Cassation court allows suspension of enforcement pending appeal judgment on underlying percentage fee claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Finlegal Consulting's appeal against the Palermo Tribunal's order suspending enforcement of a debt order. Finlegal argued that the necessary suspension under Article 295 of the Civil Procedure Code was not met because the first-instance judgment had not become final. The court ruled that suspension is only mandatory when the first judgment is final; otherwise, it may be granted at the judge's discretion if the enforcement does not rely on the final authority of that judgment. Consequently, the order was quashed, and the case was remitted to the Tribunal to continue proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 295 cod. proc. civ.; Art. 337 cod. proc. civ.: Suspension of a prejudged judgment is mandatory only if the prejudging judgment is final; otherwise, it is discretionary and may be granted if the enforcement does not rest on the final authority of the first-instance decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6769 –2023 proposto da: FINLEGAL CONSULTING s.r.l.s.,in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Palermo, presso lo studio dell'avv . Anna Murana dalla quale è rappresentat a e difes a , giusta procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro VACCARO EMANUELE; -intimato – e contro avv. PACE ANDREA, domiciliato in Palermo presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso, con indicazione dell’indirizzo pec; -resistente - Ric. 2023n.6769sez.
S2 - ud. 19 - 9 - 20 23 - 2 - per il regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO del 14/2 /202 3, resa nel fa scicolo 9102/2020 RG Tribunale di Palermo; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/9/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale TOMMASO BASILEche ha chiesto l’accoglimento del ricorso; letta la memoria dell’avv. Pace; rilevato che: - tra Finlegal ricorrente e Emanuele Vaccaro era intercorso un contratto di «consulenza tecnica di supporto alla difesa assunta dall’avv.
Pace»nel giudizio instaurat o dinanzi al Tribunale di Palermo per il recupero delle somme investite in 954 azioni della Banca Popolare di Vicenza, per un controvalore di Euro 46.221,30; il compenso era stato fissato in un acconto in misura fissa, regolarmente versato e in u na percentuale da corrispondere sull’importo recuperato; -Emanuele Vaccaro , dapprima vittorioso in arbitrato, disatteso però dalla Banca, aveva ottenuto, nel su indicato giudizio din anzi al Tribunale Palermo, sentenza di primo grado che aveva riconosciuto, in suo favore, la somma di Euro48.041,70; - i n conseguenza, Finelgal aveva chiesto e ottenuto, nei confronti di Vaccaro, decreto ingiuntivo per il pagamento della percentuale sutale somma ancora dovuta a titolo di compenso; -Vaccaro aveva proposto opposizione e il Tribunale, dopo aver sospeso l’esecutorietà del titolo, con ordinanza del 14/2/2023, qui impugnata, ha pure sospeso per pregiudizialità necessaria, ex art. Ric. 2023n.6769sez.
S2 - ud. 19 - 9 - 20 23 - 3 - 295 cod. proc. civ., il giudizio di opposizione, in attesa della definizione del giudizio d’appello pendente tra Vaccaro e la Banca; - a vverso questa ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza Finlegal, per un unico motivo; l’avv. Pace ha presentato memoria, aderendo al ricorso ; Vaccaro non ha svolto difese; considerato che: -con l’unico motivo, Finlegal ha lamentato la violazione dell’art.295 cod. proc. civ. perché non ricorr ono i presupposti della sospensionenecessaria; - i l ricorso è fondato , perché per principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass.
SU n. n. 10027 del 2012 e successive conformi), «salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., come si trae dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 cod. proc. civ.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle partiin modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado» ( da ultimo Sez. 3, Ordinanza n. 8885 del 29/03/2023); - l 'ordinanza deve essere perciò cassata, non dovendo il secondo giudizio essere di necessità sospeso in attesa che si formi nel primo la cosa giudicata sul diritto al compenso in misura percentuale, ma potendo esserlo, ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., ove il Ric. 2023n.6769sez.
S2 - ud. 19 - 9 - 20 23 - 4 - giudice ritenga di non poggiarsi sull'autorità della sentenza impugnata; - i l processo deve, dunque, proseguire innanzi al Tribunale di Palermo che provvederà anche a regolare le spese del presente giudiziodi legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Palermo per la prosecuzione del giudizio, con termine di legge per la riassunzione; spese al merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civil