Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal. The appellant, Lombardi, had not responded to the proposal sent by the court, while the opposing party, Wolters Kluwer Italia, contended the silence constituted a waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days constitutes a deemed renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17299/2021 R.G. proposto da : LOMBARDI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VIGNA MURATA 1, presso lo studio dell’avvocato CARRUBBA CORRADO (CRRCRD61L01H501F) rappresentato e difeso da se stesso e dall’avvocato CASELLA FRANCESCO (CSLFNC33B01H732S) -ricorrente- contro WOLTERS KLUWER ITALIA SRL, elettivamente domiciliatain ROMA VIA G. PAGANO, 68, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA RAPONI ELISABETTA (DLCLBT70B46H501F) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3315/2020 depositata il 15/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1147,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.