Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28489/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses lawyer's appeal for additional fees, citing lack of proof and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28489/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by a lawyer seeking additional defense fees inadmissible. The lower court had rejected the claim without specific reasoning regarding the lack of proof for extra work, and the lawyer requested further evidence. The Court ruled that such appeals cannot challenge the entire factual record or demand new investigations, limiting review to legal correctness and logical coherence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.c.; Art. 4 comma 4 D.M. 140/2012: A cassation appeal challenging a lack of motivation is inadmissible if it seeks a re-examination of the entire factual record or demands the court to conduct new investigative inquiries.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility lack of motivation defense additional defense fees procedural review limits new evidence inadmissibility compenso per prestazioni ripetibili dell'avvocato indennizzo del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 4 comma 4 D.M. 140/2012
1487/2016, il Giudice di Pace di Bologna rigettò la domanda, compensando le spese; ritenne che non fosse possibile distinguere l’attività di studio, di preparazione degli atti difensivi e processuale per ciascun assistito e, pertanto, in applicazione dell’art. 4 comma 4 del D.M.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
Art. 13 comma 1-bis D.P.R. n. 115/02
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 360 cod. proc. civ
5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ..
art. 2233 cod. civ
Con il primo motivo il ricorrente ha infatti lamentato la violazione dell’art. 2233 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35096 –2018 proposto da: GIUDICE NICOLA, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Anco Marzio 25,presso lo studio dell'avv. Angelo Remedia , rappresentato e difeso dall'avv.Antonio Romeo, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro BERNARDO FRANCESCO, quale erede della defunta Annamaria Amoroso, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Rododendri n. 11, presso lo studio dell’Avv. Federico Guidoni, rappresentato e difeso dall’Avv. Milena Pescerelli, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzi pec; -controricorrente – Ric. 2018n. 35096 sez.

S2 -ud. 19-9-2023 - 2 - e contro MANCINI TIZIANO, BALBONI EMANUELA e SUPPINI MICAELA, nella qualità di uniche eredi di SUPPINI FRANCO , FARINI LUCIANO, CASALINI LORENZO, PEDRINI CARLA, CAVALIERI FRANCO e CHELI PATRIZIA, nella qualità di unici eredi di SALMI NORMA, VERONESI LUCIANO, ANSALONI ANDREA, ESPOSITO GIOVANNA, LAMBERTINI LORELLA, MARZI ALBERTINO, PIETROCOLA LEONARDO, RIMONDINI PAOLO, ROSSETTI ANTONIO, RUBINI ROBERTO, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via San Tommaso D’Aquino n. 116, presso lo studio dell’Avv. Antonio Dierna, rappresentati e difesi dall’Avv.

Giancarlo Fanzini , giusta procura in calce al contro ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2427/18 del TRIBUNALE DI BOLOGNA, pubblicata in data 07/09/2018 e notificata a mezzo pec il 28/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/9/2023dal consigliere PATRIZIA PAPA. FATTI DI CAUSA 1. L’avv. Nicola Giudice chiese al Giudice di pace di Bologna la condanna di Andrea Ansaloni, Giovanna Esposito, Carla Pedrini, Luciano Farini, Franco Suppini, Tiziano Mancini, Lorella Lambertini, Albertino Marzi, Norma Salmi, Luciano Veronesi, Leonardo Pietrocola, Paolo Rimondini, Antonio Rossetti, Roberto Rubini, Lorenzo Casalini, Francesco Bernardo al pagamento, in suo favore , del compenso professionale per l’attività difensiva svolta per loro, quali residenti nelle aree vicine al cantiere della nuova stazione di Bologna TAV, nel procedimento civile instaurato, dinanzi al Tribunale di Bologna , nei Ric. 2018n. 35096 sez.

S2 -ud. 19-9-2023 - 3 - confronti di Rete Ferroviarie Italiane s.p.a. e di Castaldi s.p.a.; il giudizio avevaavuto ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per il superamento dei limiti consentiti di emissione di polveri sottili e si era concluso con il rigetto della domanda e la condanna al rim borso delle spese. 1.1. Con sentenza n. 1487/2016, il Giudice di Pace di Bologna rigettò la domanda, compensando le spese; ritenne che non fosse possibile distinguere l’attività di studio, di preparazione degli atti difensivi e processuale per ciascun assistito e, pertanto, in applicazione dell’art. 4 comma 4 del D.M. 140/2012, riconobbe al difensore un unico compenso con le maggiorazioni previste dalle tabelle professionali; liquidò, perciò , il corrispettivo in complessivi Euro 21,600,00, pari ad euro 112,00 per ciascuno degli assistiti e riscontrò che era stato da ognuno pagato più del dovuto.

2. Con sentenza n. 2427/2018, il Tribunale di Bologna rigettò l’appello dell’avv. Giudice, confermando la motivazione del primo grado; in accoglimento dell’appello incidentale proposto da tutti i convenuti, ad eccezione di Francesco Bernardo e in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace, condannò lo stesso avvocato al rimborso delle spese del doppio grado in loro favore.

