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Decreto — n. 28645/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal after 40-day silence on proposed judgment.

Numero d'incarto Decreto — n. 28645/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation proceedings were extinguished because neither the main appellant nor the incidental appellant requested a decision within the statutory 40-day period following the proposal. Both parties were deemed to have mutually withdrawn their appeals, resulting in the termination of the case. Consequently, the court declared the judgment void and ordered the litigation costs to be compensated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: When neither party requests a decision on a proposed judgment within forty days, the appeals are deemed withdrawn and the cassation proceedings are extinguished.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal silence on proposed judgment extinction of cassation proceedings compensation of litigation costs deemed renunciation of appeal compensazione dei crediti rimborso delle spese diritto al risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 3977/2022R.G., relativo al ricorso proposto da: PETRELLI GIOVANNI, difesocome in atti; contro ANNACONDIA FRANCESCO, difeso come in atti ( controricorrent e e ricorrente incidentale); LOPRIENO NICOLA + 1 (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale, né la parte ricorrente incidentaleabbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, in ragione della reciproca soccombenza, l e spese processuali debbano compensate;

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; spese compensate. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 10