Ordinanza — n. 28490/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4572/2020 R.G. proposto da : VALBUSA LORETA, MAMI' ANTONIO DARIO, MAMI' MATTEO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G PIER LUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato DI PIETRO UGO (DPTGUO61S03C347H) rappresentati e difesi dall'avvocato LA ROSA ANTONINO FILIPPO (LRSNNN64T20A638W) -ricorrenti- contro EDS INFRASTRUTTURE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 66, presso lo studio dell’avvocato BOMBACI BARBARA (BMBBBR76D65F158E) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 517/2019 depositata il28/06/2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 2697 c.c, art. 92, comma 2 c.p; Ordinanza — n. 28490/2023 — snciv · Corte di Cassazione: RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 1460 c.c., 115 c.p.c., 167 c.p.c. e 653 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello errato nel ritenere che il professionista non avesse fornito la prova dell’attività svolta in favore della Edilscavi s.r.l. in quanto la società non avrebbe mai contestato l’esistenza della prestazione ma solo l’ammontare del credito ingiunto dal professionista, eccependo l’avvenuto pagamento delle prestazioni.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4572/2020 R.G. proposto da : VALBUSA LORETA, MAMI' ANTONIO DARIO, MAMI' MATTEO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G PIER LUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato DI PIETRO UGO (DPTGUO61S03C347H) rappresentati e difesi dall'avvocato LA ROSA ANTONINO FILIPPO (LRSNNN64T20A638W) -ricorrenti- contro EDS INFRASTRUTTURE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 66, presso lo studio dell’avvocato BOMBACI BARBARA (BMBBBR76D65F158E) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 517/2019 depositata il28/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo richiesto al Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto da Mamì Francesco per il pagamento dei compensi professionali relativi all’attività di consulenza contabile svolta in favore della Edilscavi srl. La Edilscavi s.r.l. propose opposizione e spiegò domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigettò l’opposizione.
Propose appello la Edilscavi s.r.l. e dedusse che il Tribunale aveva posto a suo carico l’onere di provare l’inesistenza del credito mentre gravava sul professionista la prova di aver eseguito le prestazioni professionali, di cui aveva chiesto il pagamento. La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 28.6.2019, accolse parzialmente l’appello e condannò la società Edilscavi al pagamento della minor somma di € 20.273,89. La Corte di merito ritenne che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, incombeva sull’opposto l’onere di provare l’esistenza del credito e l’esecuzione della prestazione; nel caso di specie, Mamì Francesco non aveva fornito la prova sull’esistenza del credito in quanto la prova testimoniale articolata nella comparsa di costituzione era generica in quanto priva dell’indicazione specifica dei fatti su cui i testi avrebbero essere sentiti, né aveva articolato la prova nei termini concessi per le deduzioni istruttorie.
L’unica prova del credito, nella misura di € 20.273,00, era costituita dal riconoscimento del debito da parte della Edilscavi s.r.l. La Corte d’appello, considerato l’esito complessivo della lite, compensò le spese di lite, che pose nella misura di 1/5 a carico dell’appellante. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Valbusa Loreta, Mamì Dario Antonio e Mamì Matteo, in qualità di eredi di Mamì Francesco sulla base di due motivi. EDS Intrastrutture spa ha resistito con controricorso. In prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato una memoriaillustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 1460 c.c., 115 c.p.c., 167 c.p.c. e 653 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello errato nel ritenere che il professionista non avesse fornito la prova dell’attività svolta in favore della Edilscavi s.r.l. in quanto la società non avrebbe mai contestato l’esistenza della prestazione ma solo l’ammontare del credito ingiunto dal professionista, eccependo l’avvenuto pagamento delle prestazioni.
Ne consegue che il fatto estintivo del pagamento sarebbe dovuto gravare in capo alla società committente. Il motivo è infondato. La Corte di merito ha correttamente ritenuto che la Edilscavi s.r.l. avesse contestato l’esistenza del credito e non solo il suo ammontare, come chiaramente risulta dall’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, che testualmente recita “verificare se tutte le attività di cui al medesimo e relative alla società opponente siano state effettuate dal Mamì o, viceversa, dalla Sicildata. In ogni caso eccepisce il pagamento delle prestazioni svolte in suo favore.” La difesa del ricorrente era, infatti, volta a sostenere che le prestazioni contabili fossero state svolte da altro soggetto ovvero dalla Sicildata.
La Corte di merito, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che l’opposto non avesse fornito la prova dell’effettiva esecuzione delle attività per cui chiedeva il pagamento, attesa la genericità della prova testimoniale. Ne consegue che la prova del credito è stata correttamente posta a carico del professionista, che, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito perprestazioni professionali è tenuto a provare non solo l'avvenuto conferimento dell'incarico e l'effettivo espletamento dello stesso ma anche dell'entità delleprestazioni svolte (Cassazione civile sez.
II, 20/08/2019, n.21522; Cass. 9254/2006; Cass. 2176/97). In seguito alle contestazioni svolte dalla società che aveva conferito l’incarico, ancor prima della determinazione del compenso, l’attore aveva l’onere di provare l’effettiva attività svolta, sulla base della quale va liquidato il compenso. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello compensato le spese di lite per il parziale accoglimento dell’appello, ponendole per un quinto in capo all’appellante nonostante fosse stata riconosciuta la parziale fondatezza della sua pretesa anche se vi era stato un ridimensionamento della stessa.
Il motivo è fondato. Come recentemente affermato da questa Corte a Sezioni Unite, in tema dispese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento dellespese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto lacompensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2 c.p.c. (Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, n.32061).
Nel caso di specie, all’esito del giudizio d’appello, era stata riconosciuta la parziale fondatezza della pretesa del ricorrente anche se per una somma inferiore a quella richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo. Non si trattava, infatti, di domande contrapposte ma di una domanda articolata in un unico capo sicché ha errato la Corte d’appello a condannare la parte vittoriosa al pagamento di un quinto delle spese di lite. Il motivo deve, pertanto, essere accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione.
Il giudice di rinvio provvederà alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione. Cos