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Ordinanza — n. 28473/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against lawyer fee liquidation, ruling minimum rates cannot be halved for free legal aid clients.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28473/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the first ground of appeal regarding the liquidation of legal fees for a client admitted to free legal aid. The lower court erroneously reduced the fee to the minimum tariff and then halved it again, contrary to recent jurisprudence. Consequently, the contested order was quashed and remanded for a new hearing by a different judge.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 1, and Art. 12, comma 1, D.M. 55/2014; After the modifications introduced by D.M. 37/2018, the judge cannot reduce the average values in the attached tables by more than 50% when liquidating fees for lawyers representing clients admitted to free legal aid.

Parole chiave

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free legal aid lawyer fee liquidation minimum tariff reduction Cassazione civile D.M. 55/2014 equitable compensation remand for new trial indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4, comma 1, D.M. 55/2014
Art. 13 bis, comma 2, L. 21.12.2012
Art. 132, comma IV, c.p.c.
D.M. 37/2018

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cassazione civile sez. II, 19/04/2023, n.10438
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2858/2021 R.G. proposto da: ALEJ INTHIRATHASAN, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CITO VINCENZO (CTIVCN70C22E815S) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso ORDINANZAdi TRIBUNALE LECCE n. 1385/2020 depositata i l 11/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - il Tribunale di Lecce, con ordinanza depositata il 12.04.2017, ha accolto il ricorsodi Inthirathasan Alej, annullando, per l'effetto, ildecreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed ha liquidato il compenso applicando i minimi tariffar, con compensazione delle spese di lite; - Inthirathasan Alej ha impugnato detta ordinanza sulla base di quattro motivi; - Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; - il Ministero della Giustizia non ha spiegato attività difensiva;

Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art.4 del D.M.55/2014 e dell’art.13 bis, comma 2 , L. 21.12.2012 in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente liquidato il compenso al difensore assumendo come parametro di riferimento i valori minimi ridotti della metà, in ragione dell’ammissione della parte al gratuito patrocinio mentre, invece, la dimidiazione del compenso avrebbe dovuto essere calcolata sulla base dei valori medi; la liquidazione del compenso inferiore ai valori minimi sarebbe lesiva dell’equo compenso e manifestamente irrisoria; - il motivo è fondato; - questa Corte ha recentemente affermato il principio secondo cui, ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato, sia nel rapporto col proprio cliente, sia ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degliartt. 4, comma 1, e 12 comma 1 del DM 55/2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate ( Cassazione civile sez.

II, 19/04/2023, n.10438) - a tale principio non si è uniformato il Tribun ale, che ha determinato il compenso sulla base del valore minimo ed ha provveduto ad un'ulteriore decurtazione del 50%, trattandosi di liquidazione in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; - il motivo deve, pertanto, essere accolt o; - il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. - v anno dichiarati assorbiti i restanti motivi, con i quali si censura il vizio di motivazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art.132, comma IV c.p.c., la violazione dell’art.4 del DM n.55 del 2014 e l’erronea compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

accoglie il primo motivodi ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella Camera di Co nsiglio della Second