Cassation court suspends appeal review to determine if Grupo Jasci is the proper party after Tabulatum's bankruptcy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court suspended the appeal review to determine the procedural standing of Grupo Jasci SRL regarding a debt judgment. The court noted that while Tabulatum SRL was declared bankrupt in December 2019, the lower court's judgment treated Grupo Jasci as the successor without clarifying the nature of the transfer. Consequently, the court ordered the parties to submit observations on whether Grupo Jasci's entry into the proceedings was legitimate and if the adversarial principle was preserved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43 l.f.; Art. 41 d.lgs. 5/2006: The opening of bankruptcy interrupts the trial process but does not interrupt proceedings of legality; the court must verify the party's legitimacy and the integrity of the adversarial proceedings when corporate identity changes are ambiguous.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.30505/2018 R.G. proposto da : GRUPPO IASCI SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato D'ANNUNZIO FULGENZIO (DNNFGN62M05E435U); -ricorrente- contro THEMA SERVIZI SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato PAONE ALBERTO (PNALRT60D30G482F); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 524/2018,depositata il 21/03/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/06/2023dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE La società Gruppo Jasci s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila 21 marzo 2018, n. 524, che ha accolto il gravame di Thema Servizi s.r.l. e, inriforma della pronuncia di primo grado, ha confermato il decreto che aveva ingiunto alla società Tabulatum s.r.l. il pagamento di euro 43.526,11, a titolo di “oneri gestionali, inerenti i servizi erogati, sulla base delle tabelle millesimali, e/o i consumi registrati mediante letture e misure a contatore”.
Resiste con controricorso Thema Servizi s.r.l. Con atto datato 4 maggio 2020, il difensore della controricorrente ha dichiarato che con sentenza del 10 dicembre 2019 il Tribunale di Lanciano ha dichiarato il fallimento della società. Al riguardo va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'intervenuta modifica dell'art. 43 della legge fallimentare per effetto dell'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, nella parte in cui stabilisce che "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo", non comporta l'interruzione del giudizio di legittimità (v., ex multis, Cass. n. 15928/2021).
CONSIDERATO CHE In via preliminare rispetto all’esame dei cinque motivi in cui si articola il ricorso è necessario ad avviso del Collegio il rilievo d’ufficio di una questione. Come si è appena detto, il decreto ingiuntivo confermato dalla sentenza impugnata è stato reso, su domanda di Thema Servizi s.r.l., nei confronti della società Tabulatum s.r.l., che avverso il decreto ha proposto opposizione. La sentenza impugnata è stata emessa, così si legge nella intestazione, nei confronti del Gruppo Jasci s.r.l., già Tabulatum s.r.l. e nella parte dedicata allo “svolgimento del processo” il giudice d’appello si limita a dire che la “società Tabulatum s.r.l., ora Gruppo Jasci s.r.l.” aveva proposto rituale opposizione al decreto e che l’appello è stato proposto da Thema Servizi nei confronti della “società Gruppo Jasci s.r.l., già Tabulatum s.r.l.”, né ulteriori specificazioni circa la vicenda che ha interessato le due società sono contenute nel ricorso e nel controricorso.
Come noto (v. al riguardo il quadro tracciato dalle sezioni unite nella pronuncia n. 21970/2021) le modificazioni che possono interessare il soggetto collettivo e la sua attività sono varie e di diversa intensità, da minima a massima. Si va dal mutamento della denominazione, la quale lascia sussistere il medesimo soggetto, sia pure diversamente nominato, alla cessione e all'affitto di azienda o di ramo d'azienda, ove muta il gestore della stessa, senza modificazione né soggettiva del concedente, né oggettiva dell'azienda come universitas facti, alla trasformazione, la quale del pari, sebbene sotto un'altra forma, lascia permanere l'ente nella sua originaria identità, sino alla fusione e alla scissione, in cui, al contrario, almeno in alcuni casi e per taluni dei soggetti partecipanti (società incorporate, società fuse, società scissa che assegni l'intero suo patrimonio a più società), il mutamento è radicale, con la scomparsa di essi dalla scena giuridica, allo stesso modo dello scioglimento e della liquidazione della società, seguite dalla cancellazione dal registro delle imprese, con conseguenze molto diverse sul piano processuale, che vanno dal semplice mutamento del nome della medesima parte alla successione a titolo particolare ovvero a quella universale, con o senza interruzione del processo.
È pertanto necessario chiarire a quale titolo la ricorrente è entrata nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo e ha proposto appello nei confronti della decisione che lo ha definito in primo grado, al fine di verificare la sua legittimazione processuale e l’integrità del contraddittorio. Si impone pertanto, ai sensi del comma 3 dell’art. 384 c.p.c., l’assegnazione alle parti di un termine per il deposito di osservazioni su tale questione.
P.Q.M.
La Corte assegna alle parti il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di osservazioni sulla questione della legittimazione della società Gruppo Jasci s.r.l. e/o della integrità del contraddittorio.