile. Venivano invece respinte le altre domande hinc et inde dedotte.

Su gravame principale di Vicenza Corso, Giuseppe ed Alessandra Carpinteri (quali eredi di Salvatore Carpinteri, medio tempore deceduto) ed incidentale di Maria Carpinteri, per ottenere l’eliminazione di vedute realizzate ex adverso sulla predetta area, con sentenza n. 2380 del 19 dicembre 2019 la Corte d’appello di Catania – in parziale riforma della decisione di primo grado – accertava il confine fra le proprietà secondo la prospettazione di parte appellante, rigettando nel resto l’impugnazione principale e quella incidentale. Effettuando una ricostruzione analitica degli atti di causa, il giudice di secondo grado perveniva alla conclusione che il capostipite Giuseppe Carpinteri avesse “bene identificato quanto donato ai figli, direttamente con l’atto dispositivo (donazione del 1968) in favore dei figli Salvatore, Antonio e Francesco e, per Carpinteri Maria (donazione del 1981), per relationem, con espresso riferimento all’atto di provenienza immediatamente precedente (1942), il quale riporta con esattezza la misura, più volte sopra rammentata, di quanto oggettodi liberalità”.

Maria Carpinteri ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di sette motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 378 c.p.c. Hanno depositato controricorso Vicenza Corso, Giuseppe ed Alessandra Carpinteri. In prossimità dell’udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. La ricorrente ha altresì depositato “un preverbale telematico” in data 11 ottobre 2023, che va evidentemente dichiarato inammissibile per tardività, rispetto ai terminiperentori di cui al predetto art. 378 c.p.c. Il P.G. ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., la ricorrente assume l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, giacché la Corte d’appello non avrebbe preso in considerazione le particelle catastali, che avrebbero invece costituito un punto decisivo in favore dell’attribuzione della proprietà del cortiletto alla stessa Carpinteri. 1.1) Col secondo motivo, la ricorrente censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., affermando che il lotto donatole sarebbe stato di totali ml. 29,68, più o meno corrispondente a quanto acquistato dal donante con un atto del 1912. 1.2) Attraverso la terza censura, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., la Carpinteri deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella circostanza che la sentenza impugnata avrebbe affermato l’irrilevanza del rogito del 1912, perché privo di misure, laddove invece il suddetto atto avrebbe riportato le misure dell’area acquistata. 1.3) Con il quarto mezzo di impugnazione, la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.

La Corte distrettuale avrebbe erroneamente sostenuto come, attraverso l’atto del maggio 1968, il capostipite avrebbe assegnato ai figli non solo l’immobile a lui pervenuto il 4 giugno 1963, ma anche il cortile di via Matteotti e ciò in contrasto con tutte le risultanze documentali. 1.4) La quinta lagnanza è volta a denunciare l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. sempre relativamente alla cessione del cortile di via Matteotti ed alla testimonianza, in proposito, di tale Carpinteri Sebastiana, che i giudici di secondo grado non avrebbero mai preso in considerazione. 1.5) La sesta censura attiene all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.: i giudici di merito non avrebbero tenuto conto della ricostruzione del fabbricato di via Garibaldi e delle successive modifiche, fino al 1993, che avrebbero confermato l’esclusione del cortile dal progetto ricostruttivo.

I predetti motivi sono inammissibili.

2) Tutte le doglianze, veicolate attraverso il vizio scolpito nell’art. 360 n. 5 c.p.c., non tengono conto del fatto che la norma, come riformulata nel 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.

U, n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018). 2.a) Ed, in effetti, nessuna delle circostanze addotte dalla ricorrente esaurisce l’intero ambito dei requisiti richiesti. Invero, il mancato riferimento alle particelle catastali può reputarsi non decisivo, a fronte dell’analitica ricostruzione delle rispettive proprietà, alla luce degli atti pubblici prodotti dalle parti, che la Corte d’appello ha operato, in modo del tutto plausibile. Altrettanto non decisiva è la mancata menzione delle misure dell’area, una volta che la sentenza abbia dichiarato di riportarsi alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.

Quanto alla “erronea” lettura dell’atto del 1912, viene ipotizzato un vizio percettivo, sindacabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice (Sez. 3, n. 7187 del 4 marzo 2022). 2.b) Gli ulteriori elementi evidenziati sono in realtà mezzi attraverso i quali la ricorrente richiede una nuova valutazione del materiale probatorio, documentale e testimoniale. E’ opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine allaricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti difatto compiuti dal giudice di merito. 2.c) Per il resto, va ribadito che l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli s tessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017;

Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 2.d) Sono dunque inammissibili i motivi diricorso per cassazione che, come nella specie, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio mirino, in realtà, ad una rivalutazione deifatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U., n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).

3) Col settimo mezzo d‘impugnazione, Maria Carpinteri assume l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., costituito dalla mancata delibazione della Corte distrettuale sul motivo di appello incidentale riguardante il riconoscimento della proprietà del cortile e del diritto di veduta anche per usucapione. Anche tale motivo è inammissibile. 3.a) La ricorrente fa sostanzialmente valere un vizio di omessa pronunzia, attraverso lo strumento improprio dell’art. 360 n. 5 c.p.c.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte in tema diricorso per cassazione, nel caso in cui il ricorrente lam enti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Sez.

U, n. 17931 del 24 luglio 2013; Sez. 5, n. 12690 del 23 maggio 2018). Nella specie, la Carpinteri non ha fatto alcun accenno alla nullità della sentenza. 3.b) Ma anche a voler per un attimo concedere l’ammissibilità del motivo, è noto che, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso percassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte dicassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ossequio al principio diautosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena diinammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi. (Sez. 2, n. 28072 del 14 ottobre 2021). 3.c) Nella specie, la ricorrente è appunto incorsa nella carenza di specificità della doglianza, avendo omesso di riprodurre il motivo di gravame asseritamente proposto o di indicare i dati di localizzazione di tale domanda nell’atto di appello, dal momento che la sentenza impugnata non riporta né l’uno né gli altri, impedendo così a questa Corte di verificarne la congruità rispetto al thema decidendum.

In definitiva, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di Vicenza Corso, Giuseppe ed Alessandra Carpinteri, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500 (tremila/500) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenut a a versare un ulteriore importo a