Cassation court dismisses Public Prosecutor's appeal for late opposition to defense fee liquidation decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Public Prosecutor appealed a lower court order declaring their opposition to a defense fee liquidation decree inadmissible due to late filing. The court found the opposition was filed well beyond the extended appeal period of Article 327 of the Civil Procedure Code, which applies to such proceedings regardless of whether the decree was formally communicated. Consequently, the court rejected the appeal, ruling that the procedural defect of tardiness rendered the opposition invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 170 d.P.R. n. 115/2002: The extended appeal period under Article 327 of the Civil Procedure Code applies to oppositions against defense fee liquidation decrees, rendering them inadmissible if filed after the deadline expires, irrespective of the actual communication of the decree.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17659/2022 R.G. proposto da : PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI ROMA, PIAZZALE CLODIO; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PITORRI IACOPO MARIA; -intimati- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di ROMA r.g. n. 9382/2020 , depositata il24/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/05/2023dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Il Tribunale di Roma, con provvedimento pubblicato il 24 maggio 2022, ha dichiarato inammissibile, perché tardivamente proposta, l’opposizione proposta dal Pubblico Ministero avverso il decreto di liquidazione reso dal Tribunale di Roma in favore dell’avvocato Jacopo Maria Pitorri, per l’attività di difesa svolta in favore di un cittadino extracomunitario, nell’ambito di un procedimento di riconoscimento della protezione internazionale.
Contro il provvedimento ricorre per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma. Gli intimati Ministero della giustizia e Jacopo Maria Pitorri non hanno proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi, che rispettivamente denunciano: 1. ”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, violazione e falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c.”; si deduce che il ricorrente non ha mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto opposto e che la decisione gravata si fonda sulle sole risultanze della schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID, che però non è in grado di attestare che l’atto sia stato effettivamente comunicato nelle forme prescritte dal codice di rito; 2.
“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”, in quanto la decisione impugnata non ha considerato l’attestazione redatta dal direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nella quale si riferiva che alcuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata. Il ricorso è infondato. Ritiene infatti il Collegio che sia corretta la valutazione di inammissibilità per tardività dell’opposizione a suo tempo proposta da parte dell’odierno ricorrente, sia pure sulla scorta di una motivazione in parte differente da quella posta a fondamento dell’ordinanza impugnata.
La tardività dell’opposizione va infatti ribadita, a prescindere dalla validità ed effettività della comunicazione del provvedimento opposto, per essere stata l’opposizione proposta ben oltre il termine lungo prescritto per le impugnazioni dall’art. 327 c.p.c., termine che deve reputarsi suscettibile di applicazione anche al procedimento di opposizione di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002. Come infatti ripetutamente affermato da questa Corte in fattispecie analoghe, in caso di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 si applica il termine impugnatorio cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., sia per la parte contumace che per quella costituita, ove non intervenga la comunicazione del provvedimento.
Il decreto di liquidazione viene, infatti, emesso all'esito di un processo che, ancorché sommario, è idoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri di stabilità e definitività e che soggiace, quindi, alla pari degli altri all'applicazione degli strumenti presenti nel sistema aventi carattere generale, tra cui quello di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass.30432/2022 e Cass. 6165/2023). Nel caso in esame, a fronte del deposito del decreto di liquidazione in data 4/10/2018, il ricorso in opposizione fu presentato in data 4/02/2020, quando il termine di cui all’art. 327 c.p.c. era ormai ampiamente decorso.
II. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla a disporre quanto alle spese, sia perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblica, in qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale, per il quale è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante la soccombenza (v. Cass., sez. un., nn. 5079/2005 e 5165/2004), sia in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. Non ricorrono - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002 - i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, trattandosi di ricorso proposto dal Pubblico Ministero.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.