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Ordinanza — n. 28602/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as revocation of free legal aid requires separate opposition under art. 170 DPR 115/2002.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28602/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the revocation of free legal aid must be challenged via a separate opposition under Article 170 of DPR 115/2002, not through a cassation appeal. The respondent argued that such revocation decisions are autonomous and subject to a distinct procedural regime, preventing direct access to the highest court. Consequently, the Court ruled that the cassation appeal against the revocation decision was procedurally improper and excluded from jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 170 DPR 115/2002; Art. 111 Cost.: The revocation of admission to free legal aid constitutes an autonomous decision subject to a separate regime of opposition, precluding direct access to the Court of Cassation via cassation appeal.

Parole chiave

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free legal aid revocation separate opposition procedure DPR 115/2002 Article 170 cassation appeal inadmissibility autonomous administrative decision esenzione dal pagamento dei contributi limite di reddito rimborso dei contributi agli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 170 DPR 115/2002
Art. 111 Cost.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.
Art. 13 comma 1-bis DPR 115/2002
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, n.5459
Cassazione civile sez. I, 28/07/2020, n.16117
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25068/2020 R.G. proposto da: MUSTACCHIA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO, 78, presso lo studio dell’avvocato IELO ANTONIO rappresentato e difeso dall'avvocato SALADINO MARIO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PALERMO -intimata- avverso PROVVEDIMENTO di TRIBUNALE TERMINI IMERESE n. 2072/2019depositata il 20/07/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - Mustacchia Mario ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo avverso il provvedimento del Tribunale di Termini Imerese del 20.7.2022, con il quale è stata disposta la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio in seguito alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate in ordine al superamento del limite previsto dall’art.76DPR 115/2002; - l’Agenzia delle Entrate è rimata intimata Ritenuto che: - Il ricorso è inammissibile perché il provvedimento doveva essere impugnato ai sensi dell’art.170 DPR 115/2002; - come affermato da questa Corte, il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all'interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l'opposizione exart.170 DPR 115/2022.Contro tale provvedimento è ammesso il ricorsoex art.111 Costmentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione( Cassazione civile sez.

VI, 18/02/2022, n.5459; Cassazione civile sez. I, 28/07/2020, n.16117); - nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; - ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 26 giugno 2023. Il Pr