Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a construction company, challenged a lower court judgment against an individual contractor, but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, dismissing the case and ordering the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: If the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21454/2020 R.G. proposto da : TECNO SERVICE COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI, 44, presso lo studio dell’avvocato ERMOCIDA TERESA (RMCTRS75R70C352X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MENNITI PIETRO (MNNPTR54S12A542Y) -ricorrente- contro FULCINITI SALVATORE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati IIRITANO VINCENZO (RTNVCN74C03C352I), IIRITANO FABIO (RTNFBA81B18C352H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.608/2020 depositata il 04/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con condanna alle spese a favore del controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna la società ricorrente a rifondere le spese al controricorrente, liquidate in euro 2050,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge. Così deciso in Ro