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Ordinanza — n. 28601/2023 — snciv Generato dall'IA

Court quashes appeal ruling on usucapion due to failure to examine earlier possession claims affecting ownership.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28601/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court quashed the Court of Appeal's decision regarding usucapion claims by Luigi and Giorgio Iannetta against the Frattaroli heirs. The appellants argued that the lower court erred by relying solely on a 1984 deed instead of evaluating their earlier possession dating back to the 1960s, which would have established ownership years prior to the alleged interruption. The Court held that the lower court violated procedural rules by failing to examine these decisive factual allegations, thereby incorrectly denying the usucapion claim. Consequently, the case was remanded for a new evaluation of the usucapion request based on the correct timeline of possession.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: When a party alleges possession predating a contested document, the court must examine such earlier facts; failure to do so constitutes a violation of procedural rules requiring remand.

Parole chiave

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usucapione possesso ultraventennale violazione di legge rinvio alla corte d'appello compensazione spese successione testamentaria documenti privati acquisto del possesso

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
3, c.p.c., la violazione dell’art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso, LUIGI IANNETTA deduce, in relazione all’art. 360, n.
art. 91 c.p
3, c.p.c., la violazione dell’art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3727 del 09/03/2012
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36518/2018R.G. proposto da: LUIGI IANNETTA, GIORGIO IANNETTA , elettivamente domiciliati in ROMA VIA TUSCOLANA 739, presso lo studio dell’avvocato VANI DOMENICO che li rappresenta e difende –ricorrenti – contro DAVIDE FRATTAROLI, PAOLA FRATTAROLI, elettivamente domiciliatiin ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36, presso lo studio dell’avvocato VOLPE SALVATORE, rappresentat i e difes i dall'avvocato MONTESANO CANCELLARA BERNARDO –controricorrenti – nonché contro Oggetto: Proprietà –Azione di rivendicazione - Usucapione R.G.N. 36518/2018 Ud. 25/09/2023CC Sez. S2 -R.G. 36518/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 2 di 9 GUERINO FRATTAROLI, GINETTA FRATTAROLI, MARGHERITA FRATTAROLI, MARIA MADDALENA FRATTAROLI NIGRO(detta MILENA) –intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 4835/2018 depositata il 12/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di con siglio del giorno 25/09/2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. CELESTINA BELLINATO, DAVIDE FRATTAROLI e PAOLA FRATTAROLI adirono il Tribunale di Cassino e, premesso di essere, rispettivamente, moglie e figli di Gerardo Frattaroli, figlio premorto di Alfonso Frattaroli, chiesero procedersi allo scioglimento della comunione esistente con gli altri coeredisull’eredità di quest’ultimo. Gli attori convennero altresì LUIGI e GIORGIO IANNETTA, nella loro veste di possessori di alcuni beniereditari, sulla scorta di una scrittura privata di compravendita conclusa con altrofiglio del de cuius, Annibale Frattaroli.

Costituitisi detti convenuti proponendo domanda riconvenzionale di usucapionesu una serie di terreni ed immobili, il Tribunale di Cassino -dichiarata aperta la successione testamentaria di Alfonso Frattaroli ed attribuita a ciascuno degli eredi la quota di eredità individuata dal testamentopredisposto dal de cuius - in accoglimento della domanda riconvenzionale di LUIGI e GIORGIO IANNETTA , accertò, da un lato, che GIORGIO IANNETTA era legittimo proprietario di una serie di terreni in Settefrati nonché di due fabbricati a civile abitazione sempre in Settefrati, distinti ai civici n. 23 e n. 24, e, dall’altro lato, che LUIGI Sez.

S2 -R.G. 36518/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 3 di 9 e GIORGIO IANNETTA erano legittimi comproprietari, in virtù di possesso ultraventennale, dialcuni terreni sempre in Settefrati.

2. Proposto appello da parte di CELESTINA BELLINATO, DAVIDE FRATTAROLI e PAOLA FRATTAROLI, la Corte d’appello di Roma- nella regolare costituzione di LUIGI e GIORGIO IANNETTA e nella contumacia degli altri appellati - in parziale riforma della decisione di prime cure, respinse la sola domanda riconvenzionale di accertamento dell’acquisto per usucapione della porzione di immobile distinta al civico n. 23 (mapp. 465) in Settefrati, condannando LUIGI e GIORGIO IANNETTA insolido alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. La Corte capitolina, richiamata la scrittura privata con la quale Annibale Frattaroli aveva ceduto ai convenuti medesimi una serie di cespiti, osservò che era necessario operare una distinzione tra i beni effettivamente pervenuti ad Annibale Frattaroli in virtù delle previsioni testamentarie, e quelli che invece, pur se richiamati nella scrittura, non erano stati attribuiti dal testamento al medesimo Annibale Frattaroli.