3. Avverso questa sentenza l’avv. Giudice ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi; Andrea Ansaloni, Giovanna Esposito, Carla Pedrini, Luciano Farini, Emanuela Balboni e Micaela Suppini nella qualità di eredi di Franco Suppini, Tiziano Mancini, Lorella Lambertini, Albertino Marzi, Franco Cavalieri e Patrizia Cheli nella qualità di eredi di Norma Salmi, Luciano Veronesi, Leonardo Pietrocola, Paolo Rimondini, Antonio Rossetti, Roberto Rubini, Lorenzo Casalini e, a mezzo di diverso difensore, Francesco Bernardo hanno resistito con controricorso.

Ric. 2018n. 35096 sez. S2 -ud. 19-9-2023 - 4 - RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve rilevarsi che nessuno dei motivi di ricorso è formulato con la specificazione dell’ipotesi del primo comma dell’art.360 cod. proc. civ. in cui sarebbe sussumibile. In ogni caso, dall’articolazione delle rubric he , può escludersi la loro inammissibilità per difetto di specificità, perché può dedursi che le prime due censure siano state articolate in riferimento al n. 3 e la terza censura in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ..

1. Con il primo motivo il ricorrente ha infatti lamentato la violazione dell’art. 2233 cod. civ., per avere il Tribunale ritenuto che non fosse possibile distinguere l’attività difensiva svolta nei confronti di ciascuno degli assistiti e liquidato in conseguenza un compenso unitario con le maggiorazioni, non adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione. 1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella istanza di rivalutazione in merito dell’attività svolta dal difensore, evidentemente invece preclusa in questa sede di legittimità.

Il Tribunale ha motivato la liquidazione di un unico compenso richiamando la motivazione del Giudice di pace che aveva applicato, ratione temporis, l’art. 4 comma 4 del d.m. 140/2012 in riferimento a specifici elementi di fatto quali la redazione unica di atti a nome di tutti gli assistiti e l’utilizzo della stessa strategia difensiva ; così decidendo, ha correttamente applicato il principio di diritto consolidato secondo cui , in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia Ric. 2018n. 35096 sez.

S2 -ud. 19-9-2023 - 5 - presentato distinti atti difensivi (Cass. Sez. 6 - 2, n. 21320 del 29/11/2012; ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 30529 del 19/12/2017).

2. Con il secondo motivo l’avv. Giudice ha sostenuto la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 4 D.M. 140/12, per non avere il giudice motivato l’ulteriore diminuzione dei valori minimi stabiliti dalle tabelle professionali. 2.1. Il motivo è inammissibile. Il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio in iudicando e, pertanto, per l'ammissibilità della censura, è necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate, al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità, senza dover espletare un'inammissibile indagine sugli atti di causa (Cass. Sez. L, n. 19943 del 2023 con numerosi richiami); nella censura, invece, manca ogni specificazione sul punto.

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato l’insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla spettanza del «diritto a percepire somme ulteriori per l’attività svolta»; il Tribunale avrebbe ritenuto «tale assunto non dimostrato» (così in ricorso), senza adeguata motivazione; a sostegno probatorio del«diritto» suindicato, il ricorrente ha reiterato la richiesta di prova testimoniale già dedotte nei gradi di merito. 3.1. Il motivoè inammissibile. La censura che deduca in sede di legittimità un vizio di motivazione non può essere diretta – come invece ha chiesto il ricorrente - al riesame in merito dell'intera vicenda processuale, perché a questa Corte è demandato soltanto il controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudicedel merito o in Ric. 2018n. 35096 sez.

S2 -ud. 19-9-2023 - 6 - riferimento all’omessa valutazione di un fatto decisivo per una diversa decisione. Allo stesso modo non può censurarsi la mancata ammissione di un mezzo istruttorio senza indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, senza dover compiere inammissibili indagini integrative.

3. Il ricorso è perciò inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente avv. Giudice al rimborso delle spese processuali in favoredei controricorrenti Andrea Ansaloni, Giovanna Esposito, Carla Pedrini, Luciano Farini, Emanuela Balboni e Micaela Suppini nella qualità di eredi di Franco Suppini, Tiziano Mancini, Lorella Lambertini, Albertino Marzi, Franco Cavalieri e Patrizia Cheli nella qualità di eredi di Norma Salmi, Luciano Veronesi, Leonardo Pietrocola, Paolo Rimondini, Antonio Rossetti, Roberto Rubini, Lorenzo Casalini, costituiti a mezzo di un unico difensore e considerati quale unica parte processuale e di Francesco Bernardo. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’ avv. Giudice al rimborso delle spese processuali in favore dei controricorrenti Andrea Ansaloni, Giovanna Esposito, Carla Pedrini, Luciano Farini, Emanuela Balboni e Micaela Suppini nella qualità di eredi di Franco Suppini, Tiziano Mancini, Lorella Lambertini, Albertino Ric. 2018n. 35096 sez. S2 -ud. 19-9-2023 - 7 - Marzi, Franco Cavalieri e Patrizia Cheli nella qualità di eredi di Norma Salmi, Luciano Veronesi, Leonardo Pietrocola, Paolo Rimondini, Antonio Rossetti, Roberto Rubini, Lorenzo Casalini e di Francesco Bernardo, liquidandole per compensi, per i primi, in complessivi Euro 3.000,00e per Francesco Bernardo in Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 sia per i primi che per Bernardo e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, c