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Ordinanza — n. 28475/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses disciplinary sanction due to absolute lack of reasoning in the decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28475/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court granted Kim Carrara's cassation appeal against a disciplinary suspension imposed by the National Council of Geometers. The Council's decision merely repeated factual findings without providing the legal reasoning required to justify the sanction. Consequently, the court found the decision lacked the minimum constitutional motivation necessary for judicial review and ordered its annulment.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; Art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4: A judicial or disciplinary decision is void if it fails to distinguish between facts and legal reasoning, rendering the grounds for the decision unidentifiable.

Parole chiave

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lack of motivation factual coincidence disciplinary sanction cassation appeal constitutional minimum relationem annulment of decision sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 c.c., per assenza di motivazione in quanto vi sarebbe una coincidenza delle ragioni in fatto con le ragioni di diritto.
Art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazionedell’ art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art.
Art. 118 disp. att. c.c.
4 e dell’art. 118 disp att.
art. 132 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazionedell’ art. 132 c.p.c., comma 2, n.
art. 360 c.p
, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez. VI, 10/01/2022, n. 459
Cassazione Sez. Unite 7.4.2014, n. 8053
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3578/2022 R.G. proposto da : CARRARA KIM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSTANTINO N. 4, presso lo studio dell’avvocato CASERTANO FRANCESCO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CASERTANO STEFANO -ricorrente- contro COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI PROVINCIA VERONA, PROCURATORE REPUBBLICA TRIBUNALE VERONA-intimati- avverso DECISIONE di CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI ROMA n. 78/2021depositata il 12/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, con decisione del 6.10- 12.11.2021 , rigettò il ricorso proposto dal geom. Kim Carrara avverso la delibera del Consiglio dei Geometri di Verona, che aveva comminato al professionista la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di giorni sessanta. Per la cassazione della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione Kim Carrara sulla base di un unico motivo. Sono rimasti intimati il Collegio dei Geometri Laureati della Provincia di Verona, il Consiglio Nazionale dei Geometri e GeometriLaureati ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazionedell’ art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp att. c.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 c.c., per assenza di motivazione in quanto vi sarebbe una coincidenza delle ragioni in fatto con le ragioni di diritto. Il provvedimento impugnato, dopo aver evidenziato, nello svolgimento del processo le condotte per le quali il Collegio dei Geometri aveva applicato la sanzione ed indicato le censure mosse dal ricorrente, avrebbe riportato pedissequamente il “fatto” nelle ragioni di diritto, senza spiegare le ragioni per le quali aveva prestato adesione al provvedimento impugnato.

Il motivo è fondato. Dall’esame della decisione impugnata risulta l’assoluta coincidenza contenutistica tra la parte “in fatto” e quella “in diritto”, senza alcuna motivazione, neppure per “relationem” sull’adesione, da parte del Consiglio Nazionale dei Geometri, alle ragioni poste alla base del provvedimento impugnato, secondo le modalità previste dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis Cassazione civile sez. VI, 10/01/2022, n.459). Invero, qu anto riportato nella parte in “diritto” dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati a sostegno del rigetto del ricorso non indica le ragioni le ragioni poste a base della decisione, ovvero gli argomenti logico - giuridici che ne costituiscono il fondamento, bensì la premessa di fatto della decisione, consistente, come è dato evincersi dal contenuto testuale della cosiddetta motivazione precedentemente richiamata, nella esposizione delle circostanze che hanno condotto il Consiglio di Disciplina del Collegio dei Geometri di Verona a comminare la sanzione disciplinare.

Tale anomalia costituisce una mancanza assoluta di motivazione in quanto non consente di individuare, neppure per relationem , le ragioni delladecisione. La motivazione del provvedimento impugnato non soddisfa, pertanto, il minimo costituzionale -che sottrae il provvedimento al sindacato di legittimità - in quanto la motivazione manca del tutto, nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ( Cass. Sez. Unite 7.4.2014, n.8053). La decisione impugnata si limita alla mera esposizione delle ragioni di fatto , senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte dal Collegio dei Geometri rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.

Il ricorso va, pertanto accolto; la decisione impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Consiglio Nazionale Geometri e Laureati in diversa composizione. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati in diversa compo