In relazione a questi ultimi, la Corte capitolina affermò la necessità di distinguere ulteriormente i terreni dall’abitazione di cui al civico n. 23, affermando che, mentre i primi non erano stati neppure oggetto di rivendicazione da parte degli appellanti, non emergendo contestazioni specifiche all’acquisto per usucapione, nel caso dell’immobile di cui al civico n. 23 – assegnata per testamento non al dante causa degli appellanti Annibale Frattaroli bensì a Gerardo Frattaroli - doveva escludersi la sussistenza dei presupposti dell’acquisto per usucapione.

La Corte, infatti, affermò che non poteva ritenersi provato un possesso ultraventennale del bene in quanto, mentre l’inizio della situazione possessoriadoveva ritenersi risalente “quantomeno al 1984” –epoca della scrittura privata con Annibale Frattaroli – il possesso si era interrotto nel 2002, allorquando il coerede Davide Frattaroli aveva Sez. S2 -R.G. 36518/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 4 di 9 intimato ed ottenuto dall’occupante GIORGIO IANNETTA lo sgombero dei locali, essendo poi stata nuovamente consentita allo stesso GIORGIO IANNETTA la mera detenzione dei locali medesimi, in virtù di un’offerta di acquisto da esso formulata, tale da integrare, secondo la Corte territoriale, il riconoscimento dell’altrui diritto e da impedire l’integrarsi dell’usucapione.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorrono ora congiuntamente LUIGI IANNETTA e GIORGIO IANNETTA. Resistono con controricorso DAVIDE FRATTAROLI e PAOLA FRATTAROLI essendo nelle more deceduta CELESTINA BELLINATO. Sono rimasti intimati glialtri soggetti evocati.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. 5.I ricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a quattro motivi , uno nell’interesse di LUIGI IANNETTA e gli altri tre nell’interesse di GIORGIO IANNETTA.

2. Con l’unico motivo di ricorso, LUIGI IANNETTA deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 91 c.p.c. Il ricorrente evidenzia che, in virtù della decisione della Corte territoriale, unico soccombente doveva ritenersi essere GIORGIO IANNETTA, essendo stato l’unico soggetto che aveva proposto la domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione dell’immobile di cui al civico n. 23, sul quale, invece, il medesimo LUIGI IANNETTA non aveva avanzato pretese. Evidenzia, quindi, il ricorrente, non solo di non essere risultato soccombente sulla domanda che concerneva tale bene, ma di avere anzi visto accogliere integralmente la propria domanda Sez. S2 -R.G. 36518/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 5 di 9 riconvenzionale, risultando, pertanto , vittorioso nel giudizio, con la conseguenza che la statuizione di condanna alla rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio pronunciata a suo carico risulterebbe in diretto contrasto con l’art. 91 c.p.c.

3. Il motivo è fondato. Emerge anche dal contenuto della sentenza impugnata che a dedurre l’acquisto per usucapione dell’immobile di cui al civico n. 23 – unico profilo in ordine al quale la sentenza della Corte territoriale ha riformato la decisione di prime cure – era stato GIORGIO IANNETTA, mentre LUIGI IANNETTA aveva dedotto l’acquisto – sempre per usucapionee in comunione con lo stesso GIORGIO IANNETTA – di una serie di terrenidistinti dall’immobile in questione. Tale ultima domanda risulta essere stata accolta nel giudizio di primo grado senza che la decisione in sede di gravame su di essa sia venutaad incidere , da ciò derivando che lo stesso PIETRO IANNETTA non è risultato soccombente sulla domanda che aveva specificamente azionato, avendone,anzi, visto il pieno accoglimento.

In quanto integralmente vittorioso, quindi, il ricorrente non poteva ritenersi tenuto a sopportare le spese di lite ex art. 91 c.p.c., con la conseguenza che la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del doppio grado, in solido con GIORGIO IANNETTA, è venuta a violare quel principio della soccombenza che , come ripetutamente affermato da questa Corte, va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017;

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008). 4.1. Con il primomotivo di ricorso GIORGIO IANNETTA deduc e, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Sez. S2 -R.G. 36518/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 6 di 9 Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione di riforma adottata dalla Corte capitolina verrebbe a basarsi su una erronea ricostruzione dei fatti, avendo la Corte ritenuto che la domanda di usucapione venisse a basarsi unicamente sul possesso conseguito da GIORGIO IANNETTA sulla scorta della scrittura privata conclusa nel 1984 con Annibale Frattaroli.

Deduce, per contro, il ricorrente che la domanda riconvenzionale di accertamento dell’acquisto dell’usucapione era stata formulata sulla scorta, non della scrittura privata in questione, bensì sul possesso che i genitori degli stessi ricorrenti avrebbero esercitato sull’immobile in questione a far tempo dagli anni ’60. La decisione impugnata, prosegue il ricorso, sarebbe quindi incorsa in una erronea ricostruzione dei fatti, omettendo di considerare che il possesso del bene in questione non si veniva a basare sulla scrittura del 1984 – che non riguarderebbe tale bene – bensì su condotte risalenti ad oltre venti anni prima, come peraltro confermato dalle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio. 4.2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1158, 1165, 1167 e 2943 c.c. Argomentail ricorso che la Corte territoriale avrebbe:

− erroneamente ritenuto integrata una interruzione del possesso in virtù dello sgombero temporaneo dell’immobile operato dal ricorrente a seguito dell’intimazione di Davide Frattaroli; − sempre erroneamente ritenuto che la dichiarata disponibilità del ricorrente a rendersi acquirente dell’immobile avesse integrato riconoscimento dell’altrui proprietà, in tal modo escludendo la sussistenza di un possesso. Sez. S2 -R.G. 36518/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 7 di 9 Deduce, invece, il ricorrenteche: − lo sgombero non poteva ritenersi idoneo ad interrompere il termine di usucapione, essendosi protratto per un lasso temporale ridotto e comunque inferiore all’anno, avendo quindi la Corte capitolina violato il combinato disposto di cui agli artt. 1165, 1167 e 2943 c.c.;

− l’offerta di acquisto dell’immobile non costituiva riconoscimento del diritto altrui e doveva quindi ritenersi compatibile con la situazione possessoria. 4.3. Con il terzo motivo nell’interesse di GIORGIO IANNETTA, il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Il ricorrente viene a dolersi per la condanna all’integrale rifusione delle spese dei due gradi di giudizio, evidenziando che la propria originaria domanda riconvenzionale risulta essere stata accolta con la sola eccezione dell’immobile di cui al civico n.

23. Deduce, quindi, che, in virtù della soccombenza reciproca, la Corte capitolinaavrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato. Poiché il ricorrente aveva allegato nei propri scritti difensivi che il possesso dell’immobile di cui al civico n. 23, risaliva non alla scrittura conclusa nel 1984 con Alfonso Frattaroli – anche se detta scrittura veniva a concernere pure detto bene -bensì ad un’epoca ampiamente anteriore -essendo stato acquisito dai genitori del ricorrente negli anni ’60 – la fondatezza della domanda di accertame nto dell’usucapione formulata da GIORGIO IANNETTA avrebbe dovuto essere valutata e verificata dalla Corte territoriale sulla scorta dei fatti allegatie non del contenuto della scrittura del 1984.

Sez. S2 -R.G. 36518/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 8 di 9 Emerge, invece, che la motivazione ha assunto come momento iniziale del possesso proprio la scrittura privata del 1984 – peraltro assumendo tale circostanza come non contestata, salvo poi procedere ad attività istruttoria, nonostante la non contestazione avesse effetti vincolanti per il giudice, comportando l’obbl igo di astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3727 del 09/03/2012; Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009) –ed in tal modo ha omesso di esaminare la diversa circostanza effettivamente dedotta negli scritti difensivi del ricorrente, e di procedere, quindi, ad una verifica della domanda di usucapione sulla scorta di tali allegazioni. Tali allegazioni, tuttavia, presentavano invece carattere decisivo, in quanto la loro conferma avrebbe comportato la necessità di retrodatare l’inizio del possesso dedotto dal ricorrente ad un’ epoca ampiamente anteriore al 1984, e quindi di far ritenere integrato l’ acquisto per usucapione in data ben precedente l’episodio dell’agosto del 2002, ritenuto invece dalla Corte territoriale quale fatto interruttivo d i un termine di usucapionefatto decorrere dal 1984.

6. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.

7. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, la quale dovrà procedere ad una nuova decisione sulle spese di lite di LUIGI IANNETTA alla luce dell’esito delle domande da quest’ultimo formulate e, quanto a GIORGIO IANNETTA, provvederà ad una nuova valutazione della domanda di usucapione anche sulla scorta delle effettive allegazioni di quest’ultimo. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla regolamentazione anche delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q. M. Sez. S2 -R.G. 36518/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 9 di 9 La Corte accoglie